Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 08 maggio 1987, n.204

D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204: "Approvazione delle Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 119 del 25 maggio 1987) Sono approvate le "Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari", di cui al testo annesso al presente decreto. […]

Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 1988, n.405

D.P.R. 15-7-1988 n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento. (in Gazz. Uff. 17 settembre 1988, n. 219) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, […]

Legge provinciale 07 agosto 2006, n.6

Provincia autonoma di Trento, Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino. (in B.U. Trentino-Alto Adige 16 agosto 2006, n. 33, suppl. ord. n. 2) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: (omissis) Titolo II – Soggetti del sistema educativo provinciale (omissis) […]

Decreto Presidente Repubblica 10 febbraio 1983, n.89

D.P.R. 10-2-1983 n. 89,  Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. (in Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91.) (omissis) Art. […]

Circolare 21 febbraio 2002

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Circolare 21-2-2002 n. 18 Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica. Allegato – Circ. 29 dicembre 1992, n. 372 Circ. 21 febbraio 2002, n. 18 (1). Aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica. (1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali […]

Varie 28 dicembre 2009, n.166

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Informativa 28 dicembre 2009, n. 166: "Aumenti biennali docenti di religione" Ministero dell’Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE Oggetto: Aumenti biennali docenti di Religione A seguito degli approfondimenti effettuati in merito all’oggetto, si comunica che questa Direzione […]

Accordo 17 marzo 2008

Per approfondire in OLIR.it:
CITTÀ DEL VATICANO: Accordo tra la Santa Sede e il Principato di
Andorra (17 marzo 2008) leggi
[https://www.olir.it/news.php?notizia=1574&titolo=Citta+del+Vaticano%3A+Accordo+tra+la+Santa+Sede+e+il+Principato+di+Andorra+%2817+marzo+2008%29]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 14 aprile 2009, n.202/2008

La Corte, dopo avere richiamato il principio di separazione e di
laicità come elementi fondanti dell’ordinamento macedone, ribadisce
l’obbligo per i minori di frequentare la scuola primaria, la quale
deve essere neutra in quanto il minore non dispone dell’autonomia che
gli consente di recepire criticamente il messaggio religioso. Pertanto
l’insegnamento religioso e la frequenza di scuole private
religiosamente orientate è consentita per i bambini che superano la
scuola primaria.

(Traduzione del documento a cura della Dott. Kristina Ivanova Petrova,
addetta alla didattica presso la cattedra di Diritto Ecclesiastico
della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna)