Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 17 marzo 2011

TESTO IN ITALIANO: Accordo quadro tra Associatiòn Professional de
Professores de Religiòn en Centros Estatales (APPRECE) e Sindacato
Nazionale Autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR)
[/areetematiche/documenti/documents/accordo_quadro_apprece_snadir.pdf] [a
cura di www.snadir.it [http://www.snadir.it]]

Sentenza 01 dicembre 2010, n.4666

Le sedi assegnate agli insegnanti di religione cattolica si intendono
confermate automaticamente, di anno in anno, qualora permangono le
condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge, cioè finchè permanga la disponibilità oraria
nell’Istituzione scolastica e finchè non sia revocata l’idoneità
rilasciata dall’Ordinario diocesano competente. Ciò comporta che
se è lecito sostenere che, in sede di prima assegnazione, sia
necessario il previo concerto tra il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale e l’Ordinario Diocesano competente,
successivamente la mobilità degli insegnati di religione non è
soggetta alla scelta delle istituzioni religiose, ma alla
applicazione delle regole generali vigenti.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 15 novembre 2010, n.33433

Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui la presenza del
docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul
credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di
discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non
avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che
decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi
dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa
Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare
l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al
principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo,
con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte
cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]), non è irragionevole
che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in
seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla
valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona
sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal
giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente
dubitabile alla luce…delle sentenze costituzionali [intervenute
sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di
altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata
effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la
valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato”
(CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5336]).

Sentenza 29 settembre 2010, n.32600

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e
culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del
personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del
medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica,
non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre
modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr.
anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006). Un siffatto percorso
formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari
dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad
altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento
dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere
una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in
rapporto a normative eccezionali di favore (nel caso di specie,
l’ O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7
febbraio 2000), attraverso le quali l’amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 13 aprile 2010, n.6669

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane non
universitarie di ogni ordine e grado è impartito in adempimento
dell’impegno assunto dallo Stato italiano con l’art. 36 del Concordato
del 1929 che ha trovato conferma nell’art. 9 comma 2 legge n. 121 del
1985, di ratifica delle modificazioni introdotte dal Concordato
medesimo. Quanto ai soggetti abilitati ad impartire il predetto
insegnamento l’art. 2 comma 5 dell’intesa tra Autorità scolastica
italiana e Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R.
16/12/1985 n. 761, ha stabilito che ” l’insegnamento della religione
cattolica è impartito da appositi docenti che siano sacerdoti oppure
religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall’ordinamento diocesano,
nominati dall’Autorità italiana competenti d’intesa con l’Ordinariato
stesso ” (cfr. Parere Sez.II C.d.S 243/07 del 20/12/2007). In tale
ottica la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lungi da scorgere una
totale ed incondizionata equiparazione fra insegnamento della
religione cattolica e gli altri insegnamenti, ha quanto ai soggetti
abilitati ad impartire il primo, costantemente rilevato la
pecularietà della posizione di “status ” dei docenti di religione in
rapporto ai differenziati profili di abilitazione professionale
richiesti, alle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti
didattici, nonché alla specificità dell’oggetto dell’insegnamento
che non ne consentono l’omologazione agli insegnanti in posizione
ordinaria (cfr, già citato C.d.S. Sez. II parere 243/07 e la
giurisprudenza ivi richiamata).

Decreto ministeriale 05 agosto 2010, n.74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Decreto Ministeriale n. 74, 5 agosto 2010 IL MINISTRO VISTO l'articolo 117 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la legge 10 marzo 2000, […]