_Insegnanti di religione_
Da una parte si afferma che lo stato ha finalmente assolto il compito che si era assunto 17 anni fa quando, al momento della stipula dell'Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana (Legge n. 751/1985) si era impegnato a dotare gli insegnanti di religione cattolica di uno statuto giuridico appropriato (liquidando quello precedente che risaliva al 1930). Dall'altra si evidenziano le contraddizioni di ordine sia giuridico che costituzionale e le implicazioni di carattere sindacale conseguenti ad una collocazione in ruolo subordinata al possesso dell'idoneità attribuita dall'ordinario diocesano. D'altra parte, se si considera la composizione degli insegnanti di religione nella Scuola Media Inferiore e Superiore si intuisce la ricaduta sociale del problema che si sta trattando. Dall'analisi della loro distribuzione, infatti, appare sempre più estesa la presenza di laici (l'ultimo anno sono arrivati a superare i tre casi su quattro) che va in larga misura ascritta all'espansione della componente femminile che ormai appare maggioritaria (51,9%).
Il bisogno di riflettere, oggi, sull'insegnamento religioso non solo in Italia è fortemente motivato dalla presenza di molteplici modalità di applicazione che impongono scelte giuridiche e di politica educativa che non sono senza conseguenze per legittimare la presenza e la forma dell'insegnamento della religione nella scuola. Infatti, la nuova idea di cittadinanza europea attualmente discussa deve essere pensata e tradotta in progetti e programmi politici e strategie educative.
analisi e approfondimenti
- Nicola Colaianni, Attività alternativa: il fantasma che si aggira nella scuola pubblica e condiziona la libertà di coscienza, da www.federalismi.it (maggio 2013)
- Alberto Pisci, Elementi di "educazione alla cittadinanza democratica nei programmi scolastici confessionali": l’Islam (febbraio 2005) (pdf)
- Flavio Pajer, La formazione degli insegnanti (settembre 2004) (pdf)
- Antonello Famà, L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino (agosto 2004) (pdf)
- Alberto Pisci Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra vecchia e nuova normativa (aprile 2004) (pdf)
APPROFONDIMENTI
Indicazioni bibliografiche:
- AA.VV., Stato e Istruzione Religiosa nell'Europa Unita e Interculturale, Regione Piemonte, Torino, 1999
- ALBERICH E., L'insegnamento della religione tra laicità e confessionalità, in Pedagogia e Vita, n.2, Roma,1997
- ASTA M., Idoneità e titoli di qualificazione dell'insegnante di religione, in L'insegnamento della religione in una società pluralista, Bari, 1995
- BAUBEROT J., Religions et laïcité dans l'Europe des Douze , Syros, Paris 1994.
- CICATELLI S., Prontuario Giuridico IRC, Queriniana 2001.
- FELICIANI G., L'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche tra normativa cattolica e legislazioni civili, in Ius Ecclesiae, 6, Giuffrè, Milano 1994.
- FELICIANI G., L'insegnamento della religione cattolica nel diritto della Chiesa, in Insegnare religione nella scuola, L.D.C., Torino, 1991
- GIANNI A., Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica , in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica , n. 2, Il Mulino, Bologna,1998.
- PAJER F., Studiare Scienze religiose in un'Europa multiculturale , in Religioni e società , 37, Firenze, 2000.
- PAJER F., Quale “religione” insegnare a scuola nell'Europa di domani? Tendenze attuali, futuri possibili, in DAMIANO E., MORANDI R., Cultura Religione Scuola, Franco Angeli, IPRASE Trentino 2000.
Nel web:
- ANIR – Associazione Nazionale Insegnanti di Religione
- SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione
- C.E.I. – Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica
- CulturaCattolica.it – IRC
- Arcidiocedi di Bologna – IRC
- Rivista di Religione. Educazione cattolica a scuola
- Notiziari del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica
Altri documenti:
- OSCE, Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (27 November 2007) (pdf)
- Tavola sinottica, L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche europee, a cura di Alberto Pisci (aggiornata a gennaio 2005) (pdf)
- Carini (Palermo), XI Forum europeo per lo studio scolastico della religione, 14-17 aprile 2004 Comunicato finale (pdf)
EREnews – IRInews
- 2012: 2012/1, 2012/2
- 2011: 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2011/4 (pdf)
- 2010: 2010/1, 2010/2 , 2010/3 (pdf)
- 2009: 2009/1, 2009/2, 2009/3
- 2008: 2008/1, 2008/2 + speciale, 2008/3, 2008/4 (pdf)
- 2007: 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4 (formato doc)
EuForNews, Notiziario trimestrale del Forum europeo per l’insegnamento della religione (formato doc)
- 2006: 2006/1 , 2006/2, 2006/3
- 2005: 2005/1 , 2005/2, 2005/3, 2005/4
- 2004: 2004/1, 2004/2, 2004/3, 2004/4
IRInews, Insegnare le Religioni in Italia, notiziario trimestrale a cura di Mariachiara Giorda
Nota 27 agosto 2014, n.8479
Nota 28 luglio 2014, n.7715
Ordinanza ministeriale 22 maggio 2014, n.38
Nota 07 maggio 2014, n.A00DGPER 4402
Circolare ministeriale 29 agosto 2013
Sentenza 20 giugno 2013, n.146
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di
ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla
maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale
non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui,
con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un
diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie
diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una
prestazione a tempo determinato”, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione. Appare infatti innegabile
che, nonostante la riforma di cui alla legge n. 186 del 2003, lo
status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbie
peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del
contratto per revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
(art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l’assenza di un
sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti – ora
graduatorie ad esaurimento – previste per altri docenti, le quali
consentono l’ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei
posti disponibili ( art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado»). Da tanto consegue che la prospettata questione
di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento
in riferimento all’art. 3 Cost., attesa l’inidoneità della categoria
dei docenti di religione a fungere da idoneo “tertium
comparationis”.