Sentenza 02 dicembre 2002, n.533
È costituzionalmente illegittimo l’art. 19 l. prov. Bolzano 14
dicembre 1998 n. 12, come introdotto dall’art. 6 comma 2 l. prov. 28
dicembre 2001 n. 19, il quale consente al personale docente delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia autonoma di
Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo
del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di
maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni
scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio
interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a
tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità o di abilitazione riservato e dispone che per il
personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti
anni scolastici. Non sono, infatti, derogabili dalla provincia
autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento
scolastico statale nè – secondo quanto “prescritto” – la regola della
necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso
agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento;
regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che
vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento
dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica
preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità.