Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 novembre 2005, n.5528

Ai sensi del punto 2.7 dell’”Intesa tra autorità scolstica italiana
e Conferenza Episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche”, resa esecutiva dal d.P.R. n. 202
del 23 giugno 1990, il voto del docente di religione nello scrutinio
finale, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, senza
tuttavia per ciò perdere, secondo quanto già rilevato dalla
giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, sez. Lecce, I, 5 gennaio
1994, n. 5; Tar Toscana, sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089), il suo
carattere decisionale e costitutivo della maggioranza (Nella caso di
specie, veniva accolto il ricorso presentato da un insegnante di
religione a cui era stato impedito in sede di consiglio di classe di
votare in ordine all’ammissione di uno studente alla classe superiore,
ritenuto a verbale che in tale caso specifico il voto si lmitasse a
divenire giudizio motivato, senza entrare nel punteggio).

Sentenza 09 giugno 2000, n.5397

E’ illegittima la deliberazione n. 3423 del 30.7.1996 della Giunta
Comunale di Milano (“Provvedimenti per l’avvio delle attività
delle civiche scuole secondarie per l’anno 1996/1997”), nella
parte in cui stabilisce la vigenza dei contratti annuali dei docenti
di religione al 30 giugno 1997, piuttosto che al 31 agosto 1997 e
afferma il diritto alla ricostruzione economica e giuridica delle
posizioni lavorative delle interessate (con gli accessori di legge),
in relazione al citato termine contrattuale (31 agosto). La
particolare configurazione dello status del docente di religione
cattolica è connessa alla peculiarità dell’insegnamento, e non
alla scuola (statale ovvero civica) presso la quale questo
insegnamento viene svolto. Pertanto agli insegnanti di religione vanno
garantite le medesime garanzie, proprie degli altri docenti, assunti
con contratto a tempo indeterminato. Il previsto rinnovo automatico,
in assenza di cause ostative, della nomina sui posti disponibili, con
ogni conseguenza in termini di status, comporta, infatti, una
sostanziale equiparazione giuridica tra insegnanti di religione con
incarico annuale e docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato.

Sentenza 24 aprile 2001, n.5153

Ai fini del computo del periodo di servizio necessario per
l’ammissione alle sessioni di esame riservate di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole secondarie, non può essere computato il
servizio di insegnamento della religione nella scuola statale non
esistendo rispetto a questo insegnamento, in considerazione del regime
concordatario particolare operante nella materia, una classe di
abilitazione o di concorso né uno specifico titolo di studio, ed
essendo il titolo abilitante costituito dal certificato di idoneità
rilasciato dall’ordinario diocesano, e cioè da un’Autorità estranea
all’ordinamento italiano. La diversità dei requisiti richiesti per
gli incarichi di docenza “ordinari” e quelli relativi alla
religione esclude la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo
diverso e della conseguente violazione dei principi costituzionali,
invocati dall’appellante (l’insegnante di religione, a differenza
di ogni altro docente, è assunto e mantenuto in servizio in base al
giudizio discrezionale di un’autorità totalmente diversa da quella
scolastica).

Sentenza 07 maggio 2004, n.4447

Non è illegittima la determinazione del Dirigente della
Soprintendenza Scolastica, di approvazione delle graduatorie
permanenti definitive, previste dalla legge 03.05.1999, n. 124, per
l’immissione in ruolo e per il conferimento degli incarichi a tempo
determinato a personale docente nella scuola elementare, nella parte
in cui non è stato riconosciuto nei loro confronti il punteggio per i
servizi di insegnamento della religione cattolica in precedenza
prestati. I periodi di insegnamento della religione cattolica non
attribuiscono una posizione del tutto omologa a quella dei docenti
ordinari con ogni effetto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
per l’accesso agli incarichi ed alla nomina in via definitiva. Deve
quindi, ribadirsi – anche con riguardo alle insegnanti di religione
cattolica nelle scuole elementari – l’indirizzo giurisprudenziale
che ha costantemente riconosciuto il carattere di specialità della
posizione dei docenti di religione, in relazione ai differenziati
profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte
modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
peculiarità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne sentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons.
St., Sez. VI^, n. 5153 del 28.09.2001; n. 530 del 27.04.1999; n. 756
del 12.05.1994). Costituisce, infatti, secondo i criteri ivi indicati
periodo di insegnamento utile all’ammissione a punteggio “il solo
servizio [. . .] relativo alla classe di concorso o posto per il quale
si chiede l’inserimento in graduatoria”. E’ agevole rilevare che
l’attività di insegnante di religione cattolica, nei suoi obiettivi
di apprendimento dei principi della dottrina della Chiesa Cattolica,
ha un oggetto specifico, del tutto distinto dalle materie e dai
programmi scolastici della scuola primaria. Il criterio selettivo
recepito negli atti impugnati non si configura, quindi,
discriminatorio, stante l’evidente non omogeneità dei servizi resi
nella qualità di insegnante della religione cattolica e di insegnante
ordinario di scuola primaria e, nei sensi della non assimilabilità
delle due tipologie di servizi, si è altresì pronunziata la Corte
Costituzionale con decisione n. 343 del 22.07.1999, in relazione ad
analoga fattispecie inerente all’assunzione in ruolo.

Sentenza 16 giugno 2005, n.9378

Gli incarichi di insegnamento della religione non comportano la
copertura, sia pure provvisoria, di posti previsti in organico o
comunque corrispondenti a quelli individuati a mezzo delle classi di
concorso. Tale interpretazione appare conforme alla normativa
contenuta nella L. 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione
dell’accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense) e
nel punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale, i quali
configurano chiaramente l’insegnamento della religione come meramente
facoltativo e prevedono che per esso la provvista di personale avvenga
in base ad un procedimento del tutto peculiare, nel corso del quale
assume funzioni preminenti un soggetto del tutto estraneo alla
Pubblica amministrazione, quale l’Ordinario diocesano. Pertanto, posto
che l’art. 2, comma 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 prevede – ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami per l’insegnamento –
che il servizio precedentemente prestato dai docenti concerna
“insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di
concorso”, si deve ritenere pienamente legittimo il provvedimento
dell’Amministrazione di esclusione, da tale abilitazione riservata,
degli insegnanti di religione, in forza della diversità di condizione
di questi ultimi rispetto a quella di tutti gli altri insegnanti
precari.

Sentenza 20 aprile 2005, n.1091

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di
primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in
possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal
D.P.R. n. 751/1985. L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3
dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del
titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o
nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà
approvata dalla Santa Sede. Precisa però il successivo punto 4.5 che
la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica
istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che
rilasciano detti titoli. Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle
facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla
C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai
fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche. L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli
rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi
comporterebbe infatti il rischio di ingerenze nella sfera di
attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da
inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.

Sentenza 16 agosto 2005

Il mancato arrotondamento per eccesso (nel caso di specie, da 8.25 a
9) della media delle ore di insegnamento settimanali richieste, nel
periodo continuativo di servizio svolto, per un orario non inferiore
alla metà di quello d’obbligo, quale requisito per la
partecipazione a concorso riservato per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, non costituisce violazione del
principio di equità, considerato che l’applicazione di tale
arrotondamento risulterebbe inevitabilmente discriminatoria nei
riguardi degli altri candidati.

Sentenza 28 febbraio 2005, n.959

La mancata conferma dell’incarico di insegnante di religione e la
relativa nomina di un nuovo docente, disposta su proposta
dell’Ordinario Diocesano, risulta conforme al dettato del punto 5,
lett. a) del Protocollo addizionale dell’Accordo di revisione del
Concordato del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985,
n. 121, il quale prevede che l’insegnamento della religione cattolica
venga impartito “da insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa,
dall’autorità scolatica”. Né può invocarsi, al riguardo,
l’automatica conferma del precedente incarico, giacché lo speciale
rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della
religione cattolica ha durata annuale, anche se rinnovabile.

Sentenza 28 aprile 2005, n.6540

L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2001, con formula generale ed
onnicomprensiva, espressamente dispone che i periodi di congedo
obbligatorio per maternità devono essere computati nell’anzianità di
servizio “a tutti gli effetti”, aggiungendo, al quinto comma, che
gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti. Allo stesso modo, per
il successivo art. 34, i periodi di congedo parentale di tipo
facoltativo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Non può, dunque, essere revocata in dubbio
l’astratta attitudine del congedo per maternità ad incidere, per
fictio iuris, sulla durata del rapporto di collaborazione spendibile
anche ai fini concorsuali (Nella fattispecie in esame un’insegnate di
religione veniva esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a
posti di insegnante di religione cattolica, di cui aveva superato le
relative prove, perché considerata – non venendole computato il
periodo di congedo per maternità – non in possesso del requisito,
previsto dal bando di concorso, dell’avvenuta prestazione del servizio
di insegnamento della religione cattolica continuativo per almeno
quattro anni, nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico
1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003).

Circolare ministeriale 04 luglio 2005, n.60

Circolare ministeriale 4 luglio 2005, n. 60: “Disposizioni per la liquidazione delle competenze agli insegnanti di religione cattolica assunti con contratto a tempo indeterminato nell’a.s. 2005/2006”. (Omissis) Si fa seguito alla nota n. 983 del 9 giugno 2005, con cui si invitavano gli Uffici a procedere alle assunzioni in ruolo del personale di cui all’oggetto. […]