Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 settembre 2006, n.5658

Ai fini dell’ammissione alle sessione riservata di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali, indetta con
O.M. n. 153 del 16 giugno 1999 in attuazione dell’art. 2 della Legge
n. 124/1999, non può essere computato il servizio di insegnamento
della religione cattolica; detto insegnamento, infatti, in
considerazione del regime concordatario particolare operante nella
materia, non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari – essendo impartito, alla data di indizione della sessione
riservata, con rapporto di lavoro a tempo determinato in virtù di
incarichi annuali – e non trova, quindi, collegamento in una
individuata classe di concorso; requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione di abilitazione.

Sentenza 19 giugno 2006, n.3566

Ai fini del possesso dei titoli di qualificazione professionale
richiesti per la partecipazione a concorso riservato per
l’insegnamento della religione cattolica, il titolo di baccalaureato
in teologia rilasciato da una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed
autorizzata a conferire il summenzionato grado integra il requisito di
ammissione del possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche
previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata
dalla Santa Sede”. La circostanza che la predetta Facoltà non sia
stata inserita nell’apposito elenco, comunicato dalla C.E.I. al
Ministero, non costituisce infatti condizione idonea a fondare la
determinazione di esclusione dal concorso, posto che detto elenco
concerne solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un
titolo accademico rilasciato da una Facoltà operante all’estero
costituisce, invece, regola di buona amministrazione attivare il
procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di
baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni
formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo
dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.

Sentenza 10 luglio 2006, n.4349

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

Nota 04 agosto 2006, n.2220

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Nota 4 agosto 2006, n. 2220: “Insegnanti di Religione – Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico”. Alle Direzioni Generali Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia […]

Sentenza 20 giugno 2006, n.2622

L’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15
giugno 1999 esclude la validità dei servizi prestati
nell’insegnamento della religione cattolica ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, poichè non
prestati su posti di ruolo e non relativi a classi di concorso. La
legittimità di tale previsione è stata più volte confermata dalla
giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come gli insegnanti
di religione cattolica, costituendo nell’ordinamento scolastico una
categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e
caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, non
appartengano ai ruoli dei docenti statali, con la conseguenza che il
servizio prestato in qualità di insegnante di religione non è utile
ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 8 aprile 2003, n. 3532).

Sentenza 20 luglio 2006, n.297

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione – dell’art.
5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado), il quale ha stabilito che il
primo concorso per l’accesso in ruolo degli insegnanti di religione
cattolica sia riservato esclusivamente a quelli che abbiano «prestato
continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni». Nel valutare la legittimità della norma
impugnata occorre, infatti, tener conto del suo carattere eccezionale
– quale disposizione transitoria – rispetto al contesto normativo in
cui è inserita, in quanto essa disciplina il primo inquadramento in
ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente
con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non
in base a concorso. Secondo il costante orientamento della Corte
costituzionale, la scelta di introdurre tali norme è, infatti,
«espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto
il profilo del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3
Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole» (sentenze
n. 136 e n. 35 del 2004, nonché n. 208 del 2002, e ordinanza n. 168
del 2001). Nel caso di specie, il legislatore ha ritenuto che
l’espletamento continuativo, nell’ultimo decennio – per quattro anni –
dell’insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una
più sicura professionalità e, su tale base, ha dunque delimitato
l’accesso al concorso per la copertura dei primi posti nel ruolo
organico dei docenti in argomento.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4320

Le disposizioni concorsuali che prevedano, da un lato, la valutazione
del solo diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con
l’aggiunta del diploma di scienze religiose (quale punteggio
aggiuntivo fisso), e dall’altro la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, qualora sia fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore, risultano pienamente conformi
alle previsioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del
16.12.1985. Tale diposizione stabilisce che il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che,
inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione
cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo
che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in
aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima
la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma
di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro
diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di
scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare la
religione cattolica (Nel caso di specie, alla ricorrente in possesso
del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose,
all’atto della pubblicazione della relativa graduatoria concorsuale,
veniva valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non
l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più
favorevole in base alla votazione conseguita).

Sentenza 19 giugno 2006, n.3571

I docenti di religione cattolica sono esclusi dalla sessione riservata
di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali
indetta con O.M. n. 153 del 15.06.1999, in attuazione dell’art. 2
della legge 03.05.1999, n. 124. L’art. 2 della predetta ordinanza
prevede, infatti, che “i servizi prestati nell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività alternativa alla religione
cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata in quanto né prestati su posti di ruolo, né relativi a
classi di concorso”. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ribadisce, con orientamento costante, la peculiarità della
posizione di “status” del docente di religione in relazione ai
differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, alle
distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
specificità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria. Si tratta,
quindi, di insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della sessione riservata, con rapporto di lavoro a tempo
determinato in virtù di incarichi annuali – e che non trova
collegamento in una individuata classe di concorso, requisiti che
devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art.
2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 07 luglio 2006, n.4308

Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso riservato ai
docenti di religione cattolica – bandito con D.D.G. del 2 febbraio
2004 – è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro
titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di peso concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro
diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può
giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose,
dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso
non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma
magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro
titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola
materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della
religione, perché unito al diploma in scienze religiose.