Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 febbraio 2007, n.38/2007

Cuestión de inconstitucionalidad 4831-2002. Promovida por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación
con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de ordenación general del sistema educativo (redactada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre) y los artículos III, VI y VII
del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de
enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Supuesta
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la
igualdad en el empleo público, a no ser discriminado por razón de
religión y a la libertad religiosa, y de los principios de
objetividad de la Administración pública y de interdicción de la
arbitrariedad del legislador: plenitud de jurisdicción de los
Tribunales civiles; contratación laboral y declaración eclesiástica
de idoneidad de los profesores de religión católica en centros
escolares públicos; aconfesionalidad del Estado y deber de
cooperación con las confesiones religiosas.

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

Le graduatorie generali di merito relative al concorso riservato, per
esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola
dell’infanzia ed elementare, indetto con D.D.G. del 02 febbraio
2004, sono distinte – ex art. 9 – per diocesi presenti nel territorio
regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 186/2003, è stata prevista su posti di
insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale
delle diocesi di ciascuna regione .

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5676

L’ art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il servizio di
insegnamento utile per l’ammissione alla sessione riservata di esami
per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente
inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere stato prestato
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi
di concorso, con il possesso di specifico titolo di studio”.
L’insegnamento di religione non trova corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari – essendo impartito, alla data di
indizione della suddetta sessione riservata, con rapporto di lavoro a
tempo determinato in virtù di incarichi annuali – e non trova,
quindi, collegamento in una individuata classe di concorso; requisiti
che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto prescritto
dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità didattica
richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.
L’assenza di un ruolo ordinario e di una classe di concorso per la
religione non consente, quindi, la valutazione dell’insegnamento
della religione ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di
esami.

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5646

L’art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il periodo di
servizio per l’ammissione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per il
conseguente inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e
relativi a classi di concorso”. Dunque, non possono essere
computati, ai fini dell’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’O.M. n.
153/1999, i periodi di servizio prestati nell’insegnamento della
religione cattolica, posto che detto insegnamento non trova
corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, essendo
caratterizzato – alla data di indizione della sessione riservata –
come rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente
impossibilità di collegamento ad una individuata classe di concorso.

Sentenza 19 giugno 2006, n.3574

La previsione contenuta nell’allegato 5 del bando di concorso di cui
al d.d.g. del 02.02.2004, per la copertura di posti di insegnanti di
religione, si configura coerente con la selezione dei titoli validi
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed
elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di
esecuzione dell’intesa fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I.
Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003,
n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
– che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai
ruoli predetti “quelli previsti dal punto 4 dell’intesa” fra
Autorità Scolastica Italiana e C.E.I. Il menzionato punto 4 mantiene
distinta la posizione degli insegnanti in possesso di “titolo di
studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne” unito a
titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto
ai docenti “forniti di altro diploma di scuola secondaria
superiore” che abbiano conseguito almeno “un diploma rilasciato da
un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana”. Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di
ruolo nella scuola elementare, non si configura irragionevole la
scelta dell’ Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei
compiti didattici che vedono come destinatari allievi della scuola
primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio il
livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma
di scuola magistrale.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5670

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione – dell’art. 2 della legge n. 124/1999, che stabilisce
che il servizio di insegnamento utile per l’ammissione alla sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e per il conseguente inserimento nella graduatorie
permanenti “deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con
il possesso di specifico titolo di studio”, con conseguente
esclusione degli insegnanti di religione cattolica. In ordine
all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata a
quest ultimi rispetto agli altri docenti, si rileva infatti che
sussiste una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di
docenza “ordinari” e quelli relativi alla religione; ciò esclude
la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo diverso e la
conseguente violazione del principio costituzionale suddetto.