Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 maggio 2007, n.795

L’articolo 2 del bando di concorso per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, approvato in data 2 febbraio 2004
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, prevede che – per la determinazione del periodo utile
ai fini della ammissione – “il servizio è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se
prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei
titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente
non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello
d’obbligo”. La norma del bando di concorso non può, dunque, che
essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato
possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato
servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non
inferiore alla metà di quello d’obbligo”. (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva prestato, invece, solo 93 giorni di servizio, anche
se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali).

Nota 16 novembre 2005, n.5671/F32/H12

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. “Computo del voto dell’insegnante di religione cattolica negli scrutini finali. Nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti”, 16 novembre 2005. Prot. n. 5671/F32/H12 Venezia, 16 novembre 2005 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie del Veneto LORO SEDI e p. […]

Sentenza 23 marzo 2007, n.1421

Le disposizioni del bando, indittivo di concorso riservato per
insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare e di
infanzia (del 2 febbraio 2004), che hanno effettuato una chiara
distinzione tra il diploma magistrale, titolo di ammissione al
concorso, e gli altri diplomi di scuola superiore, che, al contrario,
non consentono l’ammissione al concorso se non unitamente ad un
diploma in scienze religiose, appare perfettamente coerenti con la
normativa di riferimento. Il D.P.R. 16.12.1985 n. 751, al punto 4.4
lett. b), stabilisce infatti che l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da
chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali
scuole (il diploma di istituto magistrale) unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano o da chi, “fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sentenza 12 aprile 2007, n.1696

Ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo
specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano. Tale
insegnamento, inoltre, può essere impartito anche da “chi fornito
di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito
almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo
secondo caso – dove, a differenza del primo, il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la
previsione, contenuta nel bando di concorso per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche(D.D.G. del M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una
valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con
un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione
secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose
costituisce il titolo per potere insegnare la religione cattolica.

Sentenza 24 gennaio 2007, n.86

L’interpretazione giurisprudenziale – che non esclude l’ammissione a
sessione riservata di esami di abilitazione nel caso di insegnamento
prestato per una classe di concorso diversa, ma affine – non è
applicabile agli insegnanti di religione. L’atipicità della posizione
degli insegnanti di religione non consente infatti l’assimilazione
della condizione di tali soggetti a quella delle altre categorie di
docenti (Cfr. Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III
bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, n.
2083).

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 04 aprile 2007, n.1515

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento
costante, ribadito la peculiarità della posizione di “status” del
docente di religione in rapporto ai differenziati profili di
abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità
dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S.,
VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994). Si tratta,
quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una
individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2007, n.2319

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli
insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.
4447/2004 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3300];
n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]; n. 530 del
27.04.1999; n. 756 del 12.05.1994). Si tratta, quindi, di insegnamento
che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari e che non trova collegamento in una individuata classe di
concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto
prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità
didattica richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.