Sentenza 24 maggio 2007, n.795
L’articolo 2 del bando di concorso per esami e titoli a posti di
insegnante di religione cattolica, approvato in data 2 febbraio 2004
con decreto del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione, prevede che – per la determinazione del periodo utile
ai fini della ammissione – “il servizio è considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se
prestato in ordini dei gradi diversi purché con il possesso dei
titoli o in condizioni personali prescritti e per un orario mediamente
non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello
d’obbligo”. La norma del bando di concorso non può, dunque, che
essere interpretata nel senso che è necessario che il candidato
possegga entrambi i requisiti ivi stabiliti, ossia abbia prestato
servizio continuativamente, nel quadriennio di interesse, per almeno
180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale e “per un orario mediamente non
inferiore alla metà di quello d’obbligo”. (Nel caso di specie, il
ricorrente aveva prestato, invece, solo 93 giorni di servizio, anche
se con un orario mediamente pari a 18 ore settimanali).