Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 29 ottobre 2007, n.20530

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Nota 29 ottobre 2007, n. 20530 : “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia”. Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Prot. N. AOODGPER. Alle Direzioni Generali Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Sovrintendenza […]

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Sentenza 16 aprile 2007, n.3689

Ai fine della partecipazione alla sessione riservata per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria, l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 1 del
2 gennaio 2001 preve la prestazione di almeno 360 giorni di servizio –
nel periodo compreso fra l’anno scolastico 1989 ed il 27 aprile 2000
– per le materie corrispondenti a quelle per le quali si chiede
l’abilitazione. La motivazione di questa scelta risiede nella
volontà del legislatore di utilizzare le esperienze professionali
maturate nel mondo della scuola, sul presupposto della preparazione
culturale riferita al titolo universitario posseduto (nel caso di
specie, non veniva calcolato , ai fini dell’ammissione al concorso di
abilitazione, il periodo di servizio prestato dalla ricorrente
nell’insegnamento della religione cattolica).

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

Il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 – al n. 5,
lett. a) – dispone che l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Ciò premesso,
non pare dubbio dunque che, ai fini dell’eventuale partecipazione a
concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica, sia
necessario il possesso del riconoscimento di tale idoneità,
valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le
intese concordatarie raggiunte. Pertanto, in mancanza di ciò,
l’Autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi
all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si supponga che
quest’ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto
all’interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna
all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme
canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si
deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento
stesso.

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).

Sentenza 25 giugno 2007, n.6842

Se, da un lato, le norme concordatarie hanno affidato in via esclusiva
al giudizio dei competenti organi ecclesiastici la dichiarazione di
idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
statali (di tal che il giudice italiano non può censurare “ex se”
l’atto dichiarativo relativo, che deve essere qualificato come atto
“endoprocedimentale” finalizzato alla nomina, che resta invece di
competenza dell’autorità scolastica italiana), dall’altro,
l’esercizio del potere di emettere il giudizio d’idoneità non può
essere sottratto – affinché possa costituire valido presupposto per
la legittimità dell’atto di ammissione od esclusione da una procedura
concorsuale – ad un riscontro del corretto esercizio del potere
secondo criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà.

Decreto Presidente Repubblica 23 aprile 2007

D.P.R. 23 aprile 2007: “Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l’assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 20 luglio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, […]