Immigrazione
Immigrazione
e libertà religiosa
Antonio G. Chizzoniti
I DOCUMENTI
- I
flussi di immigrazione in Italia alla luce dell’ultima regolarizzazione
Scheda a cura del “Dossier Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes
Direttiva 07 marzo 2012
Sentenza 26 maggio 2009
La satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto
dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione
ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile
e dipinta con iperboli (nel caso di specie, consistente nella
raffigurazione – riportata sul volantino elettorale del candidato
sindaco della Lega Nord – della trasformazione del duomo di Piacenza
in moschea e nell’assimilazione del quotidiano Libertà all’organo di
informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto, che
necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per
definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben
può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose.
Pertanto, nel caso di satira l’ambito della scriminante è più ampio
rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di
satira politica, non applicandosi il parametro della verità della
notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza,
essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira
posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione,
esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori
fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva
finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale,
colpendone senza ragione la figura morale.
Legge 05 febbraio 1992, n.91
Legge 5 febbraio 1992 n. 91: "Nuove norme sulla cittadinanza". (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38. (2) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. art. 1. 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel […]
Sentenza 28 maggio 2010, n.187
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della
carta di soggiorno la concessione dell’assegno mensile di invalidità
di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Il suddetto
assegno costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il
minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire
alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la
sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di
provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona,
qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi
dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma in
esame, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti
di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali,
viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché
discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della
persona riconosciuti ai cittadini.
Sentenza 21 settembre 2010, n.6353
Il sussidio integrativo al minimo vitale non può essere definito
come una prestazione sociale fondante un diritto soggettivo ai sensi
dell’art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000, bensì come una
prestazione residuale che il Comune elargisce in base ai compiti
assistenziali di natura generale e ricadente, dunque, entro l’ambito
applicativo dell”art. 41 del T.U. immigrazione. Questa norma prevede,
in materia assistenziale, la parità di trattamentro con i cittadini
nazionali degli stranieri legalmente residenti in Italia con permesso
di soggiorno della durata di almeno un anno.
Ordinanza 04 marzo 2010, n.160
TAR Veneto. Sezione III. Ordinanza sospensiva 4 marzo 2010, n. 160: "Accolta la richiesta di sospensione cautelare dell'ordinanza anti-accattonaggio". Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 245 del 2010, proposto da: Razzismo Stop Associazione Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Agnese, con […]
Ordinanza 22 marzo 2010, n.40
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli
articoli 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76,
77, 97,113, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella
parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle
parole “contingibili ed urgenti”. Secondo l’attuale formula,
infatti, Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta “con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione” . Per effetto della legge di conversione è stato
pertanto attribuita al Sindaco, accanto al tradizionale potere di
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini,
la possibilità di adottare ordinanze anche non contingibili ed
urgenti (nel caso di specie, l’ impugnatava riguarda una ordinanza
comunale di divieto dell’accattonaggio su tutto il territorio
comunale, compresi una serie di luoghi puntualmente indicati: le
intersezioni stradali, l’interno delle aree adibite a
parcheggio, le zone in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri,
gli ingressi di esercizi commerciali o di uffici pubblici).
Ordinanza 01 ottobre 2010, n.39
Comune di Follonica. Ordinanza sindacale 1 ottobre 2010, n. 39: "Divieto di comporatamenti non conformi ai criteri di civile convivenza (bivacchi, abbigliamento inadeguato, accattonaggio molesto o con animali, abbandono di rifiuto, imbrattamento di mura o di arredi). IL SINDACO Premesso che tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la prevenzione e la repressione dei comportamenti che, […]
Ordinanza 01 ottobre 2010, n.700
L’ordinanza impugnata, sebbene non intenda sanzionare di per sé la
mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e
molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale.
Infatti l’articolo 54 TUEL novellato, che attribuisce al Sindaco un
vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a
prescindere da situazioni di urgenza, è potenzialmente eversivo della
gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che
consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati
di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.