Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Ordinanza 01 marzo 2017, n.5250

"(…) la convivenza triennale come coniugi, quale situazione
giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza
canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di
un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio,
né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una
complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio
di diritti, adempimento di doveri e assunzione di
responsabilità di natura personalissima".


(Fonte: www.renatodisa.com)

Decreto ministeriale 27 febbraio 2017

Le formule per la redazione degli atti dello stato civile. In G.U. il
comunicato ufficiale dell’avvenuta pubblicazione del d.m. 27
febbraio 2017 con cui il Ministero dell’Interno ha dato
attuazione all’art. 4 d.lgs. n. 5/2017 relativamente alle
modifiche necessarie per il coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001. In
particolare, tali modifiche concernono la tenuta dei registi delle
unioni civili e le formule per la redazione degli atti dello stato
civile.
Fino alla data in cui diverrà operativo
l’archivio nazionale informatizzato ex art. 10 d.l. n. 78/2015
si utilizzeranno i registi di unioni civili di cui all’art. 14
r.d. n. 1238/1939, come previsto per gli altri registri dello stato
civile.
Per quanto riguarda, poi, il formato dei registri,
l’indice annuale, la carta e l’ordine dei fogli,
nonché ogni altra caratteristica tecnica inerente la stampa, la
scritturazione, la conservazione e la redazione degli atti si
applicano le disposizioni vigenti per gli altri registri dello stato
civili, in quanto compatibili.

(Fonte:
www.dirittoegiustizia.it)

Ordinanza 23 febbraio 2017

La redazione di
OLIR.it ringrazia il Prof. Manlio Miele – Università degli
Studi di Padova per la segnalazione del
documento.

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.