Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 12 gennaio 1960, n.XII

Stato Città del Vaticano, Legge N. XII – Legge sul diritto di autore, 12 gennaio 1960 (in ACTA APOSTOLICAE SEDIS, martedì 12 gennaio 1960 Num. 11, SUPPLEMENTO PER LE LEGGI DELLO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO) Pontificato di S. S. Giovanni XXIII – Anno II GIOVANNI PP. XXIII Di Nostro moto proprio e certa scienza, […]

Decisione 26 novembre 2009, n.2009/895/CE

Posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano, 26 novembre 2009 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3, vista la raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) […]

Decisione 01 aprile 2005, n.3404

Commissione Tributaria Centrale – Sezione XXI. Decisione 1 aprile 2005, n. 3404. Pres. DELLA VALLE PAUCIULLO, rel. COLAIANNI; Ufficio del registro – Atti pubblici c. Santa Sede – Pontificia accademia ecclesiastica. Svolgimento del processo Con le decisioni sopra menzionate –da esaminare unitariamente, vista la riunione dei relativi procedimenti disposta all’udienza odierna per connessione soggettiva e […]

Sentenza 01 aprile 1987, n.3932

L’obbligo di non ingerenza sugli enti centrali della Chiesa cattolica
da parte dello Stato italiano, previsto dall’art. 11 del trattato del
Laterano, si riferisce ai vecchi enti in quanto operanti nel
territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dalla
unica possibilità di ingerenza disciplinata dallo stesso art. 11 con
riferimento agli acquisti dei corpi morali. Per obbligo di non
ingerenza poi deve intendersi il dovere internazionalmente assunto di
non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque
implicanti un intervento nell’organizzazione e nell’azione dei
menzionati enti. Ne deriva che l’esclusione non è limitata ai soli
poteri pubblici di contenuto amministrativo ma concerne la sovranità
stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà,
funzioni e, quindi, anche giurisdizione.

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Sentenza 19 febbraio 2002, n.3472

La radio vaticana è un ente centrale della Chiesa, a norma dell’art.
11 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 1929),
sia perché è inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della
Santa Sede e il suo direttore generale è nominato dal Pontefice, sia
perché è uno strumento al servizio della stessa Santa Sede per
l’evangelizzazione in adempimento del ministero petrino. In
conseguenza, a norma del citato art. 11 del trattato, lo Stato
italiano è carente di giurisdizione nei confronti dei responsabili
della gestione di detta radio, quando siano imputabili della lesione
prevista e punita dall’art. 674 c.p., per aver diffuso radiazioni
elettromagnetiche in territorio italiano atte a offendere e molestare
le persone ivi residenti. I problemi posti da tali impianti vanno
risolti con accordi fra lo Stato e la Santa Sede.

Convenzione 29 dicembre 2000

Convenzione sostituita dalla successiva Convenzione monetaria del 26
novembre 2009 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5245]

Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E

Le erogazioni liberali del reddito d’impresa sono deducibili ex art.
65, 2º co., lett. a), TUIR, anche se effettuate a favore di persone
giuridiche di diritto straniero, a condizione che ricorrano i
requisiti essenziali richiesti dalla legislazione italiana. Nel caso
degli enti di diritto vaticano tali requisiti appaiono soddisfatti
dall’assetto complessivo dei rapporti tra lo Stato Città del Vaticano
e la Repubblica Italiana, in virtù del quale il provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico è di
per sé sufficiente a conferire la piena soggettività di diritto alla
fondazione. La personalità di diritto canonico è portatrice di
effetti diretti nell’ordinamento italiano, in adempimento alle norme
speciali pattizie, fatte salve le formalità di iscrizione nei
registri delle persone giuridiche italiane anche per gli enti che
stabiliscono la sede in Italia senza rinunciare alla nazionalità
originaria. Ricorrendo nella specie le caratteristiche dell’ente non
commerciale, è applicabile alla fondazione il regime tributario
dell’art. 114 TUIR relativo alle imposte di registro e di bollo.