Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 28 gennaio 2011, n.683

L’art. 15 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31
(“Disciplina generale dell’edilizia”) prevede espressamente che il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici venga
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale. In
particolare, la deroga – nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali – può riguardare esclusivamente “le destinazioni
d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i
fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi”. Le deroghe al piano regolatore comunale,
pertanto, non possono essere di tale entità da elidere le esigenze di
ordine urbanistico sottese al piano ed, in particolare, non possono
legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda
la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle
scelte fondanti sull’uso del territorio ( Nel caso in esame il
permesso di costruire in deroga – e la correlata autorizzazione unica
per l’intervento di “cambio destinazione d’uso da “produttivo” a “sede
comunità islamica” – non poteva costituire titolo abilitativo per una
destinazione d’uso non compresa in quelle indicate dalla normativa di
piano).
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In OLIR.it
T.A.R. Parma Emilia Romagna sez. I, Sentenza 26 novembre 2009 n. 792
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5637&prvw=1]:
“Edifici di culto e mutamenti di destinazione d’uso” (I grado).

Sentenza 13 maggio 2011, n.770

In assenza di un formale atto di sconsacrazione la concessione
edilizia che permette la trasformazione ad uso ufficio di una cappella
privata viola il secondo comma dell’art. 831 c.c., posto che tale
norma impedisce la sottrazione degli edifici destinati al culto
pubblico della religione cattolica, anche se di proprietà privata, in
assenza di un idoneo atto in tal senso dell’autorità ecclesiastica
competente.

Sentenza 27 novembre 2010, n.8298

Rientra tra i compiti degli enti territoriali provvedere a che sia
consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente
esplicare la loro attività, anche individuando aree idonee ad
accogliere i rispettivi fedeli. I Comuni pertanto non possono
sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste in questo senso
che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del
libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel
momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione
delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia,
il diritto di culto, come tutti i diritti, è collegato altresì alla
tutela delle altre situazioni giuridiche che l’ordinamento riconosce
e garantisce. Esso deve pertanto venire esercitato nel rispetto
delle regole predisposte e, dunque, nel caso di specie della
normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira
esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio.

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In OLIR.it
T.A.R. Milano Lombardia sez. II, sentenza 28 dicembre 2009, n. 6226
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5639]: “Edifici di
culto: mutamento di destinazione d’uso e permesso di costuire” (I
grado)

Sentenza 23 settembre 2010, n.6415

Il fatto che i servizi prestati da una associazione siano rivolti ad
una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa,
ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l’integrazione
e l’inserimento nella società, non rivela la volontà di destinare i
locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad
attività connesse all’esercizio del ministero pastorale. La volontà
di attuare una particolare destinazione d’uso – nel caso di
specie, quale “attrezzatura di interesse comune per servizi
religiosi” – deve, infatti, trovare una corrispondenza nella natura e
nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita
dall’uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in
essere, tanto più quando l’istanza di sanatoria non faccia
riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.

Sentenza 25 ottobre 2010, n.7050

L’art. 52, comma 3 bis, della legge regionale Lombardia n.
12/2005 (il quale stabilisce che “I mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi
destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”), per la sua collocazione e la sua ratio è
palesemente volto al controllo di mutamenti di destinazione
d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone o di utenti,
di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali,
ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva
l’esercizio del culto religioso o altre attività con
riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica
delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni.
La norma non pare quindi applicabile nel caso in
cui l’immobile venga utilizzato da un’associazione
culturale in cui il fine religioso rivesta carattere di
accessorietà e di marginalità nel contesto degli scopi
statutari. Del pari insufficiente è la circostanza che nella
sede dell’associazione sia stata occasionalmente riscontrata la
presenza di persone di religione islamica ovvero di persone raccolta
in preghiera, non potendosi qualificare, ai predetti fini,
“luogo di culto” un centro culturale o altro luogo di
riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente,
preghiere religiose, tanto più ove si consideri che non rileva
di norma ai fini urbanistici l’uso di fatto dell’immobile
in relazione alle molteplici attività umane che il titolare
è libero di esplicare.

Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).

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In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]