Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.

Sentenza 08 novembre 2013, n.2485

Nel caso in esame un Comune lombardo ha negato la possibilità
di destinare una porzione del proprio territorio ad attrezzature
religiose per il culto islamico evidenziando, da un lato, il forte
impatto sociale che tale destinazione avrebbe provocato e,
dall'altro, la mancata stipulazione, da parte dell’ente
richiedente, della convenzione prevista dall’art. 70, comma
secondo, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005. Il ricorso presentato
dalla associazione culturale islamica ricorrente è stato
accolto in base a due ordini di motivazioni. In primo luogo, il
Giudice adito ha rilevato che la normativa regionale non subordina la
possibilità di destinare aree per attrezzature religiose al
gradimento o alla condizione della “tolleranza sociale” da
parte della maggioranza della popolazione residente. Per quanto
riguarda invece la mancata stipula della convezione sopra citata, la
Corte ha ritenuto che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato
che ciò sia dipeso dal fatto che la bozza, presentata dal
Comune, riguardasse aspetti non rilevanti ai fini urbanistici ed
edilizi ma incidenti sulle pratiche del culto o su aspetti
organizzativi dell’ente.

Sentenza 21 novembre 2013, n.5523

L’articolo 21 comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna n. 31
del 2002 prevede che il certificato di agibilità abbia la
funzione di attestare che l’opera realizzata corrisponda al
progetto approvato e possieda le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità e risparmio energetico prescritte dalla legge. Tale
certificato (secondo comma) è necessario per tutte le opere di
nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, mentre se
ne può prescindere solo per opere minori, supplendo solo in tal
caso l’autocertificazione. Nella fattispecie (demolizione e
ricostruzione dei muri interni, redistribuzione dei vani, ampliamento
della superficie del 40%, con ampliamento della zona destinata al
culto) gli interventi hanno certamente raggiunto la “soglia
della ristrutturazione” e in tal senso si è reso
necessario un nuovo certificato di conformità edilizia.

Sentenza 04 gennaio 2013, n.21

TAR Lombardia. Sezione II, sentenza 4 gennaio 2013, n. 4: "Cambiamento di destinazione d'so. Edilizia di culto". Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)   ha pronunciato la presente   SENTENZA   sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2009, proposto da: – U.C.I.V. – Unione Comunità Islamica Valtellinese, rappresentata e difesa […]

Decreto legge 04 giugno 2013, n.63

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano