Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)

Sentenza 18 novembre 1958, n.59

Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta’ di esercizio
del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla
organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato.
La prima e’ riconosciuta nel modo piu’ ampio dall’art, 19 della
Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di
culto, ivi indubbiamente incluse l’apertura di tempi ed oratori e la
nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta’ delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri
statuti, l’art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti
non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i
rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con
leggi sulla base d’intese con le relative rappresentanze.

Accordo 30 dicembre 1993

Le relazioni tra Santa Sede e Stato di Israele iniziano subito dopo la
fondazione di quest’ultimo (15 maggio 1948): ma più che di relazioni
si tratta di saltuari contatti “di lavoro”, non formalizzati. I primi
segnali di una certa disponibilità israeliana ad avviare negoziati
con la Santa Sede per una definizione pattizia dei diritti e delle
libertà della Chiesa cattolica in Israele si avvertono nel 1991. Una
riunione preliminare delle delegazioni delle due parti si tiene il 20
maggio 1992, nella quale si ipotizza la creazione di una “Commissione
bilaterale permanente di
lavoro” per studiare e definire argomenti di comune interesse. Il 29
luglio 1993 la Commissione viene ufficialmente creata durante quella
che sarebbe risultata la sua prima riunione plenaria in Vaticano. Il
29 dicembre 1993, la plenaria si riunisce in Vaticano per approvare il
testo dell”‘Accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di
Israele”, che viene firmato il giorno successivo, il 30 dicembre 1993,
nel ministero degli Esteri israeliano.
In conformità con l’Accordo, le parti si scambiano rappresentanti
ufficiali successivamente all’entrata in vigore del patto, avvenuta
iliO marzo 1994. Nel mese di giugno dello stesso anno si allacciano
anche i rapporti diplomatici con un nunzio apostolico accreditato
presso lo Stato di Israele e un ambasciatore di Israele presso la
Santa Sede. L'”Accordo fondamentale” stabilisce, tra l’altro, il
dovere dello Stato di osservare il diritto alla libertà di religione
e di coscienza (art. 1) e le garanzie per i luoghi sacri (art. 4).
(fonte: Agenzia Sir)

Vedi: F. Margiotta Broglio, Duemila anni di inimicizia che una firma
non cancella
[/areetematiche/documenti/documents/margiotta_israele_santa_sede.pdf]