Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare 14 febbraio 2005

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales. Circulaire du 14 février 2005: “Construction d’édifices du culte – Règles d’urbanisme et de construction”. Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales à Madame et Messieurs les Préfets de région, Mesdames et Messieurs les Préfets Mon attention a été […]

Legge 02 aprile 2001, n.136

Legge 2 aprile 2001, n. 136: “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici”. (da «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 20 aprile 2001) […] Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di […]

Decreto Presidente Repubblica 13 settembre 2005, n.296

D.P.R. 13 settembre 2005, n.296: “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 27 del 2 febbraio 2006) In OLIR: Circolare 22 febbraio 2007, n.34 Applicazione agli enti ecclesiastici del Regolamento concernente i criteri e le […]

Deliberazione 2002, n.2/2002/P

Il Fondo edifici di culto ente con propria personalità giuridica ed
autonomia contabile ed organizzativa, costituisce una fondazione: per
espressa volontà legislativa non è pertanto considerato un soggetto,
bensì un oggetto di attività giuridica e l’art. 57 L. n. 222/1985
ne affida l’amministrazione al Ministero dell’Interno che ne ha la
rappresentanza giuridica. Assume, pertanto, la natura giuridica di
ente – organo incardinato nella persona giuridica Stato. Di
conseguenza, gli atti del detto Fondo sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Legge 23 dicembre 2005, n.267

Legge 23 dicembre 2005, n. 267: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008". (in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 212). (omissis) Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative). (omissis) 5. Sono autorizzati […]

Deliberazione 27 maggio 2005

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Deliberazione 27 maggio 2005: “Programma di interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti al culto e danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nella regione Campania.(Deliberazione n. 56/2005)”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 303 del 30 dicembre 2005). IL COMITATO […]

Sentenza 13 dicembre 2005, n.7078

La destinazione agricola di un’area non è di per sè di ostacolo alla
realizzazione di edifici di culto, considerato che tutte le opere di
urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate,
corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a
valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di
destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale.

Sentenza 14 dicembre 2004, n.8026

L’edificio di culto rientra tra le attrezzature “pubbliche” o
“collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate
in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali. Pertanto
il diniego di concessione edilizia di un edificio di culto dei
Testimoni di Geova è legittimo, in quanto l’inserimento di un’area in
zona urbanistica B2 di p.r.g., per la quale lo strumento urbanistico
prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e
ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature “pubbliche”
o “collettive”, non consente che nella zona possa essere
realizzato un edificio di culto. L’utilizzazione ad “attrezzature
collettive” degli immobili da costruire è rilevante sia ai fini
della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, sia, e
necessariamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia,
giacché, altrimenti, verrebbero vanificate le scelte emerse in sede
di pianificazione. Anche per quanto riguarda la realizzazione
materiale di opere di interesse collettivo, dunque, l’esercizio
delle tradizionali facoltà proprietarie risulta costretto nel vigente
sistema della pianificazione, nel quale, come è noto, spetta al
pubblico potere (in specie al Comune) governare ed ordinare il
territorio, con l’obiettivo di razionalmente programmare ed indicare
(anche) quelle zone, in cui si collocano le attività di interesse
collettivo, con conseguente conformazione del tanto discusso “ius
aedificandi”. Né potrebbe validamente affermarsi che su un’area
di sua proprietà, il soggetto privato possa realizzare, senza alcun
costo né diretto né indiretto a carico di terzi, una scuola, un
impianto sportivo, un centro sociale, una chiesa od un edificio per
servizi religiosi.

Decreto, n.52

Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. (Boletín Oficial de Aragón, de 6 de marzo de 2002, nº 28) [Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y […]

Legge autonomica 25 marzo 1999, n.5

Comunidad Autónoma de Aragón,  Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, (Boletín Oficial de Aragón, de 6 de abril de 1999, nº 39) [Cortes de Aragón] (Omissis) Artículo 34: Suelo urbano consolidado. En suelo urbano consolidado, el Plan General contendrá las siguientes determinaciones: a) Asignación y ponderación de usos, intensidades y tipologías edificatorias de las […]