Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 settembre 2007, n.05-55852

La presenza di un simbolo religioso su un terreno precedentemente di
proprietà pubblica e trasferito ad un privato può rappresentare
una violazione della establishment clause. In seguito alla sentenza 7
giugno 2004 (Buono v. Norton)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2717], la Court of
Appeal for the Ninth Circuit si è pronunciata sulla validità del
trasferimento di proprietà di un terreno sul quale sorge una croce
latina all’interno di un parco pubblico. Tale trasferimento può
essere letto come un tentativo delle autorità pubbliche di mantenere
la presenza di un simbolo religioso (negando la possibilità di
aggiungere altri simboli nel medesimo parco) e come un’approvazione
statale del messaggio di una specifica religione, contrariamente a
quanto stabilito dalla establishment clause. 

————————-
Il 28 Aprile 2010 la Corte Suprema ha annullato con rinvio la
decisione della Court of Appeal for the Ninth Circuit (Sentenza 28
 Aprile 2010 – U.S.A.: simboli religiosi in luogo pubblico ed
establishment clause
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5326])

Sentenza 28 aprile 2010

La Corte suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza della
Corte d’appello (Ninth Circuit) che aveva ordinato la rimozione di
una croce da un memoriale di guerra mondiale situato nella riserva
nazionale California Mojave. In precedenza, il giudice distrettuale
federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco nazionale
(dunque un luogo di proprietà pubblica) violava il primo emendamento,
precisando inoltre che era illegittima la decisione di trasferire a
privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in
quanto tale azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della
establishment clause. La Corte suprema ha ora affermato che il
Tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione
delle autorità pubbliche circa il trasferimento della proprietà del
terreno a privati. Per la Corte suprema, tale passaggio di proprietà
aveva lo scopo di mantenere un memoriale di guerra, e non quello di
promuovere un particolare credo religioso. Di conseguenza, la sentenza
della Corte distrettuale è annullata con rinvio: occorre infatti
riconsiderare se il trasferimento di terreni ha determinato un
mutamento delle circostanze tale da consentire la permanenza della
croce nel parco, senza violare la establishment clause.

————————-
In OLIR.it:
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 7
giugno 2004, n. 03-55032
United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Sentenza 6
settembre 2007, n. 05-55852
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5329]

Sentenza 14 dicembre 2009, n.3250

Esta sentencia resuelve el recurso de apelación
contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla-León
contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo de 14
de noviembre de 2008
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4830].
El Ministerio Fiscal propuso la confirmación de la sentencia
apelada. En la sentencia se estima parcialmente el recurso. El
fundamento jurídico séptimo declara la nulidad parcial de la
decisión del Consejo escolar que impugna la presencia de los citados
símbolos por entender que, en consonancia con la doctrina del TEDH
(sentencia Lautsi c. Italia
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=5146]) puede este
tribunal entender que la presencia de cualesquiera símbolos religioso
(y también ideológicos y políticos) puede hacer sentir a los
alumnos (especialmente vulnerables por estar en formación) que son
educados en un ambiente escolar caracterizado por una religión en
particular, suponiendo al Estado más próximo de una religión que de
otra o simplemente más próximo al hecho religioso. Esta
circunstancia puede ser perturbadora para el libre desarrollo de la
personalidad y contraria al derecho de los padres a que sus hijos
reciban una educación conforme a sus convicciones.
Sin embargo, esta nulidad no puede declararse indiscriminadamente,
generalizadamente. En aquellos casos en que no hay petición, no hay
conflicto y por tanto no hay vulneración de derechos fundamentales.
Así pues, en aquellas aulas y para el curso escolar concreto en que
medie una petición de retirada de cualquier símbolo religioso o
ideológico, petición materializada por los padres del alumno y la
cual revista las más mínimas garantías de seriedad, deberá
procederse a su retirada inmediata. Otro tanto debe realizarse en los
espacios comunes del centro. En aquellas aulas en las que cursen
alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su contrariedad a la
persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que
existe conflicto alguno y, por tanto, será procedente su
mantenimiento o existencia.

Delibera 16 dicembre 2009, n.98

L'Amministrazione Comunale di Osimo, ispirata e colpita dal noto, recente, pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, ha predisposto il seguente Ordine del Giorno. L'Ordine PRESO ATTO della sentenza pronunciata in data 13.10.2009 dalla Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in accoglimento del ricorso presentato da […]

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]

Sentenza 10 luglio 2009, n.28482

La norma di cui all’art. 328/1° c.p. tutela, in senso lato, il buon
andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione
per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il vero ed unico
disvalore represso dalla norma è cioè la mancanza dell’atto
d’ufficio a rilevanza esterna, mentre le inadempienze interne
all’organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di
servizio, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto
l’insussistenza del fatto di reato ipotizzato, in quanto la condotta
del ricorrente – consistente nel rifiuto di svolgere le sue funzioni
di magistrato nelle aule giudiziarie recanti l’esposizione del
crocifisso – si è concretizzata nella violazione di doveri
funzionali, riverberatasi esclusivamente sull’organizzazione interna
dell’ufficio e non sull’attività di rilevanza esterna, diretta a
garantire il servizio di giustizia.

Ordinanza 24 giugno 2009

Ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003, per principio di parita’ di
trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione nei
rapporti di lavoro – diretta o indiretta – a causa della religione,
delle convinzioni personali, degli handicap, dell’eta’ o
dell’orientamento sessuale (art. 2, comma 1). In particolare, sono
considerate come disciminazioni, nel senso suddetto, anche “le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati”, posti in essere per
i motivi anzidetti, “aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignita’ di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo” (art. 2, comma 3). Non può essere
ricondotto a tale fattispecie il comportamento della Amministrazione
scolastica che abbia diffidato un insegnante dal rimuovore il
crocifisso affisso nell’aula di lezione; crocifisso la cui presenza
era stata richiesta dall’assemblea degli studenti, confermata da una
delibera del consiglio di classe e anche da una conseguente circolare
del Dirigente scolatico. Deve sottolinearsi, infatti, che la laicità
e la libertà di insegnamento si fonda sulla libertà dì espressione,
di pensiero e di religione e quindi sul rispetto reciproco di tutte le
persone indipendentemente dal loro orientamento religioso, di pensiero
e di coscienza. Ed è proprio nel rispetto di tale principio che il
Dirigente scolastico ha posto in essere – secondo il Tribunale adito –
la condotta lamentata. Il comportamento dell’Amministrazione
scolastica, infatti, non pare connotato da alcun intento
discriminatorio, ma è teso a rispettare la scelta culturale e
religiosa espressa dalla classe nella assemblea, invitando in tale
modo tutti gli insegnati ad improntare la relazione con gli studenti
nel segno del reciproco rispetto, della tolleranza e della
condivisione.

Sentenza 14 novembre 2008, n.288/2008

Viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza)
e 16.1 (libertà religiosa) la scelta di un Consiglio scolastico di
una scuola pubblica di mantenere nelle aule e negli altri locali
l’esposizione di crocifissi. Gli stessi vanno quindi rimossi poichè,
al di là della loro valenza storico-culturale, continuano ad avere un
chiaro significato religioso. La loro presenza all’interno di istituto
scolastico pubblico destinato all’insegnamento di base gratuito per i
minori in piena fase di sviluppo della loro capacità intellettiva,
può ingenerare in essi la convizione che lo Stato sia più vicino
alla confessione religiosa di cui tali simboli siano espressione.

Circolare 08 aprile 1923, n.8823

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE PRIMARIA E POPOLARE – Divisione IV N. prot. 8823, 8 aprile 1923 Ai RR. Provveditori agli studi del Regno In seguito alla circolare del 22 novembre 1922 con la quale si richimavano i Comuni alla osservanza delle disposizioni regolamentari in ordine all’apposizione, in ogni aula scolastiva […]