Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 20 aprile 2015

Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica
Marche per la valorizzazione della funzione socio-educativa degli
oratori e degli enti religiosi che svolgono attività similari,
ai sensi della L.R. 31 del 5 novembre 2008.

Protocollo di intesa 10 maggio 2016

Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MIBACT per le Marche per
la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei,
archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche.

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-188/15

"L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la
volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di
un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più
assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non
può essere considerata come un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa
ai sensi di detta disposizione."

Sentenza 14 marzo 2017, n.C-157/15

"L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel
senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in
modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul
luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata
sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale
direttiva."

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Sentenza 09 febbraio 2017, n.6061

L'articolo 270 quinquies c.p., sanziona con la reclusione da 5 a
10 anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti
di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale"; la stessa
norma incriminatrice, di seguito, prevede l'irrogazione della
medesima pena sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti
"della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione
delle condotte di cui all'articolo 270-sexies". Nel caso di
specie, emerge come un soggetto che abbia acquisito in via
autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o
sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al
compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che,
conseguentemente, abbia posto in essere comportamenti orientati a
commettere condotte con finalita' di terrorismo, cosicchè a
suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza quanto al
reato sanzionato dall'ultima parte della norma appena richiamata,
come modificata per effetto del Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.