Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 luglio 2017

  European Court of Human Rights Cour européenne des droits de l'homme DEUXIÈME SECTION AFFAIRE BELCACEMI ET OUSSAR c. BELGIQUE (Requête no 37798/13) ARRÊT STRASBOURG 11 juillet 2017 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Belcacemi et […]

Sentenza 27 giugno 2017, n.C-74/16

"Un’esenzione fiscale (…) di cui beneficia una
congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate
in un immobile destinato all’esercizio di attività prive
di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto
il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e
nella misura in cui, tali attività siano economiche,
circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del
rinvio".

Si ringrazia per la segnalazione del
documento il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi di
Padova)

Lettera apostolica 01 aprile 2017, n.0206

“Sanctuarium in Ecclesia”: Lettera apostolica del
Santo Padre Francesco in forma di Motu proprio con la quale si
trasferiscono le competenze sui Santuari al Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Fonte
del documento: press.vatican.va

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Sentenza 23 marzo 2017, n.7468

La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.