Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 12 gennaio 2017

Articolo 4 – Impegni delle
parti
"La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la
Comunità di Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse
professionali ed economiche, nelle attività di individuazione e
valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino
alla predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto
dei criteri di riservatezza
Inoltre si impegnano a farsi carico
del trasferimento sul territorio nazionale di quanti siano titolari
del visto d’ingresso rilasciato dalle competenti autorità
consolari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009
del 13 luglio 2009, ed all’accoglienza ed al sostegno nel
processo di inserimento socioculturale un congruo periodo di tempo.
Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le
modalità operative del presente progetto, con particolare
riferimento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al
progetto e all’attività di predisposizione dei dossier
individuali e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare
alla concessione del visto per motivi umanitari.
Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna,
nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti di
ingresso tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, una
volta che la lista dei beneficiari elaborata dalle associazioni
proponenti sia stata ratificata dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento della PS, all’esito delle verifiche nelle
banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di
competenza.
(…)"

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Protocollo di intesa 06 luglio 2017, n.1792CR06C6-C16

"Articolo 1 – Finalità ed azioni

Le
parti intendono massimizzare le sinergie e la collaborazione tra gli
scriventi, a livello sia nazionale che regionale, attraverso la
definizione sia di politiche ed iniziative concertate finalizzate alla
conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo
sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del
patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei
riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose.

(…)". 

Fonte del documento:
bce.chiesacattolica.it

Motu proprio 03 settembre 2017

"il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."

Fonte del
documento: w2.vatican.va

Sentenza 20 luglio 2017

Non può rientrare nell’ambito tutelato della
libertà di espressione (art. 10 CEDU) la diffusione mediante
Youtube di video inneggianti alla jihad, alla necessità di
affermare la sharia anche con il ricorso alla violenza e alla
sottomissione dei non musulmani, trattandosi di discorsi d’odio;
la tutela rivendicata dal ricorrente, condannato in sede penale per
tali atti, costituisce uno sviamento di tale libertà ai sensi
dell’art. 17 CEDU (abuso del diritto).

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 27 giugno 2017

Non vìola il diritto alla libertà di espressione dei
ricorrenti, esponenti di associazioni musulmane, la condanna per
diffamazione da questi riportata per il fatto di aver leso la
reputazione di un giornalista preposto alla direzione di
un’emittente radiotelevisiva multietnica, rivolgendogli
pubbliche accuse di islamofobia.

(Fonte:
www.federalismi.it)

Sentenza 15 giugno 2017

La Corte constata la violazione del diritto alla libertà
religiosa, in combinazione con il diritto di associazione (artt. 9 e
11 CEDU), in relazione al rifiuto opposto dalle autorità
nazionali competenti per i culti religiosi di procedere alla
registrazione dell’atto costitutivo di un’associazione
rappresentativa di una comunità minoritaria di ispirazione
sunnita (Ahmadyya), a motivo della carente descrizione fornita dei
riti e delle credenze e del loro possibile carattere conflittuale
all’interno della più vasta comunità
musulmana.
(Fonte: www.federalismi.it)