Dichiarazione/i 03 dicembre 2014
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
L'art. 8 della Costituzione italiana al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi". E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto, l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni religiose.
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
L'art. 71, comma 1, lett. c – bis, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12,
così come inserito dall'art. 12 della L.R. 21 febbraio 2011
n. 3, ha ricondotto nella categoria delle "attrezzature di
interesse comune per servizi religiosi… gli immobili (comunque)
destinati a sedi di associazioni, società o comunità di
persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione,
all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di
preghiera, scuole di religione o centri culturali". In tale
contesto, pertanto, la trasformazione – inoppugnabilmente avvenuta nel
caso di specie – del preesistente "negozio" in luogo
preminentemente adibito a culto non può che richiedere, anche
per la concomitantemente contestata realizzazione al piano
seminterrato di un tavolato interno, il rilascio del titolo edilizio
abilitante al mutamento della destinazione d'uso dei relativi
locali.
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Stella Coglievina,
Università degli Studi dell'Insubria]
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Roberto Mazzola, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"]
La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]
La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).
La Corte Suprema della California ha recentemente modificato il
California Code of Judicial Ethics, applicabile a tutti i giudici
della California. Un emendamento approvato lo scorso 21 gennaio 2015
ha eliminato un’eccezione, precedentemente esistente, al divieto
vigente per i giudici californiani di aderire ad organizzazioni che
pratichino discriminazioni sulla base, tra l’altro,
dell’orientamento sessuale (canone 2C). L’eccezione ora
eliminata prevedeva che il predetto divieto non si applicasse con
riferimento alle organizzazioni giovanili non profit, intendendo
così permettere ai giudici di far parte dei Boy Scout
d’America.