Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 marzo 2015, n.315

Corte d'Appello di Bari. Prima Sezione Civile. Sentenza 5 marzo 2015, n. 315: "Riconoscimento dello status di rifugiato a cittadino pakistano di religione Ahmadya, minoranza religiosa perseguitata nel suo Paese d'origine". La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: – dr. Vito SCALERA presidente – […]

Sentenza 01 aprile 2015, n.6611

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidita’
contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da
escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale
sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali
dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre
specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui
interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della
riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e
comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -,
nonchè della stabilità – individuando, sulla base
di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6,
commi 1 e 4) una durata minima di tre anni. Nel caso di specie,
invece, il legame coniugale era gia’ dissolto – se non prima –
certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio,
cioè entro un arco temporale inferiore rispetto a quello
individuato dalle Sezioni Unite ai fini della tutela del
matrimonio-rapporto (cfr. SU Cassazione, sentenze nn. 16379 e 16380
del 17 luglio 2014). [La redazione di OLIR.it ringrazia per la
segnalazione del documento Antonio Angelucci, Università degli
Studi dell'Insubria].

Sentenza 19 marzo 2015

Canada’s Supreme Court has unanimously ruled that Catholic
schools in Quebec must be allowed to teach from a Catholic viewpoint
during a state-mandated religion and ethics class. The
court’s decision means that faith-based schools are free to
operate according to the faith they teach and espouse. [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Angelo Gaudio, Università degli Studi di Udine e Alessandro
Ferrari, Università degli Studi dell'Insubria]

Ordinanza 17 marzo 2015, n.40

E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri (in proprio
e a nome del Consiglio dei Ministri) nei confronti della Corte di
cassazione, sul presupposto – sostenuto dai ricorrenti
richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost. – che
quest’ultima, con la sentenza
n. 16305 del 2013
, avrebbe illegittimamente esercitato il suo
potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo
politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa
la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile
di controllo da parte dei giudici comuni (nel caso di specie, in
tema di avvio o meno delle trattative per la conclusione di una intesa
ex art. 8, comma 3 della Costituzione).