Confessioni religiose
L'art. 8 della Costituzione italiana al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi". E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto, l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni religiose.
Sentenza 09 aprile 2015, n.630
RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne
la question suivante: Les dispositions de l’article 4 §1 de
la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant
création d’un cadre général en faveur de
l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, doivent-elles être
interprétées en ce sens que constitue une exigence
professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la
nature d’une activité professionnelle ou des conditions
de son exercice, le souhait d’un client d’une
société de conseils informatiques de ne plus voir les
prestations de service informatiques de cette société
assurées par une salariée, ingénieur
d’études, portant un foulard islamique?
Lettera enciclica 24 maggio 2015
Varie 10 giugno 2015
Varie 03 giugno 2015
Report 17 marzo 2015, n.345
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira, Università degli Studi di Milano]
Varie 09 aprile 2015, n.47
Risoluzione 30 aprile 2015
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in relazione all'uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico alShabaab. [fonte: www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya, – visto il secondo accordo di partenariato rivisto stipulato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, […]
Decreto 06 maggio 2015, n.1281
[in vigore dall'8 settembre 2015] [fonte:
www.chiesadimilano.it]
Lettera
dell'Arcivescovo di Milano, card. Angelo Scola (6 maggio 2015)
Sentenza 16 aprile 2015, n.943
La giurisprudenza amministrativa ha elaborato un principio di
carattere generale (riguardante in particolare la materia
dell'urbanistica), secondo il quale nel caso di jus superveniens,
rispetto ad un precedente giudizio, rileva solo la normativa
sopravvenuta "anteriore" alla notificazione della sentenza
(cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1). La regola
della notificazione tuttavia non si applica alle situazioni giuridiche
di carattere durevole (che riguardano cioè rapporti giuridici
di durata): in queste ipotesi sarà infatti applicabile la
normativa sopravvenuta, anche se successiva alla notificazione della
sentenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2). Si
è inoltre chiarito che il giudicato è senz'altro
suscettibile di restare, per così dire,
"impermeabile" alle sopravvenienze normative solo quando la
sentenza abbia effetto vincolante pieno, e cioè abbia dato una
sostanziale soluzione definitiva alla questione controversa. Ora, nel
caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'esecuzione non ha
sancito che l'interesse della ricorrente ad ottenere
l'individuazione di un'area da adibire ad attrezzature per il
culto islamico dovesse essere senz'altro accolta (si veda TAR
Lombardia sentanza 8 novembre 2013, n. 2485), posto che tale
deliberazione si è limitata ad affermare che il Comune
esaminasse l'istanza presentata dalla ricorrente accertando
preliminarmente il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti
richiesti dall'art. 70 della l.r. n. 12 del 2005 (aspetto
quest'ultimo trascurato – secondo la Corte – nella definizione del
PGT). Si deve pertanto ritenere che la l.r. n. 2 del 2015 sia
applicabile alla fattispecie in esame, con conseguente valutazione dei
requisiti richiesti da tale normativa in favore dei possibili
destinatari.