Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 20 novembre 2015

[la Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Tira – Università degli Studi di Milano]

Sentenza 03 novembre 2015, n.32419/04

The case concerned an action to recover possession of property which
had been confiscated from the Parish when the communist regime
was established in 1948. Prior to 1948 the Greek-Catholic
parishes had possessed a range of properties, lands and
buildings. The Uniate denomination was dissolved in 1948 and the
property of the Greek-Catholic Church was transferred to the
State, apart from parish property, which was transferred to the
Orthodox Church. The Uniate denomination was officially
recognised after the fall of the communist regime in December
1989. As regards the legal situation of the former property of the
Uniate parishes, a section of the Legislative Decree laid down
that it should be adjudicated by joint commissions
of representatives of the clergy of both denominations, and that
in reaching their decisions the commissions should take account
of “the wishes of the adherents of the communities to whom
the properties belong”. In the event of disagreement
between the clerical representatives, the party interested in
taking legal action could bring proceedings under ordinary domestic
law. Between 1998 and 2002 several unproductive meetings were
held by representatives of the Siseşti Parish Eastern-Rite
Catholic Church and Orthodox Church representatives. On 24 February
2004 the applicant’s action was initially dismissed under a
final judgment of the Supreme Court of Justice on the ground that
the commission had not yet assessed the legal situation of the
property in issue and that, moreover, part of that property came
under special legislation. In April 2005 the applicant parish
lodged a fresh claim with the Regional Court to recover possession of
the property, over which it claimed rightful ownership. That
Court dismissed that claim. The Court of Appeal referred the case
back. The court adjourned its examination of the case from 2 June 2008
to 27 February 2009 on the ground that an objection as regards
constitutionality had been transmitted to the Constitutional
Court. On 21 September 2011 the court ordered the restitution of the
church and the land at issue. The appeals lodged by both parties
were dismissed. By judgment of 21 November 2012 the High Court
upheld the decisions given. Relying in particular on Article 6
§ 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) the
applicant notably complained about the length of the proceedings
concerning their action to recover possession of their places of
worship. [Press Release]

Ordinanza 24 settembre 2015, n.19016

Il complesso immobiliare di proprietà di un Istituto religioso,
che venga affittato ad una società di capitali che si occupa di
attività alberghiera, non puòrientrare tra quelli esenti
da tributo, in quanto non destinato esclusivamente allo svolgimento di
attività non commerciali.

Sentenza 23 settembre 2015, n.38733

Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le
indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma
dell’art. 284 c.p.p. possano riguardare bisogni non solo
materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la
soddisfazione bisogni di natura religiosa, occorre considerare il
disposto di cui all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le
misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il
loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari,
sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti
di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà
normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione
non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 32364 del
27/04/2012). In tale contesto dunque non può non tenersi conto
dei fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di
osservare il precetto canonico anche attraverso modalità
diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso
l’utilizzo del mezzo’televisivo, come peraltro fanno gli
infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o
domiciliare. Da ciò discende che in presenza di esigenze
cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari
dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita
di casa per partecipare alla messa, non compromette
“indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.

Sentenza 13 ottobre 2015, n.41044

L'art. 403 cod. pen. sanziona chiunque offenda una confessione
religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato
come «il vilipendio di una religione, tanto più se
posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o
di un ministro del culto rispettivo, …, legittimamente può
limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre
che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta
entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso
significato etimologico della parola (che vuoi dire “tenere a
vile” e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per
altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale
accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più
ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia
religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art.
19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale
principio dell'art. 21» (sentenza n. 188 del 1975). Sono
pertanto vilipendio, e dunque esclusi dalla garanzia dell'art. 21,
la contumelia, lo scherno, l'offesa fine a se stessa che
costituiscono oltraggio ai valori etici di cui si sostanza ed alimenta
il fenomeno religioso. (Nel caso di specie, la Corte adita ha pertanto
rigettato il ricorso, ritenendo violato il limite dovuto al rispetto
della devozione altrui, ingiustamente messo a repentaglio da una
manifestazione che, lungi dall'essere meramente critica di costumi
sessuali non consentiti a ministri di culto, è apparsa
costituire appunto una mera contumelia, scherno ed offesa fine a se
stessa).