Confessioni religiose
L'art. 8 della Costituzione italiana al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi". E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto, l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni religiose.
Legge 28 giugno 2016, n.130
Legge 28 giugno 2016, n. 130: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione". (GU n.164 del 15-7-2016 ) La Camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 […]
Legge regionale 05 luglio 2016, n.17
Varie 12 aprile 2016
Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato
dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e
dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo
seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda
al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Rapporto 01 aprile 2016
Lettera apostolica 09 luglio 2016
Legge 16 giugno 2016
Legge 16 giugno 2016, n. 115: "Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale" (in vigore dal 13 luglio 2016). [in GU Serie […]
Legge 06 giugno 2016, n.106
Sentenza 24 maggio 2016
La mancanza di un luogo di culto per esercitare regolarmente il
proprio credo si riflette direttamente sulla libertà religiosa,
per la cui piena realizzazione ha un grande rilievo la
possibilità di svolgere cerimonie in luoghi in cui i fedeli
possano riunirsi collettivamente. La normativa urbanistica in esame e
la sua applicazione – secondo la Corte adita – di fatto impediscono a
piccole comunità di potere rispettare le condizioni per
costruire un luogo di culto. Di qui la constatazione
dell'ingerenza che, pur perseguendo un fine in sè
legittimo, tra cui la sicurezza nazionale, è sproporzionata e
non necessaria in una società democratica e pluralista.