Confessioni religiose
L'art. 8 della Costituzione italiana al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi". E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto, l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni religiose.
Varie 10 dicembre 2014
Sentenza 07 luglio 2016
Sentenza 07 marzo 2016, n.2436
Memoria difensiva ex art. 121
c.p.p., del 3 giugno 2015
La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la documentazione il Prof. Silvio Ferrari –
Università degli Studi di Milano e l'Ufficio Legale
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
La
Redazione di OLIR.it segnala il contributo di Nicolò Amore, La
tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose
prive di intesa, pubblicata sulla Rivista Diritto Penale
Contemporaneo, 19 dicembre 2016.
Ordonnance 26 agosto 2016
Le juge des référés du Conseil
d’État conclut que l’article 4.3 de
l’arrêté contesté a porté une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés
fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la
liberté de conscience et la liberté personnelle. La
situation d’urgence étant par ailleurs
caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Nice et
ordonne la suspension de cet article [
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques]