Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 gennaio 2015, n.[2015] EWFC 3

La presente sentenza, pronunciata in un caso ove era in discussione se
la figlia di coniugi musulmani fosse stata sottoposta – o
rischiasse di essere sottoposta – a mutilazione genitale
femminile, sono state esaminate le differenze tra la circoncisione e
la mutilazione genitale femminile, concludendo per
l’ammissibilità della prima – anche se non
terapeutica – ma non della seconda (par. 59-73).

Legge 09 gennaio 2006, n.7

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a […]

Parere 12 luglio 2012

Il documento affronta il tema dell’obiezione di coscienza in
bioetica da un punto di vista generale, con uno sguardo verso le
possibili future questioni, senza limitare le proprie considerazioni
ad alcuni ambiti già regolati (quali ad es., l’interruzione
volontaria di gravidanza); la normativa sulla PMA e quella sulla
sperimentazione animale. Il parere considera l’obiezione di
coscienza in bioetica un diritto costituzionalmente fondato (con
riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo), e ne sottolinea la
dimensione democratica, in quanto preserva il carattere problematico
delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza
vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze.
Il documento esamina gli aspetti morali dell’obiezione di coscienza
e si sofferma sul versante giuridico, al quale l’obiettore in
definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi
legali contrari alla propria coscienza. Sul versante giuridico, le
nuove frontiere della bioetica propongono infatti sempre più spesso
una nuova sfida allo stato costituzionale, democratico e pluralista:
si tratta di evitare di imporre obblighi contrari alla coscienza
strumentalizzando chi esercita una professione o almeno tutelare
l’obiezione di coscienza quando sono in gioco i diritti inviolabili
dell’uomo senza però mortificare il principio di legalità. Pertanto
un’obiezione di coscienza giuridicamente sostenibile non deve limitare
né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per
legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune
appartenenza al corpo sociale.
Da queste conclusioni, derivano alcune raccomandazioni: nella tutela
dell’obiezione di coscienza, che discende dal suo essere
costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a
garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non
discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi
un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa
equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non.
(fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica)

Sentenza 24 novembre 2011, n.43646

L’avere sottoposto il proprio figlio ad intervento di circoncisione
ad opera di soggetto non abilitato all’esercizio della professione
medica, con conseguenze dannose per la salute dello stesso, integra in
astratto il concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio
abusivo della professione medica). In particolare, sotto il profilo
della materialità, si è di fronte ad un reato c.d. “culturalmente
orientato”, nel quale viene in rilevo un conflitto, per così dire,
“esterno” dell’agente, che si realizza cioè quando
quest’ultimo – avendo recepito le norme della cultura e della
tradizione di un determinato gruppo etnico nella sua formazione –
migra in un’altra realtà territoriale dove quelle norme non sono
presenti. Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte adita tuttavia
ha accolto il ricorso presentato dal genitore, ritenendo sussistenti
in concreto gli estremi dell’error iuris “scusabile”. La
valutazione dell’ignorantia legis c.d. inevitabile – e quindi
scusabile – implica, infatti, che il giudizio di rimproverabilità
del soggetto agente debba necessariamente estendersi alla valutazione
del processo formativo della sua volontà, per stabilire se – al
momento dell’azione posta in essere – si sia reso conto
dell’illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma
violata. Ciò non può che avvenire attraverso il raffronto tra dati
oggettivi, che possono avere determinato nell’agente l’ignorantia
legis circa l’illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi
attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che
avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere dell’error
iuris. Nel caso di specie, si è ritenuto – quale dato oggettivo
incontestabile – il difettoso raccordo che si determina tra una
persona di etnia africana, migrata in Italia e ancora non integrata
nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento giuridico del nostro
Paese, di cui quest’ultima ha conseguentemente difficoltà nel
recepire, con immediatezza, valori e divieti. Quanto all’aspetto
soggettivo, sono stati valutati, da un lato, il basso grado di cultura
della madre e, dall’altro, il forte condizionamento derivatole dal
mancato avvertimento dell’esistenza di un conflitto “interno”
(vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle
regole della sua formazione culturale). Circostanze queste ultime che
– secondo la Corte adita – attenuano il dovere di diligenza
finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel
diverso contesto territoriale in cui il genitore venga a trovarsi.

Deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2009, n.49-12479

Regione Piemonte. Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 49-12479: "Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i. – ed ulteriori indicazioni". (BOLLETTINO UFFICIALE N. 46 DEL 19/11/09) A relazione dell'Assessore Artesio: Con D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 e s.m.i la […]

Parere 06 gennaio 2006

L’intervento di circoncisione maschile, anche quello rituale, è
atto di competenza medica, stanti le implicanze che esso riveste in
ordine alla valutazione delle condizioni del soggetto la corretta
esecuzione dell’intervento, in condizioni di massima garanzia, nel
rispetto dei principi etici, deontologici e di buona pratica clinica.
Sotto questo profilo la circoncisione rituale maschile non può
ritenersi atto contrario alla deontologia, ma nello stesso tempo non
può mai sovrastare la coscienza soggettiva del medico, al quale deve
essere garantito il principio generale giuridico e deontologico del
diritto di obiezione di coscienza.
L’intervento di circoncisione rituale non assolve alle funzioni di
tutela della salute proprie del SSN e non può rientrare tra le
prestazioni uniformi ed essenziali come definite dal D. Lgv. 229/99.
Di conseguenza non trova giustificazione di carattere etico per essere
posto a carico del SSN.

Parere 31 dicembre 2001

INTERVENTI DI CIRCONCISIONE PER MOTIVI RELIGIOSI (allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Vento 31 dicembre 2001, n. 3892) Il tema proposto all’attenzione del Comitato riguarda gli interventi di circoncisione di minori di sesso maschile e propone una duplice problematica: se possano trovare giustificazione quando non sussistano indicazioni di ordine sanitario (per finalità terapeutiche o […]

Risoluzione 22 maggio 2001, n.1247

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 22 May 2001, n. 1247 (2001): "Female genital mutilation". [1]  1. The Assembly recalls and reaffirms Resolution 1018 (1994) and Recommendation 1229 (1994) on equality of rights between women and men and the Declaration on Equality of Women and Men adopted by the Committee of Ministers on 16 November 1988. […]