Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Sentenza 23 marzo 2017, n.7468

La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.

Protocollo di intesa 20 aprile 2015

Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica
Marche per la valorizzazione della funzione socio-educativa degli
oratori e degli enti religiosi che svolgono attività similari,
ai sensi della L.R. 31 del 5 novembre 2008.

Protocollo di intesa 10 maggio 2016

Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MIBACT per le Marche per
la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei,
archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche.

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1949

Nei reati sessuali, è configurabile l'aggravante
dell'abuso dei poteri o della .violazione dei doveri inerenti alla
qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il
reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei
servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la
qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo
il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente
connesse all'attività parrocchiali.

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1952

La condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini
segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere
a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione
non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno,
sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione
di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee
o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni accesi,
dei dogmi della fede. Nel caso di specie, dunque, commette il reato di
cui all'art. 403 c.p. colui che predispone un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall'immagine del
Pontefice Benedetto XVI. ed, in primo piano, un bersaglio da colpire
con delle freccette.