Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 aprile 2013, n.16391

Per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo
quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella
diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine
al reato e alla scoperta dell’autore di esso. Nel caso di specie, il
consiglio di non sporgere denuncia per il delitto di cui all’art.
609 quater da parte di terzi, dato da un parroco alla madre della
vittima, è stato ritenuto dotato di obiettiva valenza elusiva, tenuto
conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la
dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della
condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.

Risposta a interrogazione 29 ottobre 1982

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Responsa ad proposita dubia, 29 ottobre 1982 (AAS 74 [1982] 1298-1299) I D. 1) Al sacerdote, che per alcoolismo o per altro male a giudizio del proprio medico non può assumere nemmeno quella piccola quantità di vino consacrato che si è soliti usare nella Messa, si deve consigliare di […]

Conventio 08 maggio 2012

In Acta Apostolicae Sedis 7 Septembris 2012 N. 9
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem
atque Foederatam Civitatem Saxoniae Inferioris constitutae, accepta
et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XXV mensis Iulii anno
MMXII; a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam eiusdem
Pactionis.

————————-
 vedi anche:
Concordato tra la Santa Sede ed il Land Niedersachsen
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5312] (1965)
Accordo fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del
Concordato del 26 febbraio 1965 (2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5813]

Ordinanza 08 ottobre 2012

Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all’art. 2049
c.c., deve rilevarsi come per costante giurisprudenza il preponente
sia responsabile allorché l’instaurarsi del rapporto di
preposizione si ponga in rapporto di occasionalità necessaria
rispetto al fatto di reato, nel senso che proprio il rapporto di
preposizione – con l’attribuzione al preposto di determinati
compiti e responsabilità (nel caso di specie, in qualità di Parroco)
– lo abbia messo nella condizione di potere compiere più
agevolmente il fatto dannoso (nel caso in oggetto, un fatto di reato),
che altrimenti sarebbe stato al di fuori della sua portata o avrebbe
potuto commettere solo con molta più difficoltà.

Conventio 18 maggio 2012

Conventio inter Apostolicam Sedem et Liberam et Hanseaticam Civitatem
Hamburgi die XVIII mensis Maii anno MMX. Conventio vigere coepit die I
mensis Iunii anno MMX, ad normam art. 7 eiusdem Pactionis.

Conventio 08 giugno 2012

Apostolica Sedes et Res publica Lituaniae alteram congruentem partem
per Mutuas Notas certiorem fecerunt se utramque intraneas procedendi
de iure rationes complevisse,necessaria s ut haec Conventio vigere
incipiat. Quae quidem Conventio die XXIII mensis Octobris anno MMXII
vigere coepit ad normam Articuli VIII, Paragraphi II, eiusdem
Pactionis.