Lettera apostolica 08 luglio 2014
[fonte: www.vatican.va]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Non occorrono presentazioni particolari per descrivere e sottolineare il ruolo, il significato e l'attività della Chiesa cattolica nella comunità internazionale, in Europa ed in particolare nei paesi dell'Unione Europea oltre che in Italia.
L'area ad essa dedicata da OLIR.it intende sottoporre all'attenzione dei visitatori le questioni che la Chiesa cattolica propone nel suo porsi come ordinamento giuridico nella sua dimensione universale, sovranazionale, nazionale e particolare.
L'attività internazionale della Santa Sede e le questioni inerenti all'ordinamento canonico nelle sue variegate sfaccettature saranno i campi privilegiati di indagine di questa area tematica attraverso la segnalazione di documenti confessionali, di contributi di analisi sui sigoli temi e di spunti per l'approdimento degli stessi.
Le Costituzioni
Le Dichiarazioni
I Decreti
I Codici canonici
Il Corpus Iuris Canonici
APPROFONDIMENTI
Altri documenti
Nel web
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In OLIR.it:
La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da
parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la
delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione
fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari
elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con
l'uso della normale diligenza.
Nel procedimento di delibazione la domanda che una delle parti
introduce con citazione (come richiesto dall'art. 4, lett. b), del
protocollo addizionale all'accordo tra Repubblica italiana e Santa
Sede del 18 febbraio 1984, esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121)
dinanzi alla Corte di appello è soggetta alle regole del
procedimento ordinario, ivi comprese quelle relative al termine di
comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Tale norma,
allo scopo di assicurare il diritto di difesa della controparte,
impone infatti che fra la data della notificazione della citazione e
la data della prima udienza di comparizione trascorra un congruo
termine (dilatorio) minimo, pari a 90 giorni, tenendo conto per
consolidato orientamento giurisprudenziale anche della sospensione
feriale dei termini processuali (Nel caso specie, non essendo stato
osservato il termine di novanta giorni liberi, poichè nel
relativo computo veniva calcolato anche il periodo di sospensione
feriale dei termini processuali, la Suprema Corte ha accolto il
ricorso e rinviato alla Corte d'Appello).
In OLIR.it: Press Release
issued by the Registrar of the Court
Con la presente sentenza, la Grand Chamber della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, confermando una decisione della III
Sezione, ha ritenuto che la Spagna non abbia violato l’art. 8
CEDU nel negare il rinnovo del contratto annuale di insegnamento della
religione cattolica in una scuola statale, affidato ad un sacerdote
che, perso lo stato clericale e dispensato dal celibato, aveva
contratto matrimonio civile ed avuto cinque figli e che aveva
pubblicamente aderito e sostenuto il Movimento Pro-Celibato
Opcional.