Dichiarazione/i 03 dicembre 2014
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Non occorrono presentazioni particolari per descrivere e sottolineare il ruolo, il significato e l'attività della Chiesa cattolica nella comunità internazionale, in Europa ed in particolare nei paesi dell'Unione Europea oltre che in Italia.
L'area ad essa dedicata da OLIR.it intende sottoporre all'attenzione dei visitatori le questioni che la Chiesa cattolica propone nel suo porsi come ordinamento giuridico nella sua dimensione universale, sovranazionale, nazionale e particolare.
L'attività internazionale della Santa Sede e le questioni inerenti all'ordinamento canonico nelle sue variegate sfaccettature saranno i campi privilegiati di indagine di questa area tematica attraverso la segnalazione di documenti confessionali, di contributi di analisi sui sigoli temi e di spunti per l'approdimento degli stessi.
Le Costituzioni
Le Dichiarazioni
I Decreti
I Codici canonici
Il Corpus Iuris Canonici
APPROFONDIMENTI
Altri documenti
Nel web
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]
La risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa – espressione di soft law – pone tra le
premesse la notazione che l’intolleranza e la discriminazione su
base religiosa colpiscono tanto i gruppi minoritari, quanto quelli di
maggioranza, nonché l’esigenza di una reasonable
accomodation, quale strumento pragmatico per assicurare il pieno ed
effettivo esercizio della libertà religiosa. Invita, dunque,
gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad una serie di misure,
tra cui risultano di particolare interesse: la tutela della
libertà di coscienza sui luoghi di lavoro con la contestuale
garanzia che i servizi previsti per legge siano prestati; il rispetto
del diritto dei genitori ad educare i loro figli in conformità
alle proprie convinzioni religiose o filosofiche, garantendo
contestualmente il diritto dei fanciulli ad un’educazione
critica e pluralistica; la garanzia di una piena partecipazione alla
vita pubblica per i Cristiani; l’incoraggiamento ai media ad
evitare stereotipi negativi e la trasmissione di pregiudizi contro i
Cristiani, così come per ogni altro gruppo. [Si ringrazia per
la segnalazione del documento e la stesura del relativo abstract
Mattia F. Ferrero – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano]
La Corte Suprema della California ha recentemente modificato il
California Code of Judicial Ethics, applicabile a tutti i giudici
della California. Un emendamento approvato lo scorso 21 gennaio 2015
ha eliminato un’eccezione, precedentemente esistente, al divieto
vigente per i giudici californiani di aderire ad organizzazioni che
pratichino discriminazioni sulla base, tra l’altro,
dell’orientamento sessuale (canone 2C). L’eccezione ora
eliminata prevedeva che il predetto divieto non si applicasse con
riferimento alle organizzazioni giovanili non profit, intendendo
così permettere ai giudici di far parte dei Boy Scout
d’America.
Secondo la sentenza della Corte di
Cassazione, S.U., n. 16379 del 2014, la convivenza come coniugi,
protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto,
connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio
nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione
giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed
ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche
in applicazione del principio supremo di laicità dello Stato,
è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico
del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico
nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza
coniugale. Nella medesima sentenza tuttavia è anche affermato,
nel paragrafo 4.3. lett. b) , che "secondo la speciale disciplina
dell'Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la
delibazione sia proposta "dalle parti" oppure "da una
di esse" (alinea dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo)" e
che nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la
tendenziale delibabilità della sentenza canonica di
nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis
una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a
costituire ostacolo alla delibazione. Deve, pertanto, ritenersi che la
proposizione di un ricorso "congiunto" volto ad ottenere il
riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una
sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciato dal
tribunale ecclesiastico, escluda l'interferenza della condizione
ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente
configurata dalle Sezioni Unite.
Le S.U. della Corte di Cassazione, componendo un contrasto sorto nella
giurisprudenza civile, hanno individuato nella convivenza stabile e
duratura tra gli sposi, successiva alla celebrazione del matrimonio, e
dunque attinente al matrimonio-rapporto, un limite generale di ordine
pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche in
materia matrimoniale (Cass., S.U. nn. 16379
e 16380
del 2014). La convivenza costituisce dunque un limite generale di
ordine pubblico, indipendente dal vizio genetico del matrimonio
dichiarato dal Tribunale ecclesiastico. Diversamente opinando,
infatti, il Giudice italiano porrebbe in essere una inammissibile
invasione nella giurisdizione ecclesiastica in materia di
nullità matrimoniale.
Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale, la prolungata convivenza tra i coniugi,
dopo la celebrazione delle nozze non può venire rilevata
d'ufficio dal giudice, nè eccepita dal Pubblico Ministero.
Si tratta infatti di una eccezione "in senso tecnico" che
deve essere formulata,a pena di decadenza, con la comparsa di
costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.