Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 22 luglio 2009, n.18

Regione Lazio, Legge regionale 22 luglio 2009, n. 18, Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale. (in B.U. Lazio 7 agosto 2009, n. 29) Art. 1. Finalità ed oggetto. 1. La Regione finanzia interventi volti alla valorizzazione ad uso pubblico attualmente non fruibile del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico […]

Legge regionale 21 gennaio 2010, n.2

Regione Campania, Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010 (B.U. Campania 21 gennaio 2010, n. 7) (Omissis) Art. 1. (omissis) 14. È concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e favorire la […]

Sentenza 03 marzo 2010, n.264

L’art. 5, comma 5 del d. lgs n. 490/99 stabilisce espressamente che
i “beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che
appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra cui rientrano, per
tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono
comunque sottoposti alle disposizioni” di tale “Titolo anche se non
risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1
e 2”. Tra tali beni può dunque venire considerata anche una ex
chiesa appartenente ad una Arcidiocesi, poiche quest’ultima – in
quanto ente ecclesiastico – ha la natura di persona giuridica privata
senza fini di lucro. Ne consegue che – come previsto espressamente
dal citato comma 5 – la sottomissione del bene de quo al regime di
tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo
inserimento, a titolo originario o di completamento, nell’apposito
elenco descrittivo da presentare all’Amministrazione.
Ciò rileva anche ai fini dell’obbligo della dichiarazione
d’interesse relativa a beni non elencati. Al riguardo, stabilisce
l’art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in
questione debbono essere soggette all’autorizzazione del Ministero
(in Sicilia del competente Assessorato). In particolare, il comma 3
del citato articolo testualmente dispone che: “È altresì soggetta
ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c)
appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni”.  Infine, con
l’art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute
senza l’osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di
prelazione in capo all’Amministrazione. Pertanto, si deve
ritenere che – in corretta applicazione della menzionata normativa –
l’eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene
culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra
indicati risulti nullo se viene posto in essere senza il rispetto
della citata procedura (nel caso di specie, non risultava richiesta
nè la prevista autorizzazione per l’alienazione della l’ex
chiesa, né era stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia
ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999).

Convenzione 18 dicembre 2009

Convenzione tra la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino e l'Arcidiocesi di Firenze relativa al Complesso di Orsanmichele, 18 dicembre 2009   L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di Dicembre in Firenze, tra   –  la Soprintendenza Speciale per il polo Museale Fiorentino (in seguito “Soprintendenza”) in persona del Soprintendente pro tempore Dottoressa […]

Protocollo di intesa 09 marzo 2010

Protocollo d'intesa tra la Conferenza Episcopale Marchigiana e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Loreto e Cassa di Risparmio di Macerata per il recupero e la valorizzazione del patrimonio religioso, storico, turistico, ambientale, culturale e artistico dell’antica via Lauretana, 9 marzo 2010.   Premesso che   – La Conferenza Episcopale Marchigiana, ha sottolineato l'importanza di […]

Parere 02 novembre 2009, n.2750/09

Dalla lettura di talune norme fondamentali della Costituzione
italiana, in particolare dagli artt. 7, 8, 19, 20, emerge un favor
religionis che non può essere disconosciuto in sede amministrativa
ogni qualvolta dovessero sorgere problemi interpretativi e di
applicazione delle norme relative agli enti ecclesiastici.
Nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli
enti ecclesiastici, il requisito dello svolgimento della «attività
di religione o di culto» previsto dall’art. 16, l. 20 maggio 1985 n.
222, deve essere attentamente valutato, caso per caso, e deve essere
riconosciuto ricorrente quando in concreto siano ‘essenzialmente’
perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo
stesso art. 16, attività che per l’avvenuta evoluzione dei concetti
di ‘religione e di culto’, può essere più largamente intesa (anche
rispetto a quanto in precedena espresso in proposito dal Consiglio di
Stato), purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle
peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa.
Per evitare che il rispetto della normativa nella sua interpretazione
possa dar luogo ad applicazioni puramente formali, occorrerà che nel
concreto l’Amministrazione verifichi, di volta in volta, l’effettiva
corrispondenza delle attività perseguite con le più volte
evidenziate finalità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto
sussistente il requisito del perseguimento di finalità di religione e
di culto nella fondazione ‘Museo Diocesano’, dell’Istituto Storico
‘San Josemaria Escriva’, e della fondazione ‘Duomo di Mestre’.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.901

E’ legittimo il provvedimento della Soprintendenza recante
annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune ad
una Parrocchia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a casa
canonica e locali di ministero pastorale, avendo tali opere
– secondo provvedimento di annullamento impugnato – “destinazione
ricreativa o residenziale” (la prima quanto ai locali per incontri e
aggregazioni, la seconda per la casa canonica).  Tali opere non
potrebbero perciò considerarsi rietranti tra la c.d. opere di
urbanizzazione secondaria e “attrezzature religiose “, con conseguente
loro riferibilità alla categoria dei locali “a destinazione d’uso
ricreativo o residenziale”, di cui è vietata la costruzione – nel
caso di specie – ai sensi dell’art. 14, punto 4  del Piano
Territoriale Paesistico vigente.