Sentenza 08 agosto 2006, n.4783
La legge 1° giugno 1961, n. 512, recante norme in materia di “Stato
giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale
dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”, è
ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della
sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa, di cui all’articolo
8 della Costituzione, ad una netta separazione tra l’attività
riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale
l’ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento
giuridico ed economico, la loro carriera, etc.) e quella attinente al
servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione
dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, cui appartengono i
sacerdoti (quali la designazione dell’Ordinario Militare, il
relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il
giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali
altre questioni che attengono alla direzione del servizio di
assistenza spirituale). Ciò premesso, dunque, pur potendosi ammettere
sindacato giurisdizionale sul provvedimento di collocamento in
congedo, tale sindacato risulta necessariamente limitato alla sola
legittimità estrinseca ovvero al controllo circa il rispetto del
procedimento fissato dalla legge italiana per l’adozione dell’atto
e alla verifica che, nella valutazione rimessa all’autorità
ecclesiastica, non si sia verificato un evidente travisamento dei
fatti, ma non può riguardare il merito del giudizio di inidoneità
dell’Ordinario Militare che sfugge invece a qualsiasi sindacato.