Raccomandazione 11 gennaio 2006, n.R(2006)2
La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Miriam Abu Salem, Università della Calabria
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
presentazione
G. Giovetti, L'assistenza religiosa all'interno delle c.d. comunità obbliganti nei Concordati di Giovanni Paolo II (agg. agosto 2004)
S. Angeletti, Il diritto individuale all’esercizio del culto di fronte alle misure di prevenzione: un difficile bilanciamento tra valori costituzionali (ottobre 2005)
J. G. Navarro Floria, Precisiones jurídicas en torno al Obispado Castrense de la Argentina (aprile 2005) (pdf), commento a margine del Decreto n. 220/2005 del 18 marzo 2005
Nel web:
Dossier in OLIR.it:
La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia (a cura di I. Bolgiani)
La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Miriam Abu Salem, Università della Calabria
Si ringrazia per la segnalazione del documento Miriam Abu Salem,
Università della Calabria
Si ringrazia per la segnalazione del documento Miriam Abu Salem,
Università della Calabria
[Si ringrazia per la segnalazione del documento Stella Coglievina,
Università degli Studi dell'Insubria]
Le strutture sanitarie possono lecitamente trattare le informazioni
idonee a rilevare le convinzioni religiose dell'interessato
laddove quest'ultimo richieda di usufruire dell'assistenza
religiosa e spirituale durante il ricovero, ovvero nei casi in cui
ciò si rilevi indispensabile durante l'esecuzione dei
servizi necroscopici per rispettare specifiche volontà espresse
in vita dall'interessato. Tale raccolta di dati sensibili non deve
avvenire, quindi, in maniera sistematica e preventiva, bensì
solo su richiesta dell'interessato o, qualora lo stesso sia
impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un
familiare, un parente o un convivente. La finalità di
assicurare un regime alimentare aderente alla volontà espressa
dall'interessato, nonché quella di rispettare le scelte
terapeutiche espresse in modo consapevole dall'interessato (ad es.
rifiuto al trattamento trasfusionale nell'ambito
dell'espressione del diritto ad un autodeterminazione terapeutica)
possono essere, invece, utilmente perseguite dalle strutture sanitarie
senza raccogliere l'informazione relativa alle religione di
appartenenza dell'interessato. Al paziente deve essere, pertanto,
consentito di esprimere tali volontà, senza che siano raccolte
le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base.
Conventione inter Sanctam Sedem et Rempublicam Promunturii Viridis
rata habita, die III mensis Aprilis anno MMXIV ratihabitionis
instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana. Ex
die III mensis Maii anno MMXIV Conventio vigere coepit ad normam
articuli XXX eiusdem Pactionis
[Fonte: AAS, 6 (2014), pp.
472-492]