Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Executive Order 04 maggio 2017

"Section 1. Policy. It shall be the policy of the executive
branch to vigorously enforce Federal law's robust protections for
religious freedom. The Founders envisioned a Nation in which religious
voices and views were integral to a vibrant public square, and in
which religious people and institutions were free to practice their
faith without fear of discrimination or retaliation by the Federal
Government. For that reason, the United States Constitution enshrines
and protects the fundamental right to religious liberty as
Americans' first freedom. Federal law protects the freedom of
Americans and their organizations to exercise religion and participate
fully in civic life without undue interference by the Federal
Government. The executive branch will honor and enforce those
protections."

Motu proprio 03 settembre 2017

"il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."

Fonte del
documento: w2.vatican.va

Sentenza 27 giugno 2016

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni statali che
impongono un onere eccessivo (undue burden) al diritto di aborto,
ossia che hanno lo scopo o l’effetto di porre un ostacolo
sostanziale alle donne di esercitare la propria volontà di
abortire.

Sentenza 08 gennaio 2016, n.4

Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la
corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione
sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la
Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la
presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale
incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza
indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti
religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime
di sicurezza.