Varie 28 aprile 2004
Relazione, 28 aprile 2004: “Relazione 2003. Il diritto alla protezione dei dati personali e le nuove garanzie nel Codice”.
Omissis
LE LIBERTÀ ASSOCIATIVE
14. Associazioni, movimenti politici e partiti
Omissis
14.3. Confessioni religiose
Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili in ambito religioso, occorre sottolineare l’importante novità normativa introdotta sul punto dal Codice.
Nel sistema previgente, in parziale applicazione dei principi comunitari in materia di associazioni e di altri organismi senza scopo di lucro, era infatti prevista una disciplina particolare per la Chiesa cattolica e per le altre confessioni religiose che avessero stipulato accordi o intese con lo Stato italiano.
Questa disciplina si basava sulla possibilità di prescindere dal consenso degli interessati e dal rispetto dell’autorizzazione del Garante per trattare ì dati sensibili degli aderenti e degli altri soggetti che avessero contatti regolari con le confessioni, purché fossero rispettate certe condizioni, tra le quali l’osservanza di idonee garanzie che le confessioni stesse avrebbero dovuto introdurre nei propri ordinamenti.
Il Codice estende ora questa specifica disciplina alle altre confessioni religiose, purché i dati non siano diffusi o comunicati al di fuori delle confessioni e vengano osservate idonee garanzie di cui le stesse devono dotarsi, nel rispetto dei principi contenuti in un’autorizzazione del Garante (art. 26, comma 3, lett. a), d. lg. n. 19612003).
L’art. 181, comma 6, del d. lg. n. 196/2003 consente poi alle confessioni religiose che, prima dell’entrata in vigore del Codice, abbiano già adottato le garanzie richiete nell’ambito dei propri ordinamenti, di proseguire il trattamento nel rispetto delle medesime.
Nella materia in esame, il Garante ha tra l’altro affrontato la questione del trattamento di dati idonei a rivelare convinzioni religiose, effettuato da un’associazione per avviare le pratiche di annullamento di matrimoni religiosi. In proposito, l’Autorità ha ribadito che i dati raccolti dovevano essere trattati soltanto per le procedure rivolte all’accertamento della nullità del matrimonio davanti al tribunale ecclesiastico e non anche per scopi ulteriori (Nota 10 aprile 2003).
Nel corso del 2003 sono anche pervenuti ricorsi e segnalazioni tesi ad ottenere l’aggiornamento e l’integrazione di dati personali contenuti nei registri dei battezzati presenti negli archivi parrocchiali, con specifico riferimento al dato sull’appartenenza religiosa degli interessati che non risulti più rispondente alla realtà.
Al riguardo, il Garante ha confermato la legittimità delle richieste intese a far annotare, a margine del dato da aggiornare, la volontà degli interessati di non appartenere più alla Chiesa cattolica, reputando l’annotazione compatibile con la necessaria documentazione del fatto storico dell’avvenuto battesimo.
L’Autorità ha poi chiarito che la conservazione dell’istanza presentata dall’interessato in allegato al registro dei battesimi non è sufficiente a far risultare in modo inequivoco e permanente la volontà del medesimo interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica. In presenza di una richiesta di integrazione e aggiornamento del dato relativo all’appartenenza religiosa, occorre quindi effettuare un’apposita annotazione a margine sul registro dei battesimi (Provv. 19 marzo 2003).
In una decisione su un ricorso, l’Autorità ha infine precisato che, per presentare la richiesta finalizzata ad aggiornare ed integrare i dati personali del richiedente con specifico riferimento al dato relativo all’appartenenza religiosa, non è necessario recarsi personalmente presso determinati uffici (ad esempio, quelli del Vicariato) al fine di dimostrare e controfirmare la dichiarazione di non voler essere più considerato appartenente alla Chiesa cattolica. La normativa sulla protezione dei dati personali non prevede, infatti, che il richiedente debba presentarsi di persona presso la sede del titolare per esercitare i propri diritti e, nel caso esaminato, confermare la menzionata volontà. È stata invece ritenuta legittima ogni eventuale attività della Curia volta a richiamare l’attenzione dell’interessato sugli effetti che l’istanza produce (Newsletter 10 16 novembre 2003).
In tema di questioni concernenti il trattamento dei dati religiosi, l’Autorità si sta occupando anche del regime di pubblicità delle anagrafi parrocchiali e della raccolta di dati idonei a rivelare convinzioni religiose in occasione di visite specialistiche o ricoveri ospedalieri.
Omissis
Autore:
Garante per la protezione dei dati personali
Dossier:
Tutela dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Trattamento, Libertà associativa, Dati personali, Protezione, Garanzie, Appartenenza confessionale, Registri parrocchiali, Consenso, Libertà religiosa, Intese, Confessioni religiose, Chiesa cattolica, Archivi
Natura:
Varie