Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Gennaio 2008

Varie 23 gennaio 2008

Procura della Repubblica Sassari. Richiesta di archiviazione 22 – 23 gennaio 2008: “Richiesta di archiviazione per il reato di cui agli artt. 40, secondo comma e 579 c.p., nel caso di rifiuto dell’idratazione e nutrizione forzata da parte del paziente”.

Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Porqueddu

Richiesta di archiviazione nel procedimento penale n. 262/08 r.n.r. contro XXX per il reato di cui agli artt. 40 II co. e 579 c.p.

Il pubblico ministero, dott. Paolo Piras

Osserva

1. […] era affetto da sclerosi laterale amiotrofica con abolizione totale della funzione motoria e fonatoria. Veniva ventilato artificialmente mediante apposito strumento. Non potendo parlare, comunicava mediante il movimento delle palpebre, abbassandole per rispondere affermativamente e tenendo gli occhi aperti per rispondere negativamente. Grazie all’uso di una tavola riportante le lettere dell’alfabeto, il è […] comunicava perfettamente il suo pensiero: taluno teneva in mano la tavola dell’alfabeto e scorreva con il dito le lettere. Il […] muoveva le palpebre per bloccare il dito di chi collaborava sulla lettera dell’alfabeto desiderata, formando così parole, frasi, documenti. Si serviva altresì di uno strumento, detto sintetizzatore vocale: con il movimento delle palpebre scriveva frasi su un monitor computerizzato. Frasi che poi venivano ripetute da una voce maschile integrante la macchina. Tale ultima modalità di comunicazione è stata ritenuta, con provvedimento del Giudice Tutelare, quella giuridicamente valida all’esternazione del pensiero del […].
Dal 16 luglio 2007 aveva rifiutato la somministrazione di liquidi e della nutrizione. Aveva accettato esclusivamente la terapia sedativa (midazolam) e antidolorifica (morfina, spasmex). Il 23 luglio è avvenuta la morte. Secondo gli accertamenti medico legali, la causa della morte è stata un’insufficienza multiorgano esitata in una fibrillazione ventricolare terminale, in un soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica in stadio avanzato ed in condizione di totale digiuno. La morte è stata accertata strumentalmente mediante un tracciato elettrocardiografico piatto, protratto per venti minuti e fatto oggetto di sequestro probatorio.
La svolta consulenza tecnica ha escluso che la terapia sedativa e antidolorifica abbia svolto un ruolo causale nel processo che ha prodotto la morte. Ha altresì rilevato che l’indagato ha garantito un’assistenza adeguata al […].
Il rifiuto del […] è avvenuto mediante sintetizzatore vocale. La drammatica decisione è stata assunta in piena consapevolezza delle conseguenze alle quali avrebbe portato. Su ciò non possono esservi dubbi data la relazione redatta dalla psichiatra che aveva in cura il […]. D’altra parte più volte il […] è stato oggetto di valutazione psichiatrica. Sia quando si trovava ricoverato in ospedale che successivamente, quando era degente a domicilio. Ma mai dalle visite è emerso il benché minimo dato che potesse indurre a sospettare dell’assenza di pieno possesso delle facoltà mentali. Se si eccettua la deflessione del tono dell’umore, chiaramente reattiva, perchè ricollegabile alla condizione che la malattia imponeva.
Già in precedenza il […] aveva manifestato il suo desiderio di non volere più vivere, rifiutando il trattamento di sostegno vitale della ventilazione meccanica. I medici non intesero staccare il ventilatore e il […] si rivolse a questa Procura della Repubblica. Il magistrato che scrive emise il relativo provvedimento in data 13 febbraio 2007.
Ma sia prima che dopo il rifiuto di ventilazione meccanica, il […] ha perseguito il suo proposito rifiutando certe terapie salvavita, che si rendevano necessarie per malattie contingenti ed aggiuntive a quella di base. Due esempi: gli era stato diagnosticato un grave stato settico ed aveva rifiutato le relative cure antibiotiche. Gli era stata diagnosticata un’ischemia ad un arto inferiore ed aveva rifiutato il trattamento eparinico. Rifiutava miratamente certe cure, per dare via libera ad una data malattia, nella speranza che questa colpisse mortalmente. Una roulette russa, una sfida beffarda lanciata alla morte, con un coraggio sorretto da un carico immane di sofferenza. Coraggio che tuttavia si attenuava talvolta, quando l’istinto di conservazione si faceva sentire e il […], dopo un iniziale rifiuto, accettava la terapia. Ma si tratta di rari casi che non hanno tolto fermezza al fondamentale proposito di non volere più vivere.
Le ragioni di questo suo proposito erano in fondo semplici: diceva a chiare lettere di essere stufo. Non tollerava più vivere in quella condizione. Si sentiva prigioniero del proprio corpo. La parola vita, riferita alla sua persona, era da lui utilizzata talvolta fra virgolette.
2. Occorre qui valutare la condotta del medico che aveva in cura domiciliarmente il […] e che assecondò la sua drammatica decisione, omettendo i trattamenti rifiutati dal paziente e praticando solo la terapia sedativa ed antalgica, invece richiesta.
Il reato in astratto ipotizzabile è quello di omicidio del consenziente in forma omissiva (artt. 40 II co. e 579 c.p.). Non pare ipotizzabile il reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), che richiede una materiale azione autosoppressiva della vittima, qui mancante. Né appare ipotizzabile il reato di omissione di soccorso seguita da morte (art. 593 I e III co. c.p.), perché in tale reato il verificarsi dell’evento morte, se previsto, deve essere escluso dal soggetto; mentre l’indagato era certo del verificarsi della morte. Né infine appare ipotizzabile il reato di rifiuto di atti d’ufficio seguito da morte (artt. 328 e 586 c.p.), perché tale rifiuto postula una richiesta, almeno implicita, di compimento dell’atto; mentre qui la richiesta era esattamente l’opposto del compimento.
Un omicidio del consenziente è nel caso concreto non configurabile.
Il rifiuto opposto dal […] è giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32 II Cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge.
Ebbene, quando viene opposto un rifiuto ad un trattamento sanitario, la relativa omissione del medico non è tipica, non è penalmente rilevante. Viene infatti meno l’obbligo giuridico ex art. 40 II co. c.p. Anzi scatta per il medico il precipuo dovere di rispettare la volontà del paziente.
Ciò è esattamente quanto ha fatto l’indagato, pur disapprovando apertamente il desiderio autosoppressivo del paziente. Al riguardo basti citare quel documento a firma dell’indagato, nel quale scrive: “Cerco e cercherò per quanto possibile di trovare un linguaggio che possa farlo recedere. Chi rifiuta la vita spesso è perché avendone idealizzato un’unica forma la ama a tal punto da non poterne sopportare il peso quando questa non corrisponde alle nostre aspettative … proseguirò nel tentativo apparentemente improbo di risvegliare quanto di vivo esiste in lui”. Si consideri anche il suo tentativo estremo, documentato il 21 luglio, di far recedere il paziente dalla tragica scelta, quando ormai le condizioni cliniche si stavano mortalmente deteriorando.
Il comportamento dell’indagato si presenta anche deontologicamente corretto, in quanto osservante il divieto, posto dall’art. 53 del codice di deontologia medica, di assumere iniziative costrittive di nutrizione artificiale, pur continuando ad assistere il paziente. E’ stato un esempio del fatto che dovere del medico non è solo la cura del paziente, ma anche l’accompagnamento del paziente alla morte, la partecipazione alle reali angosce di una vita che sta per spegnersi. Del fatto quindi che non è vero che la morte è un dramma ad un solo personaggio.
3. Ancora sul versante costituzionale, va osservato che l’ipotesi di idratazione e nutrizione forzata si pone in aperta rotta di collisione anche con l’art. 13 I co. Cost., a tenore del quale la libertà personale è inviolabile. Tale libertà viene senz’altro lesa dalla somministrazione nel proprio corpo, forzata ab externo, di sostanze indesiderate.
Quindi il medico che alimenta forzatamente il paziente risponde di violenza privata.
A quanto sin qui sostenuto si potrebbe obiettare che nel caso di specie sono stati rifiutati trattamenti di sostegno vitale; trattamenti che andrebbero comunque praticati, essendo la vita un bene indisponibile. Questa nota opinione si basa su alcune disposizioni di legge ordinaria, principalmente sugli artt. 579 e 580 c.p., che, punendo l’omicidio del consenziente e l’istigazione al suicidio, indirettamente confermerebbero appunto l’obbligatorietà di praticare trattamenti salvavita. Ma va subito osservato come queste disposizioni, nella gerarchia delle fonti, operano ad un livello inferiore a quello dell’art. 32 II co. Cost., che inoltre è disposizione successiva agli artt. 579 e 580 c.p. Quindi, sia perché inferiori sia perché antecedenti, tali disposizioni di legge ordinaria non possono suggerire principi in contrasto con una fonte superiore e successiva.
Quanto qui sostenuto è avversato anche per la tutela offerta dalla Costituzione alla vita, sulla premessa che la vita si trova all’apice dei beni costituzionalmente tutelati, con la conseguenza che si tratta di un bene, sempre e comunque, indisponibile dal suo titolare. La premessa di questo ragionamento è inconfutabile, né qui la si desidera confutare in alcun modo. Tutt’altro. Ciò che si confuta è la conseguenza che se ne vuole trarre e cioè che la vita sia appunto, sempre e comunque, indisponibile dal suo titolare. Infatti, questo significa far dire alla Costituzione che esiste l’obbligo di vivere. Cosa che la Costituzione non dice in nessuna disposizione e che non è ricavabile neppure con la più anarchica delle interpretazioni. Ad andare più per il sottile si può notare che l’art. 2 Cost. si occupa dei diritti inviolabili della persona, fra i quali c’è sicuramente la vita. Ma si tratta di un diritto, non di un obbligo. Né il discorso può essere rovesciato, considerandolo questa volta dalla parte del medico, che dovrebbe forzatamente trattare il paziente, a tutela del diritto inviolabile della vita. Infatti, anche in tal caso, si viene ad introdurre surrettiziamente, l’obbligo di vivere. Tale pseudoobbligo viene altresì indirettamente introdotto se si ritiene che il medico deve alimentare forzatamente il paziente, quando le condizioni cliniche divengono tali da dar luogo ai presupposti della scriminante dello stato di necessità. E viene in tal modo completamente sacrificato il diritto di rifiutare trattamenti non desiderati.
Si tratta ovviamente di un discorso di carattere prettamente giuridico, che si muove quindi su piani diversi da quelli etico, morale o religioso. Anzi si spera che l’opinione etica, morale e religiosa di chi scrive rimanga qui completamente in ombra. Esclusivamente l’opinione di tecnico del diritto. Opinione del resto conforme a quella della giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Sez. IV, ud. 29 maggio 2002, dep. 11 luglio 2002, n. 26446, imp. Volterrani, est. Rossi) e della dottrina nettamente dominante (v. ad es. Giunta, Il morire tra bioetica e diritto penale, in Politica del diritto, p. 553).
4. Il discorso fin qui svolto pone in rilievo l’oggettiva incertezza giuridica della materia affrontata. Come del resto testimoniano altri ben noti casi giudiziari, oggetto di pronunce diverse e anche contraddittorie da parte della giurisprudenza.
È necessaria una legge, perché i magistrati privi di leggi a disposizione sono come i medici senza farmaci.
[…] era una persona profonda, di grande umanità, come può testimoniare chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Non era l’Welby sardo, l’Welby 2. Era semplicemente, profondamente e irripetibilmente […].
È morto di sete, a conclusione di un calvario clinico. E giuridico, perchè manca una legge che faccia chiarezza.
È così: In Italia il medico che non vuole rischiare è costretto a lasciare morire di sete il suo paziente.
E neanche su questo si è tutti d’accordo. Ma si confida che il Gip condivida l’opinione qui espressa.

PQM

Il pubblico ministero ex artt. 408 e ss. c.p.p. richiede al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione.