Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Luglio 2007

Varie 22 giugno 2007

Unione europea. Consiglio europeo di Bruxelles. Conclusioni della Presidenza, 21/22 giugno 2007.

1. L’Europa è unita nella convinzione che solo operando insieme possiamo rappresentare i nostri interessi ed obiettivi nel mondo di domani. L’Unione europea è determinata a contribuire al processo globale con le sue idee di un ordine economico e sociale sostenibile, efficiente e giusto.

(omissis)

5. Una cooperazione transfrontaliera giudiziaria di polizia più stretta significa maggior sicurezza per tutti. Allo stesso tempo l’UE opera per proteggere e rafforzare le libertà civili a livello europeo.

6. Contribuire alla vita quotidiana dei suoi cittadini e garantire la futura capacità d’azione dell’Unione europea sono il duplice obiettivo alla luce del quale il Consiglio europeo ha adottato in data odierna le seguenti conclusioni.

(omissis)

PROCESSO DI RIFORMA DEI TRATTATI

8. Il Consiglio europeo conviene che, dopo due anni di incertezza sul processo di riforma dei trattati dell’Unione, è giunto il momento di risolvere la questione e di far andare avanti l’Unione. Il periodo di riflessione ha nel frattempo offerto l’occasione di svolgere un ampio dibattito pubblico e ha contribuito a preparare il terreno a una soluzione. […]

10. A tal fine il Consiglio europeo conviene di convocare una Conferenza intergovernativa e invita la Presidenza ad adottare senza indugio le misure necessarie ai sensi dell’articolo 48 del TUE al fine di avviare la CIG entro luglio, non appena saranno stati soddisfatti i requisiti giuridici.

11. La CIG opererà conformemente al mandato di cui all’allegato I delle presenti conclusioni. […]

(omissis)

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

15. Sulla base dei programmi di Tampere e dell’Aia sono stati compiuti notevoli progressi nello sviluppare l’Unione come spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di proseguire l’esecuzione di tali programmi e di lavorare al seguito dei medesimi al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza interna dell’Europa nonché le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini.

16. Gli eventi recenti hanno dimostrato ancora una volta la necessità di compiere rapidi progressi nell’elaborazione di una politica migratoria europea globale basata su principi politici comuni, in grado di tenere conto di tutti gli aspetti della migrazione (il programma sulla migrazione e lo sviluppo, nonché gli aspetti interni quali migrazione legale, integrazione, protezione dei rifugiati, controllo di frontiera, riammissione e lotta alla migrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani), basata su un vero partenariato con i paesi terzi e pienamente integrata nelle politiche esterne dell’Unione. […]

(omissis)

20. Il Consiglio europeo si compiace parimenti degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione costante e approfondita a livello dell’UE e tra gli Stati membri nel settore dell’integrazione e del dialogo interculturale. Il Consiglio europeo si compiace, in particolare, delle conclusioni del Consiglio, del 12 giugno, sul rafforzamento delle politiche d’integrazione nell’Unione europea attraverso la promozione dell’unità nella diversità. Sottolinea l’importanza di ulteriori iniziative volte ad agevolare lo scambio di esperienze sulle politiche di integrazione degli Stati membri.

(omissis)

26. Salvaguardare i diritti dei cittadini è indispensabile per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia tanto quanto lo è garantire la protezione dei cittadini d’Europa. A tale riguardo il Consiglio europeo, in particolare, invita il Consiglio a raggiungere un accordo entro la fine dell’anno sulla decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

27. Il Consiglio europeo invita a proseguire quanto prima possibile i lavori in materia di diritti processuali nei procedimenti penali per contribuire ad accrescere la fiducia negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri e facilitare così il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Il recente accordo generale in merito alla decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia è un segnale chiaro di un’Europa determinata a combattere l’intolleranza.

(omissis)

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ALLEGATO I

PROGETTO DI MANDATO DELLA CIG

(omissis)

3. Il TUE e il trattato sul funzionamento dell’Unione non avranno carattere costituzionale. La terminologia utilizzata in tutto il testo dei trattati rispecchierà tale cambiamento: il termine “Costituzione” non sarà utilizzato, il “ministro degli affari esteri dell’Unione” sarà denominato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i termini “legge” e “legge quadro” saranno abbandonati mentre i termini attuali “regolamenti”, “direttive” e “decisioni” saranno mantenuti. Parimenti, i trattati modificati non conterranno alcun articolo che faccia riferimento ai simboli dell’UE quali la bandiera, l’inno o il motto. Per quanto riguarda il primato del diritto dell’UE, la CIG adotterà una dichiarazione contenente un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE1.

4. Per quanto concerne il contenuto delle modifiche ai trattati esistenti, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004 saranno integrate nel TUE e nel trattato sul funzionamento dell’Unione come specificato nel presente mandato. Le modifiche apportate a tali innovazioni in seguito alle consultazioni svoltesi con gli Stati membri negli ultimi sei mesi sono chiaramente indicate in appresso. Esse riguardano, in particolare, le rispettive competenze dell’UE e degli Stati membri e la loro delimitazione, il carattere specifico della politica estera e di sicurezza comune, il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali, il trattamento della Carta dei diritti fondamentali e un meccanismo, nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, volto a consentire agli Stati membri di andare avanti su un determinato atto consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi.

MODIFICHE AL TRATTATO SULL’UE

(omissis)

Disposizioni comuni
8. Il titolo I del TUE attuale, contenente tra l’altro articoli sui valori e gli obiettivi dell’Unione, sulle relazioni tra l’Unione e gli Stati membri e sulla sospensione dei diritti degli Stati membri, sarà modificato conformemente alle innovazioni convenute in sede di CIG del 2004 (cfr. allegato 1, titolo I).

9. L’articolo sui diritti fondamentali conterrà un rinvio(nota 3) alla Carta dei diritti fondamentali, quale convenuta in sede di CIG del 2004, che le conferisce valore giuridicamente vincolante e ne stabilisce il campo di applicazione.

10. Nell’articolo sui principi fondamentali riguardanti le competenze verrà precisato che l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

(omissis)

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Allegato 1
(Il presente allegato mira a precisare la formulazione esatta, ove necessario)

Titolo I – Disposizioni comuni

1) Inserimento nel preambolo del trattato UE del seguente secondo considerando:

“ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;”

2) Nell’articolo 1 inserimento delle frasi seguenti:

Alla fine del primo comma: “… alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.”.
Sostituire l’ultimo comma: “L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sostituisce e succede alla Comunità europea.”

3) L’articolo 2 sugli obiettivi dell’Unione diventa l’articolo 3 formulato come segue:

“1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

3bis. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.”

5) Sostituzione dell’articolo 6 sui diritti fondamentali con il seguente testo: (note da 17 a 20)

“1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adottata il [… 2007] (nota 21), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.”
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.”

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.”.

(omissis)

* * * * *
Allegato 2
(Il presente allegato mira a precisare la formulazione esatta, ove necessario (A) e a precisare la collocazione di talune disposizioni (B) )

(omissis)

B. Precisazioni nella collocazione di talune disposizioni

6) Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali (fine del titolo II sulle disposizioni di applicazione generale);

(omissis)


NOTE:

Nota 3: Il testo della Carta dei diritti fondamentali non sarà pertanto incluso nei trattati.

Nota 17: La CIG adotterà la seguente dichiarazione:
“La Conferenza dichiara quanto segue:
1. La Carta dei diritti fondamentali che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
2. La Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.”
Due delegazioni si sono riservate il diritto di esaminare se aderire al presente protocollo.

Nota 18: Dichiarazione unilaterale della Polonia:
“La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell’integrità fisica e morale dell’uomo.”

Nota 19: Il seguente protocollo sarà allegato ai trattati:
“Le alte parti contraenti considerando che nell’articolo [xx] del trattato sull’Unione europea l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
considerando che l’applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del succitato articolo [xx] e del titolo VII della Carta medesima;
considerando che il succitato articolo [xx] esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;
considerando che la Carta contiene sia diritti che principi;
considerando che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;
considerando che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell’Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;
rammentando gli obblighi imposti al Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal diritto dell’Unione in generale;
prendendo atto dell’auspicio del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell’applicazione della Carta;
desiderose pertanto di chiarire l’applicazione della Carta in relazione alle leggi e alle azioni amministrative del Regno Unito e della sua rivendicabilità dinanzi a un organo giurisdizionale nel Regno Unito;
riaffermando che i riferimenti contenuti nel presente protocollo al funzionamento di disposizioni specifiche della Carta lasciano impregiudicato il funzionamento di altre disposizioni della Carta;
riaffermando che il presente protocollo lascia impregiudicata l’applicazione della Carta agli altri Stati membri;
riaffermando che il presente protocollo lascia impregiudicati gli altri obblighi imposti al Regno Unito dal trattato sull’Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal diritto dell’Unione in generale;
hanno concordato le seguenti disposizioni da allegarsi al trattato sull’Unione europea:

Articolo 1
1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia o di qualunque altro organo giurisdizionale del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o le azioni amministrative del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà, ai principi fondamentali che essa riafferma.
2. In particolare e per evitare dubbi, nulla contenuto nel [titolo IV] della Carta crea diritti rivendicabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili al Regno Unito salvo nella misura in cui il Regno Unito ha previsto tali diritti nel diritto interno.

Articolo 2
Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica soltanto nel Regno Unito nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nella legge o nelle pratiche del Regno Unito.”

Nota 20: Due delegazioni si sono riservate il diritto di aderire al presente protocollo.

Nota 21: La versione della Carta concordata nella CIG del 2004 che sarà nuovamente promulgata dalle tre istituzioni nel [2007]. Sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.