Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Settembre 2009

Varie 19 maggio 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorso per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della legge regionale Liguria 6 marzo 2009, n. 4 (depositato in cancelleria il 19 maggio 2009)

(GU n. 23 del 10 giugno 2009)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita’ costituzionale della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, recante: Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) (B.U.R. n. 5 del 18 marzo 2009).

L’art. 1 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 4, si compone di un unico articolo che sostituisce la lettera a), comma 4 della 20 febbraio 2007, n. 7 recante «Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati».
In particolare l’art. 1 della citata legge n. 7 del 2007, la cui rubrica reca il titolo «principi e finalita», elenca, al comma 4, determinati obiettivi che la Regione Liguria intende perseguire nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, tra i quali quello, indicato sub lettera a), di «eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione».
La legge che si impugna sostituisce questa previsione con la seguente: «a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilita’ della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica».
La nuova previsione eccede dalle competenze regionali e incide nella materia «immigrazione» riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.
La disposizione in esame, infatti, affermando che la regione non e’ disponibile a accogliere sul proprio territorio i centri di identificazione e espulsione degli stranieri immigrati, interferisce con le attivita’ di controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio statale, che la Costituzione, come piu’ volte ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sentenze n. 300 del 2005 e 156 del 2006) assegna in via esclusiva alla competenza statale.
Piu’ in particolare la disposizione regionale contrasta con l’art 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall’art. 9 del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, che attribuisce al Ministro dell’interno, che vi provvede con decreto, di concerto con i Ministri per la solidarieta’ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’individuazione e la costituzione dei centri di identificazione e di espulsione degli stranieri.
La normativa che si censura rende pertanto inattuabile la disciplina statale che prevede l’esistenza di tali centri per regolare la fase preliminare dell’immigrazione, con l’ulteriore conseguenza che se tutte le regioni adottassero un’analoga disposizione, lo Stato vedrebbe svuotate le proprie possibilita’ di intervento e vedrebbe sottratto al proprio controllo l’intero territorio nazionale.
La legge regionale e’ pertanto invasiva della competenza esclusiva dello Stato nella materia «immigrazione» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. b) Cost.

P. Q. M.

Si conclude perche’ la legge impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2009.

Roma, addi’ 7 maggio 2009
L’Avvocato dello Stato: Gabriella D’Avanzo