Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Ottobre 2004

Varie 17 maggio 2004

Presidenza della C.E.I. “Indicazioni per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica”, 17 maggio 2004.

(Omissis)

1. Premesse

1.1. Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica devono ricevere il “nulla osta” della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e l’imprimatur dell’Ordinario
diocesano competente (Dpr n. 751/1985, n. 3.2). L’Ordinario diocesano, ai sensi della delibera n. 40 della CEI, non può concedere l’imprimatur se previamente non ha richiesto e ottenuto il “nulla osta” della Conferenza Episcopale Italiana.
Resta fermo pertanto che:
– l’imprimatur per il libro di testo è di esclusiva competenza dell’Ordinario
diocesano;
– il “nulla osta” spetta alla Presidenza della CEI ed è vincolante in ordine all’adozione del libro di testo nella scuola.

1.2. I criteri ai quali la Presidenza della CEI si attiene nell’esame dei libri di testo, avvalendosi della consulenza delle Commissioni Episcopali competenti, degli Uffici della Segreteria Generale, del Servizio
Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica e dei revisori specializzati previsti dalla delibera n. 40, lett. b), sono i seguenti:
a) Rispondenza agli Obiettivi specifici di apprendimento della religione
cattolica (OSA), adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca (cfr Intesa del 14 dicembre 1985, n. 1.2) e inseriti nelle “Indicazioni nazionali”. Tale rispondenza garantisce la
salvaguardia della specificità dell’insegnamento della religione cattolica
e il pieno inserimento dello stesso nel nuovo ordinamento
scolastico.
b) Coerenza con i contenuti espressi negli OSA, in conformità alla dottrina
contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nei Catechismi della CEI che accompagnano le diverse fasce di età. Si ponga attenzione altresì al confronto con le altre esperienze religiose.
Vanno anche tenute presenti le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana nei documenti che riguardano l’insegnamento della religione cattolica, in particolare: Rinnovamento della catechesi (1970), nn. 154-157; Nota della Presidenza (1984); Insegnare religione cattolica oggi (1991), nn. 4-12.
c) Congruenza con i criteri pedagogici e didattici adeguati all’età degli alunni e al grado di scuola al quale il libro di testo è destinato, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun grado di scuola e nella proposta
di un itinerario pedagogico-didattico che valorizzi, con riferimento all’età dei fruitori, gli strumenti culturali propri della religione cattolica. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rapporto con le altre discipline.
La carenza anche di uno solo di questi tre requisiti impedisce la concessione del “nulla osta”.

2. Disposizioni procedurali

a) L’autore, e/o l’editore, presenta il libro di testo che intende pubblicare all’Ordinario diocesano competente ai sensi dei cann. 824 e 827, § 2 del codice di diritto canonico.
b) L’Ordinario attiva contemporaneamente le procedure per la concessione dell’imprimatur, ai sensi del can. 827, § 2, e per la concessione del “nulla osta” della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi della
delibera n. 40.
c) Per ottenere il “nulla osta” l’Ordinario diocesano rivolge domanda alla Presidenza della CEI. Questa non prenderà in esame libri di testo presentati direttamente da autori o editori, volumi di corsi incompleti
e testi che non siano accompagnati dal progetto pedagogico che ne illustri le qualità didattiche.
d) Alla domanda devono essere allegate tre copie in bozza, prive di qualsiasi riferimento agli autori e all’editore.
e) È opportuno allegare al libro di testo ogni eventuale sussidio utile a far comprendere le scelte di fondo che lo ispirano. Soprattutto i libri di testo della scuola primaria devono essere corredati dal progetto grafico (illustrazioni, fotografie e disegni).
f) È necessario che i testi siano inviati in tempo utile per un esame serio e non affrettato, per il quale occorrono almeno tre mesi.
g) La Presidenza della CEI, una volta esaminati i libri di testo, trasmette all’Ordinario richiedente il proprio parere motivato, in una delle seguenti modalità:
A. concessione del “nulla osta”, se il testo è valutato idoneo per la pubblicazione;
B. concessione del “nulla osta” con proposte di correzioni e integrazioni, da inserire inderogabilmente nel testo prima della pubblicazione;
C. rifiuto motivato del “nulla osta”, corredato da precise indicazioni per un eventuale riesame del testo.
Nel caso di cui alla lettera B, spetta all’Ordinario diocesano verificare,
prima della pubblicazione, la ricezione delle indicazioni proposte.
Nel caso di cui alla lettera C, il testo dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni e presentato nuovamente alla Conferenza Episcopale Italiana per il “nulla osta”, non prima di due mesi dalla data del primo parere.
h) Per l’esame dei libri di testo l’editore versa all’amministrazione della CEI una tassa secondo la misura di seguito determinata:
– per i testi del monoennio e biennio della scuola primaria e 350,00
– per i testi del secondo biennio della scuola primaria e 350,00
– per i testi della scuola secondaria di 1° grado e 600,00
– per i testi della scuola secondaria di 2° grado e 800,00
i) Nel concedere l’approvazione per la stampa, l’Ordinario diocesano faccia presente all’editore che devono essere inviate alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana cinque copie omaggio
dei testi pubblicati.

3. Disposizioni transitorie

In relazione alla progressiva attuazione della legge n. 53/2003, per i nuovi libri di testo si fa presente quanto segue:
a) per la scuola primaria i nuovi testi andranno in vigore a partire dall’anno
scolastico 2005/2006, pertanto dal mese di maggio 2004 gli editori potranno presentare per il “nulla osta” e l’imprimatur i libri di
testo distinti in due volumi: uno destinato al monoennio e al primo
biennio, uno destinato al secondo biennio;
b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado saranno date opportune indicazioni dopo la pubblicazione dei rispettivi OSA. Al momento, a titolo orientativo, si tenga presente che:
– nella scuola secondaria di primo grado i nuovi testi andranno in vigore nell’anno scolastico 2006/2007, pertanto gli editori potranno presentarli per il “nulla osta” e l’imprimatur nel mese di maggio 2005;
– nella scuola secondaria di secondo grado i nuovi testi andranno in vigore nell’anno scolastico 2007/2008, pertanto gli editori potranno presentarli per il “nulla osta” e l’imprimatur nel mese di maggio 2006.

(Omissis)