Varie 15 luglio 1996, n.96/443/GAI
Consiglio dell’Unione europea. Azione comune del 15 luglio 1996 adottata dal Consiglio a norma dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, nell’ambito dell’azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia (96/443/GAI).
(in “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” n. L 185 del 24 giugno 1996 pag. 0005 – 0007)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea,
vista l’iniziativa del Regno di Spagna,
considerando che gli Stati membri considerano una questione d’interesse comune la fissazione di norme per l’azione contro il razzismo e la xenofobia, segnatamente ai sensi dell’articolo K.1, punto 7 del trattato;
considerando le conclusioni sul razzismo e la xenofobia adottate dai Consigli europei del 24-25 giugno 1994 a Corfù, del 9-10 dicembre 1994 a Essen, del 26-27 giugno 1995 a Cannes e del 15 e 16 dicembre 1995 a Madrid;
considerando che la commissione consultiva sul razzismo e la xenofobia, istituita dal Consiglio europeo di Corfù, ha adottato delle raccomandazioni;
considerando che, malgrado gli sforzi intrapresi negli ultimi anni dagli Stati membri, i reati di stampo razzista e xenofobo sono in continuo aumento;
preoccupati per le differenze esistenti tra talune legislazioni penali per quanto riguarda le sanzioni di determinati comportamenti razzisti e xenofobi che ostacolano la cooperazione giudiziaria internazionale,
riconoscendo la necessità della collaborazione internazionale di tutti gli Stati, compresi quelli che non sono confrontati nel loro territorio al fenomeno del razzismo e della xenofobia, onde evitare che gli autori di tali reati sfruttino le divergenze esistenti tra le legislazioni penali degli Stati applicabili alle attività di stampo razzista e xenofobo e si spostino da un paese all’altro per eludere i procedimenti penali o l’esecuzione delle pene, continuando così a svolgere impunemente tali attività, rammentando che il diritto alla libertà d’espressione impone doveri e responsabilità, segnatamente quello del rispetto dei diritti altrui, come previsto all’articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, delle Nazioni Unite, del 19 dicembre 1966,decisi, nella fedeltà alla tradizione umanitaria comune, a garantire in modo particolare l’osservanza degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, desiderosi di proseguire i lavori nell’ambito del titolo VI del trattato iniziati nel 1994 sugli aspetti penali della lotta contro il razzismo e la xenofobia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
TITOLO I
A. Per facilitare la lotta contro il razzismo e la xenofobia ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura prevista al titolo II, ad assicurare un’effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui seguenti comportamenti e, se necessario ai fini di detta cooperazione, o a fare in modo che tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali o, in mancanza di tali sanzioni e in attesa dell’eventuale adozione delle disposizioni necessarie, a derogare al principio della duplice imputazione per tali comportamenti:
a) l’istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza ed all’odio razziale nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazionale o etnica;
b) l’apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini contro l’umanità, e delle violazioni dei diritti dell’uomo;
c) la negazione pubblica dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 aprile 1945, qualora comprenda un comportamento sprezzante e degradante nei confronti di un gruppo di persone definito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazionale o etnica;
d) la diffusione e la distribuzione pubbliche di scritti, immagini o altri mezzi che contengono espressioni razziste o xenofobe;
e) la partecipazione ad attività di gruppi, organizzazioni o associazioni che implicano discriminazione, violenza e odio razziale, etnico o religioso.
B. In caso di inchieste e/o procedimenti relativi ai reati basati sui comportamenti di cui al punto A, ciascuno Stato membro migliora, in conformità del titolo II, la cooperazione giudiziaria nei seguenti settori e prende le misure necessarie per:
a) il sequestro e la confisca di scritti, di immagini o di altri mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe, destinati ad essere diffusi pubblicamente, non appena proposti al pubblico nel territorio di uno Stato membro;
b) il riconoscimento che i comportamenti di cui al punto A non dovrebbero essere considerati reati politici che giustificano il rifiuto di accordare la possibilità di una domanda di assistenza giudiziaria;
c) la trasmissione di informazioni a un altro Stato membro per consentirgli di avviare, conformemente alle sue disposizioni giuridiche, procedimenti giudiziari o di confisca, qualora in uno Stato membro vengano scoperte scorte di scritti, immagini o altri mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe destinati ad essere distribuiti o diffusi pubblicamente in un altro Stato membro;
d) l’istituzione di punti di contatto negli Stati membri incaricati della raccolta e dello scambio di informazioni utili alle indagini e ai procedimenti per i reati basati sui comportamenti di cui al punto A.
C. Nessun elemento della presente azione comune può essere interpretato in modo tale da pregiudicare gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù degli strumenti internazionali elencati in appresso. Gli Stati membri pongono in atto la presente azione comune in conformità di tali obblighi e le definizioni ed i principi in essi contenuti serviranno loro da riferimento al momento stesso di tale attuazione:
– la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
– la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
– la Convenzione delle Nazioni Unite sul delitto di genocidio del 9 dicembre 1948;
– la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966;
– le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i relativi protocolli I e II del 12 dicembre 1977;
– le risoluzioni 827(93) e 955(94) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
– la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 (1), relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, in caso di procedimenti penali relativi ai comportamenti di cui al punto A, qualora vengano citati testimoni in un altro Stato membro.
TITOLO II
Ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l’attuazione della presente azione comune, affinché siano esaminate dalle autorità competenti nella prospettiva della loro adozione.
Il Consiglio valuta entro la fine del giugno 1998 se gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti a titolo della presente azione comune, tenuto conto delle dichiarazioni ad essa allegate.
La presente azione comune e le dichiarazioni allegate, che sono state approvate dal Consiglio e che lasciano impregiudicata l’applicazione della presente azione comune negli Stati membri diversi da quelli cui esse si riferiscono, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
D. SPRING
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO II
1. Dichiarazione della delegazione greca sul titolo I.B, lettera b) «La Grecia interpreta il titolo I, punto B, lettera b) alla luce delle disposizioni della costituzione vigente nel suo paese che vietano qualsiasi azione nei confronti delle persone perseguite per motivi politici.»
2. Dichiarazione della delegazione francese sul titolo I.C, quinto trattino «La Francia sottolinea che il Protocollo I dell’8 giugno 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è opponibile al suo paese in quanto non l’ha ratificato né firmato e che questo strumento non può essere considerato l’espressione del diritto consuetudinario internazionale applicabile nei conflitti armati.»
3. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito sul titolo I «La delegazione del Regno Unito dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’azione comune da parte del suo paese e tenuto conto delle norme e dei principi generali del suo diritto penale, il Regno Unito applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i relativi riferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, vessatorio od insultante e se è determinato dall’intento di fomentare l’odio razziale o se può essere così interpretato.
Ciò significherà, conformemente al titolo I, punto B ed al titolo II, che le autorità competenti del Regno Unito potranno ricercare e sequestrare nel Regno Unito scritti, immagini o altro materiale destinati ad essere diffusi in un altro Stato membro e che potrebbero incitare all’odio razziale.
Qualora si pongano problemi nell’applicazione della presente dichiarazione, il Regno Unito si consulterà con lo Stato membro interessato al fine di risolverli.»
4. Dichiarazione della delegazione danese sul titolo I «La delegazione danese dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’azione comune da parte del suo paese e tenuto conto delle norme e dei principi generali del suo diritto penale, la Danimarca applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i relativi riferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, insultante o degradante.»
Autore:
Consiglio dell'Unione europea
Dossier:
_Lotta alla discriminazione_
Parole chiave:
Xenofobia, Reati politici, Odio religioso, Odio razziale, Crimini contro l'umanità, Origine nazionale, Colore, Istigazione alla discriminazione, Lotta al razzismo, Diritti politici, Cooperazione giudiziaria in materia penale, Legislazioni penali, Discriminazione razziale, Scambio di informazioni, Sanzioni, Origine etnica, Razza, Violenza, Razzismo, Diritti civili, Religione
Natura:
Varie