Varie 01 giugno 2005
Vicario episcopale di Brescia. “Indirizzi per l’applicazione della nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del territorio”.
CURIA DIOCESANA – BRESCIA
VICARIATO PER GLI AFFARI ECONOMICI
IL VICARIO EPISCOPALE
Molto Reverendo
Signor Parroco
Edilizia di culto: Indirizzi per l’applicazione della nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”
Lo scorso 31 marzo è entrato in vigore il nuovo Testo Unico regionale sul governo del territorio (L.R. 11 marzo 2005, n. 12, pubblicata nel B.U.R.L., 1° Suppl. Ord. del 16 marzo 2005, n. 11).
Negli articoli dal 70 al 73, il Testo Unico disciplina la materia dell’edilizia di culto, in parte confermando le disposizioni contenute nella previgente L.R. 20/92, in parte innovando detto corpus normativo.
Lo scopo di questa breve comunicazione è quello di:
a) consentire un’agevole conoscenza delle principali novità contenute nella nuova legge (si allega alla presente lo stralcio delle norme che interessano)
b) suggerire un modello di istanza da inoltrare ai Comuni per l’assegnazione del contributo destinato a finanziare le attrezzature per servizi religiosi (che si allega alla presente).
Dal punto di vista procedurale, occorre anzitutto segnalare che il termine previsto per la presentazione della domanda di contributo è stato anticipato (dal 31 luglio) al 30 giugno di ogni anno (cf art. 73, c. 2, della L.R. 12/05).
Si precisa che nel caso in cui non vengano presentate domande, l’ammontare del fondo comunale non viene accantonato per l’anno successivo, ma è utilizzato per opere di urbanizzazione diverse dall’edilizia di culto; occorre pertanto nel rispetto del nuovo termine del 30 giugno valutare attentamente la possibilità di concorrere alla ripartizione del fondo (cf art. 73, c. 5).
Le principali novità introdotte dalla nuova legge
1. La tipologia degli immobili, qualificati come attrezzature religiose e quindi suscettibili di finanziamento col fondo comunale, è stata ampliata per ricomprendere, a pieno titolo, anche il sagrato (cf art. 71, c. 1, lett. a) e gli edifici destinati ad attività di oratorio (cf art. 71, c. 1, lett. c). Restano in ogni caso finanziabili tutti gli interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia concernenti gli immobili destinati al culto, quelli destinati all’abitazione dei ministri di culto e quelli relativi alle opere parrocchiali in genere (cf art. 71 c. 1).
2. Il fondo comunale destinato alla realizzazione delle attrezzature religiose, che deve risultare in modo specifico nel bilancio di previsione, è dato dall’accantonamento di almeno l’8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, ed è ulteriormente incrementato di una quota non inferiore all’8 per cento del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dagli operatori a scomputo totale o parziale dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria, del valore delle aree eventualmente cedute per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (es. condoni edilizi) (cf art. 73, c. 1, lett. a, b e c). Occorre pertanto verificare che l’Amministrazione comunale calcoli l’accantonamento secondo la nuova disposizione, già a partire da questo primo anno di applicazione della stessa.
3. Le parrocchie possono presentare la richiesta del contributo comunale in relazione ad un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare (cf art. 73, c. 2). Su questo aspetto si richiama la necessità che nei comuni con più parrocchie, le stesse si coordinino in modo adeguato e regolino le molteplici necessità, sentita l’autorità ecclesiatica competente.
4. Il Testo Unico introduce un criterio di ripartizione del fondo comunale, fra gli enti delle diverse confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta, in relazione alla consistenza ed incidenza sociale nel Comune (cf art. 73, c. 3). Occorrerà porre attenzione ai parametri in concreto applicati dai Comuni per la “traduzione” di tale principio legislativo negli atti amministrativi di competenza; pertanto si invita a segnalare tali parametri all’Avvocatura della Curia, anche al solo fine di “monitorare” i comportamenti delle Amministrazioni locali.
5. Dal punto di vista urbanistico, le attrezzature religiose vengono ora computate in misura effettiva nell’ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e non sono soggette a regolamento d’uso o a regolamentazione con atto di asservimento o convenzione (cf art. 72, c. 1).
(Omissis)
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Finanziamenti, Restauro, Edifici di culto, Ristrutturazione, Attrezzature religiose, Oratori, Opere di urbanizzazione secondaria, Contributo comunale
Natura:
Varie