Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Febbraio 2004

Trattato 02 febbraio 1948

Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America (Roma, 2 febbraio 1948, reso esecutivo con L. 18 giugno 1949, n. 365)

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 157 del 12 luglio 1949)

I. – (omissis)

2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell’Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente:

a) svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attività professionali, eccettuato l’esercizio della professione legale;

b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e umanitario;

(omissis)

d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti e privilegi.

II. – 1. L’espressione “persone giuridiche ed associazioni” usata nel presente Trattato significherà le persone giuridiche, le società commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilità limitata e illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sarà riconosciuto entro i territori dell’altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti (1).

(omissis)

(1) Ai sensi di questo paragrafo è ad es. riconosciuta persona giuridica in Italia l’associazione “Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania” (Associazione cristiana dei testimoni di Geova).

III. – (omissis)

2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà, in conformità alle legge ed ai regolamenti vigenti nei territori dell’altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attività commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifiche. Le persone giuridiche ed associati controllate dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente e create ed organizzate in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell’altra Alta Parte Contraente avranno facoltà di svolgervi le predette attività, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni.

(omissis)

IX. – 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno soggetti al pagamento di tributi, diritti od oneri interni imposti sul o applicati al reddito, al capitale, alle operazioni, alle attività od a qualsiasi altro oggetto, nonché alle prescrizioni relative alla loro applicazione e riscossione nei territori dell’altra Alta Parte Contraente che siano:

(omissis)

b) più onerosi di quelli sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente quando trattisi di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attività di affari nei territori di detta altra Alta Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiche ed associazioni che vi svolgano attività di affari o siano organizzate e funzionino esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi e filantropici.

2. Nel caso di persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell’altra Alta Parte Contraente, e nel caso di cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attività di affari nei territori dell’altra Alta Parte Contraente ma non vi risiedano, detta altra Alta Parte Contraente non imporrà od applicherà qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l’aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, né concederà deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applicherà anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed associazioni organizzate e funzionanti esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici.

(omissis)

XI. – 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell’altra Alta Parte Contraente libertà di coscienza e libertà di culto e potranno, sia individualmente che collettivamente od in istituzioni od associazioni religiose, e senza fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrate funzioni sia nelle loro case, sia in qualunque altro edificio adatto, purché le loro dottrine o le loro pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all’ordine pubblico.

(omissis)

3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facoltà di seppellire i loro morti nei territori dell’altra Alta Parte Contraente conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avvenire adibiti e mantenuti a tale scopo purché siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti.