Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Statuto 2005

Statuto della Conferenza Episcopale Croata

CAPITOLO I
NATURA E STRUTTURA

Art. l

La Conferenza Episcopale Croata (HBK), fondata dalla Santa Sede come una istituzione permanente, è l’assemblea dei vescovi della Chiesa Cattolica che hanno sede nella Repubblica di Croazia.
I vescovi di questa Conferenza esercitano alcune funzioni di carattere pastorale per i fedeli del loro territorio, per la miglior promozione del bene che la Chiesa, secondo le direttive giuridiche, offre agli uomini, in modo particolare con varie forme e principi dell’apostolato, congrue alle circostanze adattate al tempo, luogo e comune lingua croata (cfr. can. 447 e 449, § 1).

Art. 2

La Conferenza Episcopale Croata, secondo le norme di diritto, ha lo status della persona giuridica (cfr. Can. 449 n.1).

Art. 3

Alla Conferenza Episcopale Croata appartengono: tutti i vescovi diocesani del territorio suddetto (cfr. art. 1), inclusi i vescovi di rito greco-cattolico, nonché quelli giuridicamente equiparati a loro; lo stesso vale per i vescovi coadiutori, vescovi ausiliari e altri vescovi titolari che esercitano particolari funzioni, affidate loro dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale Croata stessa, nel medesimo territorio.
(cfr. can. 450, § 1).

Art. 4

Gli organi della Conferenza Episcopale Croata sono i seguenti: Assemblea Generale, Consiglio permanente, Consigli, Commissioni, Comitati, Uffici istituiti dalla Conferenza stessa e Segretariato Generale.

Art. 5

Il presidente della Conferenza Episcopale Croata vienne eletto dall’Assemblea Generale tra i vescovi diocesani. Il suo mandato dura 5 anni. Il presidente può essere eletto due volte di seguito. Il presidente viene sostituito dal vice-presidente, che viene eletto tra i vescovi diocesani col mandato che dura pure 5 anni. Il presidente e il vicepresidente non devono essere dalla stessa regione ecclesiastica.

CAPITOLO II
ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

Art. 6

La sede della Conferenza Episcopale Croata è la città di Zagabria. Le sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio permanente, per motivi validi, possono tenersi anche in un altro luogo.

Art. 7

L’Assemblea Generale si riunisce due volte all’anno. A richiesta del presidente oppure di almeno un quarto dei membri, vescovi diocesani, l’Assemblea Generale si può riunire anche più volte all’anno.

Art. 8

Nell’Assemblea Generale tutti i membri della Conferenza hanno un voto determinante (cfr. art. 3). Però, quando si tratta della redazione o della modifica dello Statuto, hanno potere di voto soltanto i vescovi diocesani e quelli giuridicamente equiparati a loro, nonché i vescovi coadiutori (cfr.can. 454, § 2).

Art. 9

Tutti i membri della Conferenza sono obbligati a presenziare all’Assemblea Generale. Coloro che, per validi motivi, non sono in grado di presenziare, possono scegliere come loro delegato uno dei membri della Conferenza o mandare il proprio Vicario Generale.
Il delegato può esprimere l’opinione del delegante, ma non ha diritto di votare a suo nome.
I vescovi emeriti possono essere invitati all’Assemblea Generale, ma hanno soltanto il voto consultivo (cfr. Motu proprio “Apostolos suos”, n. 17).

Art. 10

Per dimostrare il forte legame tra la Conferenza Episcopale e la Santa Sede, il nunzio del Vescovo di Roma sarà invitato a ogni seduta dell’Assemblea Generale.

Art. 11

L’Assemblea Generale e il Consiglio permanente sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente.

Art. 12

All’Assemblea Generale e nel Consiglio permanente è presente il Segretario Generale in qualità di protocollista.

Art. 13

Ad alcune sedute dell’Assemblea Generale possono assistere anche altre persone, sia chierici che laici, se invitati dal presidente o dall’Assemblea a relazionare sulle singole questioni.

Art. 14

Tenendo conto delle proposte dei membri dell’Assemblea Generale, il Consiglio permanente provvederà a comporre l’ordine del giorno dell’Assemblea che sarà consegnato in tempo a tutti i membri dell’Assemblea.
Sulle questioni che esulano dall’ordine del giorno l’Assemblea ha facoltà di deliberare a scrutinio segreto, con maggioranza di due terzi dei partecipanti all’Assemblea.

Art. 15

L’Assemblea Generale può validamente deliberare se, al momento del voto, è presente più della metà dei membri dell’Assemblea, tranne nei casi previsti dagli art. 17, 20 e 24.

Art. 16

Il voto si esercita secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico (cfr.can. 119).

Art. 17

Le decisioni di maggiore importanza, sono prese dall’Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto.
Vengono considerate decisioni di questo tipo quelle indicate dall’Assemblea e deliberate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 18

Terminata l’Assemblea Generale, il presidente invia alla Sede Apostolica un rapporto sul lavoro, sulle decisioni e sulle disposizioni (cfr. can. 455, § 1 e Motu proprio “Apostolos suos”, art.1) decise dall’Assemblea (cfr. can. 456).

Art. 19

La Conferenza Episcopale, ai sensi del can. 455, § 1, può prendere decisioni solo nei seguenti casi:
a) quando ciò è previsto dal diritto generale;
b) quando si tratta di ordini speciali decretati dalla Santa Sede, sia su sua decisione che su richiesta della Conferenza medesima.

Art. 20

Le decisioni, per essere valide, nei sensi dell’art. 19, devono essere votate dall’Assemblea a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto deliberativo. Tali decisioni non sono vincolanti, tranne nel caso in cui vengono confermate dalla Santa Sede e promulgate a norma di legge (cfr. can. 455, § 2).

Art. 21

Le delibere della Conferenza Episcopale vengono pubblicate nel Notiziario ufficiale della Conferenza o in un altro giornale cattolico espressamente scelto dalla Conferenza medesima (cfr. can. 455, § 3).

Art. 22

Nei casi in cui né il diritto generale né una speciale disposizione della Sede Apostolica autorizzino la Conferenza Episcopale a legiferare, ai sensi dell’art. 19, rimane intatta la competenza di ogni vescovo diocesano in materia (cfr. can. 455, § 4).

Art. 23

Né la Conferenza Episcopale, né il suo Presidente possono agire, al di fuori della materia prevista dall’art. 19, in nome di tutti i vescovi, senza che essi all’unanimità esprimano il loro consenso (cfr. can. 455, § 4).

Art. 24

Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza Episcopale, per essere documenti di magistero autentico che possano essere pubblicati in nome della Conferenza, devono avere il consenso unanime dell’Assemblea Generale di tutti i vescovi membri o almeno devono essere votati a maggioranza di due terzi dei vescovi aventi diritto decisionale. In tal caso le dichiarazioni non possono essere pubblicate senza previa conferma della Sede Apostolica (cfr. Motu Proprio “Apostolos suos”, art. 1).

CAPITOLO III
CONSIGLIO PERMANENTE

Art. 25

Il compito del Consiglio permanente consiste nel:
a) redigere l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale, previa consultazione con i vescovi (cfr. can. 457);
b) garantire l’applicazione delle decisioni e delle delibere prese dall’Assemblea Generale (cfr. can. 457);
c) coordinare il lavoro del Segretariato Generale della Conferenza Episcopale (cfr. can. 458).

Art. 26

Il Consiglio permanente è composto da: Presidente della Conferenza, Vicepresidente e due vescovi diocesani provenienti dalle diverse regioni, scelti a scrutinio segreto per un periodo di 5 anni.

Art. 27

Il Consiglio permanente si riunisce quando esiste un valido motivo.

CAPITOLO IV
ALTRI ORGANI DELLA CONFERENZA

Art. 28

La Conferenza Episcopale ha diritto di istituire vari organi: commissioni, consigli, comitati e uffici che si occuperanno delle questioni e mansioni relativi alle attività della Chiesa locale.

Art. 29

Le commissioni vescovili sono composte soltanto da vescovi. Altri organi della Conferenza, di cui all’art. 28, composti da vescovi e da esperti in varie materie, sono di carattere operativo. Essi svolgono i lavori affidatigli dalla Conferenza, studiano le problematiche attuali di loro competenza facendone un rapporto all’Assemblea Generale della Conferenza.

Art. 30

A ogni organo della Conferenza presiede un vescovo scelto dall’Assemblea Generale per 5 anni. Il mandato del presidente e dei membri di un determinato organo può essere prorogato per altri periodi quinquennali.

CAPITOLO V
SEGRETARIATO GENERALE

Art. 31

Il compito del Segretariato Generale consiste nel:
a) redigere il verbale del lavoro e delle decisioni dell’Assemblea, nonché delle sedute del Consiglio permanente, comunicandole a tutti i membri della Conferenza (cfr can. 458, § 1);
b) redigere altri atti affidatigli dal Presidente o dal Consiglio permanente (cfr.can. 458, § 2);
c) mantenere i contatti con le altre Conferenze episcopali nazionali, in modo particolare con quelle dei paesi vicini (cfr. can. 458, § 1);
d) seguire i dati statistici riguardanti il territorio della Conferenza (cfr. can. 458, § 1);
e) raccogliere la documentazione, ordinare e analizzare i materiali riguardanti le questioni di attualità importanti per la vita della Chiesa in Croazia, sottoponendoli al lavoro dell’Assemblea e/o Consiglio permanente (cfr. can. 458, § 1);
f) coordinare il lavoro dei singoli organi della Conferenza (cfr. can. 458, § 1);
g) custodire l’archivio della Conferenza e altro (cfr. can. 458, § 1).

ART. 32

Del Segretariato Generale fanno parte il Segretario Generale, il suo aiutante un numero sufficiente di personale ausiliario.
Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea Generale tra i vescovi o sacerdoti con un mandato di 5 anni. È a capo del Segretariato Generale con il compito di disporre i servizi, vigilare e dirigere il lavoro del Segretariato;
Il Segretario Generale può essere rieletto per altri periodi quinquennali.

CAPITOLO VI
SULLA GESTIONE DEI BENI TEMPORALI

Art. 33

Le entrate finanziarie della Conferenza Episcopale Croata provengono:
a) dal contributo della Repubblica di Croazia in base all’Accordo stipulato il 9 ottobre 1998 tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia sulle questioni economiche;
b) dalle pubblicazioni dei libri liturgici e altri scritti, editi a cura e con autorizzazione della Conferenza;
c) dalle offerte dei benefattori.

ART. 34

I beni temporali della Conferenza vengono gestiti secondo le norme del Diritto Canonico, libro Quinto del Codice del Diritto Canonico e secondo i regolamenti della Conferenza stessa.

Art. 35

Il controllo della gestione della cassa comune è affidata a un vescovo, eletto a scrutinio segreto per 5 anni, che può essere rieletto per un altro quinquennio.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36

Tutti coloro che partecipano ai lavori dell’Assemblea della Conferenza o ricevono gli atti, hanno il dovere, secondo la materia dell’oggetto, di osservare il segreto sui lavori e sulle discussioni dell’Assemblea.

Art. 37

Tutte le persone incaricate dalla Conferenza per determinati servizi, come anche per i singoli organi, sono tenuti, nell’ambito delle loro competenze, a presentare all’Assemblea il rapporto sul loro lavoro.

Art. 38

Questo Statuto, una volta approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il suo consenso.