Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Gennaio 2005

Statuto 20 dicembre 1994

Vicariato di Roma. “Statuto del Consiglio presbiterale della diocesi di Roma”, 20 dicembre 1994.

CAMILLO DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA
DELLA SANTA ROMANA CHIESA CARDINALE RUINI
VICARIO GENERALE DI SUA SANTITA’
PER LA DIOCESI DI ROMA

In coerenza con la ecclesiologia di comunione, che il Concilio Vaticano II ha indicato come motivo ispiratore nell’edificare la comunità cristiana;

– visti i canoni 495-502 del Codice di diritto canonico;
– visto quanto stabilito dal Sinodo della Diocesi di Roma circa il Consiglio Presbiterale Diocesano (Prop. 9/2)

DECRETO

è approvato lo Statuto qui allegato del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Roma, in base al canone 496 del Codice di diritto canonico.

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 20 Dicembre A D. 1994.

Cardinale Camillo Ruini
Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma

Mons. Filippo Tucci
Cancelliere

Prot. n. 1780/94

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
DELLA DIOCESI DI ROMA

1. Natura e finalità

Art. 1.– Il Consiglio Presbiterale è costituito da presbiteri rappresentanti l’intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Cardinale Vicario nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinchè venga promosso, nel modo pin efficace, il bene pastorale della Diocesi stessa (cfr. can. 495, § l) e in particolare la comunione e la formazione nel presbiterio diocesano.

Art. 2.– Il Consiglio Presbiterale è presieduto dal Cardinale Vicario coadiuvato dal Vicegerente e dai Vescovi Ausiliari.
Il Vicegerente cura l’attività del Consiglio Presbiterale e la coordina con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Art. 3.– Il Consiglio Presbiterale è convocato dal Cardinale Vicario, a cui spetta determinare le questioni da trattare tenendo anche conto delle proposte dei Consiglieri (cfr. can. 500 §1).

Art. 4.– I1 Consiglio Presbiterale ha voto consultivo.
I1 Cardinale Vicario è tenuto a udire il Consiglio Presbiterale, con le modalità previste dal can. 127, nei seguenti casi:
— l’erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr. can. 515, § 2);
— la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti collaboratori parrocchiali (cfr. can. 531);
— la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. art. 33 delle “Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia”);
— l’istituzione in Diocesi dei Consigli pastorali parrocchiali (cfr. can. 536, §1);
— la costruzione di una nuova chiesa (cfr. can. 1215, § 2);
— la riduzione ad uso profano di una chiesa (cfr. can. 1222, § 2);
— l’imposizione di un tributo alle persone giuridiche puòbliche soggette all’Ordinario (cfr. can. 1263);
— la destinazione dei contributi annuali otto per mille assegnati dalla C.E.I. alla Diocesi di Roma.

Art. 5.– Non sono di competenza del Consiglio Presbiterale le questioni riguardanti lo stato delle persone fisiche ne quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

2. Composizione

Art. 6.– Il Consiglio Presbiterale è composto dai seguenti membri così ripartiti (cfr. can. 497):
1) Membri eletti:
a) cinque membri eletti per ciascun Settore dai presbiteri, aventi diritto a norma del can. 498 § 1;
b) cinque Vicari Parrocchiali eletti uno per ciascun Settore dagli stessi, Vicari Parrocchiali;
c) un presbitero eletto come rappresentante degli Assistenti diocesani di aggregazioni laicali facenti capo alla Consulta;
d) un presbitero eletto come rappresentante degli Insegnanti di Religione nella scuola secondaria;
e) cinque presbiteri eletti come rappresentanti dei Cappellani dei luoghi di cura;
f) un presbitero eletto come rappresentante dei Professori e Cappellani delle Università ed Atenei;
g) un presbitero eletto come rappresentante dei Superiori dei Seminari diocesani;
h) un presbitero eletto come rappresentante dei Superiori dei Seminari e convitti regionali e nazionali e degli Studentati teologici;
i) un presbitero eletto come rappresentante dei sacerdoti impegnati nella pastorale sociale;
1) un presbitero eletto come rappresentante dei Cappellani militari;
m) un presbitero eletto come rappresentante dei sacerdoti impegnati in Vicariato.
2) Membri di diritto in ragione del loro ufficio:
a) il Segretario Generale
b) i Prefetti
c) i Responsabili dell’Ufficio Amministrativo, dell’Ufficio Giuridico, dell’Ufficio Liturgico, dell’Ufficio Clero, dell’Ufficio per i Religiosi e della Caritas Diocesana, il Cancelliere e il Segretario della CISM diocesana.
3) Alcuni membri nominati liberamente dal Cardinale Vicario.

Art. 7.– Sono elettori ed eleggibili in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale:
— tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi:
— i presbiteri incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica che risiedono in Diocesi ed esercitano un incarico pastorale diocesano (cfr. can. 498, §1)

Art. 8.– Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, le norme relative alle votazioni vengono stabilite da un apposito Regolamento promulgato dal Cardinale Vicario in occasione delle elezioni.

3. Durata in carica

Art. 9.– Il Consiglio Presbiterale si rinnova ogni quattro anni.
Allo scadere del mandato, il Cardinale Vicario da avvio, con proprio decreto, alle procedure necessarie per la formazione del nuovo Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quadriennio.

Art. 10.– I singoli Consiglieri decadono dall’incarico:
— per dimissioni presentate al Cardinale Vicario;
— a causa di trasferimento ad altro incarico, per i membri presenti in ragione del proprio ufficio;
— per trasferimento ad altra diocesi nel caso di presbiteri secolari o religiosi che hanno cessato il loro servizio in diocesi,
— a causa di assenza ingiustificata per tre volte anche non consecutive;
— per altre cause previste dal diritto (cfr. can. 184).

Art. 11.– Quando decade dall’incarico un Consigliere eletto, il Cardinale Vicario lo sostituisce con il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti ricevuti.
I Consiglieri cosi subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

4. Il Segretario

Art. 12.– Il Consiglio Presbiterale ha un Segretario nominato dal Cardinale Vicariato tra i membri del Consiglio.

Art. 13.– Spetta al Segretario:
a) tenere l’elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale (cfr. art. 10-11);
b) curare la redazione dell’ordine del giorno (cfr. art. 22);
c) ricevere le proposte per la formulazione dell’ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie;
d) trasmettere ai Consiglieri nei termini stabiliti l’avviso di convocazione, l’ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro (cfr. art. 23);
e) notare le assenze e ricevere le lettere di giustificazione;
f) redigere il verbale delle sessioni e una breve relazione da puòblicare sulla Rivista diocesana; raccogliere l’eventuale documentazione e tenere ordinato l’archivio.

5. La Giunta e le Commissioni

Art. 14.– Il Consiglio Presbiterale si avvale di una Giunta composta dal Segretario e da quattro membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito.

Art. 15.– Spetta alla Giunta:
a) coadiuvare il Cardinale Vicario in tutto ciò che concerne l’attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Vicegerente e con il Segretario Generale, i quali saranno invitati alle riunioni della Giunta stessa;
b) offrire il proprio parere al Cardinale Vicario circa l’ordine del giorno delle sessioni (cfr. art. 3);
c) seguire e coordinare l’attività delle Commissioni (cfr. art. 16);
d) moderare tramite uno dei membri, a turno, escluso il Segretario, l’ordinato svolgimento delle sessioni (cfr. art. 24).

Art. 16.– Il Cardinale Vicario, su proposta del Consiglio, può costituire Commissioni formate da membri del Consiglio per trattare particolari questioni.

6. Le sessioni del Consiglio Presbiterale

Art. 17.– Il Consiglio Presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all’anno.

Art. 18.– Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Cardinale Vicario o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
I Consiglieri, che richiedono la convocazione, dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno.
La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui 6 stata presentata la richiesta.

Art. 19.– Il Consiglio Presbiterale può essere radunato dal Cardinale Vicario in sessione urgente anche senza l’osservanza delle normali formalità di convocazione.

Art. 20.– I membri del Consiglio Presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.
L’assenza deve essere giustificata per scritto al Segretario.

Art. 21.– Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio tutti i presbiteri di cui all’art. 7, salvo si tratti di argomenti che comportino una doverosa riservatezza.

Art. 22.– Ogni Consigliere per il tramite del Segretario può presentare al Cardinale Vicario proposte per l’iscrizione di determinati argomenti all’ordine del giorno.
Il Cardinale Vicario inserirà nell’ordine del giorno gli argomenti (cfr. art. 3), la cui trattazione 6 domandata da un terzo dei membri del Consiglio.

Art. 23.– Il Segretario cura la spedizione dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno con la relativa eventuale documentazione almeno trenta giorni prima delle sessioni.

Art. 24.– Il Cardinale Vicario presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicegerente.
Il Moderatore di turno dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e la votazione.

Art. 25.– All’inizio di ogni sessione viene letto ai Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato al termine della sessione stessa.

Art. 26.– Gli argomenti di una certa rilevanza siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva, da contenersi ordinariamente in quindici minuti.

Art. 27.– Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Cardinale Vicario può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 28.– I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione chiedono la parola al Moderatore.
Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti.
Le mozioni d’ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno precedenza sugli interventi.
I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all’ordine del giorno.

7. Le modalità delle votazioni

Art. 29.– Il Consiglio Presbiterale vota validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 30.– Il Consiglio Presbiterale vota, ordinariamente, per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti.

Art. 31.– Prima di ogni votazione il Moderatore da lettura dei testi sottoposti a voto.
Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l’astensione sull’oggetto in votazione). Esse non possono superare la durata di due minuti.

Art. 32.– Il Consiglio Presbiterale vota con le seguenti modalità:
a) nel caso in cui viene richiesto il voto consultivo a norma del diritto, ogni Consigliere esprime il voto: favorevole, contrario o astenuto;
b) nel caso di elezione di una persona, nei primi due scrutini 6 richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati che hanno ottenuto pin suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità risulta eletto il pin anziano di ordinazione e successivamente di età (cfr. can 119, n. 1);
c) nel caso di elezione contemporanea di pin persone vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. I Consiglieri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla meta (eventualmente arrotondata per eccesso) degli erigendi. In caso di parità si procede come al comma b.

8. Rapporti col presbiterio e con altri organismi, diocesani e sovradiocesani

Art. 34.– Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio diocesano senza vincolo di mandato.
Negli interventi deve esporre il proprio personale parere pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri del proprio Collegio elettorale.

Art. 35.– Il Consiglio Presbiterale si preoccupa, con l’impegno responsabile di ogni Consigliere e con strumenti opportuni, di sviluppare la coscienza di corresponsabilità e il rapporto di rappresentatività che lo stringono a tutto il presbiterio della Diocesi.

Art. 36.– In preparazione alla trattazione in Consiglio degli argomenti all’ordine del giorno, tenuta presente la natura e l’importanza degli argomenti stessi, la consultazione del presbiterio avvenga in sede di Prefettura.
I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità pin opportune a forme analoghe di consultazione nei confronti dei loro confratelli.

Art. 37.– Su proposta del Cardinale Vicario, il Consiglio Presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di parroci con i quali il Cardinale Vicario deve trattare della rimozione di un parroco dal suo ufficio (cfr. can. 1742,§1).

Art. 38.– Il Consiglio Presbiterale esprime dei propri rappresentanti nella Commissione presbiterale regionale a norma degli Statuti della stessa.
I Consiglieri designati a tale compito si preoccupano di mantenere i collegamenti tra i due organismi e informano periodicamente il Consiglio delle attività della Commissione.

Art. 39.– Fra i membri del Consiglio Presbiterale il Cardinale Vicario nomina liberamente dodici sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori.
Il Collegio dei Consultori collabora più strettamente con il Cardinale Vicario, sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del Consiglio Presbiterale. E’ opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

Art. 40.– Spetta, in particolare, al Vicegerente l’incarico di promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra il Consiglio Presbiterale e quello Pastorale Diocesano nei modi pin consoni alla natura dei due Consigli.

9. Pubblicità degli atti del Consiglio Presbiterale

Art. 41.– I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio Presbiterale redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr. art. 25) e dal Cardinale Vicario (cfr. can. 500 p. 3) sono conservati nell’archivio.
Il Cardinale Vicario può disporne la pubblicazione nella Rivista diocesana.

Art. 42.– Il Segretario prepara la relazione delle sessioni e la trasmette al competente Ufficio del Vicariato per la pubblicazione sulla Rivista diocesana.

10. Disposizioni finali

Art. 43.– Con la vacanza dell’ufficio del Cardinale Vicario il Consiglio Presbiterale cessa dalle sue funzioni. Il successore può confermare il Consiglio per il restante periodo del quadriennio ovvero indire le elezioni per un nuovo Consiglio.

Art. 44.– Le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

Art. 45.– Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Cardinale Vicario, sentito il Consiglio, o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.
Il Cardinale Vicario può derogare in singoli casi alle norme statutarie secondo l’opportunità. In caso di dubbio sulla interpretazione delle singole norme, il quesito va presentato al Cardinale Vicario tramite il competente Ufficio del Vicariato.

Roma, 20 dicembre 1994

Camillo Card. Ruini
Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma