Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Marzo 2004

Statuto 19 marzo 1993

Unione Buddhista Italiana. Statuto 19 marzo 1993.

Art.1 – E’ costituita una associazione di
centri buddhisti italiani denominata “Unione Buddhista Italiana” – in abbreviato “UBI”, con sede legale in Roma

Art.2 – L’UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di sostenere l’insieme del movimento buddhista italiano, nel rispetto di tutte le tradizioni della Dottrina in tutte le sue articolazioni.

Art.3 – La durata dell’Unione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata da almeno quattro quinti dei propri associati.

Art.4 – L’UBI ha le seguenti finalità:
– riunire ed assistere i diversi gruppi buddhisti italiani;
– contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle pratiche della Dottrina Buddhista, nelle sue diverse scuole e tradizioni, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi buddhisti;
– sviluppare la collaborazione fra i gruppi delle varie scuole buddhiste;
– favorire il dialogo con le altre comunità religiose e in generale con i centri di impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali su argomenti di interesse comune;
– coltivare i rapporti con l’Unione Buddhista d’Europa, la Federazione mondiale dei buddhisti ed altre organizzazioni buddhiste estere ed internazionali;
– gestire o promuovere attività didattiche sul buddhismo nel contesto della storia delle religioni.

Art.5 – Nel Buddhismo il culto è professato soprattutto con sedute di meditazione, collettive o individuali, che possono comprendere il rifugio nei Tre Gioielli (Buddha, Dharma e Sangha), recitazione di mantra, prosternazioni ed altre pratiche; inoltre sono celebrate cerimonie d’offerta e conferite iniziazioni e ordinazioni laiche e monastiche. L’attività di culto è integrata con insegnamenti della Dottrina, basati sulle scritture canoniche e sui loro commentari e impartiti da Maestri riconosciuti.

Art.6 – L’Unione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art.7 – Possono essere associati all’Unione i centri, gli Istituiti e le altre associazioni o gruppi impegnati istituzionalmente nell’insegnamento e nella pratica del Buddhismo nello spirito del Rifugio nel Triplice Gioiello, che si richiamano a linee di insegnamento riconosciute valide nell’ambito della propria tradizione, a condizione che siano regolarmente funzionanti nel territorio italiano e che non abbiano scopo di lucro.
Soci fondatori possono essere anche persone fisiche.
Sono attualmente associati all’UBI i seguenti centri o istituti:

– Istituto Lama Tzong Khapa, con sede in Pomaia (Pisa),
– Associazione Italiana Zen Soto, Shobozan Fudenji, con sede in Salsomaggiore (Pr),
– International Meditation Centre Italia, con sede in Biana (PC),
– Centro Milarepa, con sede in Val della Torre (TO),
– Karma Dechen Yangtz Ling, con sede in Viganella (NO),
– Centro Rabten Ghe Pel Ling, con sede in Milano,
– Karma Samten Cheoling, con sede in Castagneto (MO),
– Scaramuccia Monastero Chan, con sede in Orvieto-Scalo (TR),
– Karma Phun Thsok Dechen Ling, con sede in Brescia,
– Istituto Tekciok Sam Ling, con sede in Belvedere Langhe (CN),
– Istituto Mahayana Internazionale, con sede in Pomaia (PI),
– Karma Tegsun Tashi Ling, con sede in Cancello (VR),
– Centro Ewam con sede in Firenze,
Istituto Samanthabhadra, con sede in Roma,
– Fondazione Maitreya, con sede in Roma,
Centro d’Informazione Buddhista, con sede in Giaveno (TO),
– Centro Lama Tzong Khapa, con sede in Villorba (TV),
– Associazione UBA KHIN, con sede in Milano,
– Centro Cenresig, con sede in Bologna,
– Kunpen Lama Gancen, con sede in Milano,
– Centro Kalachakra, con sede in Ventimiglia,
– Centro Sakya, con sede in Trieste,
– A.Me.Co., con sede in Roma,
– Associazione Santacittarama, Sezze (LT).

Art.8 – Si diventa associati dell’UBI presentando domanda al Presidente; la domanda deve documentare l’attività svolta e l’organizzazione interna; sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo.

Art.9 – La qualifica di associato si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell’UBI, per recesso volontario oppure per esclusione che può essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell’art.7 e soprattutto per comportamenti incompatibili con l’etica buddhista.

Art.10 – Ogni centro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

Art.11 – Ogni centro aderente all’Unione conserva la propria autonomia, anche patrimoniale, nei confronti dell’Unione stessa, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione e programmi.

Art.12 – L’Unione provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante la collaborazione, contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio. Il patrimonio dell’Unione è attualmente costituito:

– Dal villino sito in Roma, località “Casal Palocco”, via Euripide 137/6, censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1113, Part.528, sub.2, trasferito all’UBI dai coniugi Piga Vincenzo e Petti Giuseppina con atto di donazione in data 28/10/87 a rogito Notaio Marina Fanfani di Roma;
– Dalla partecipazione alle quote di entrate fiscali eventualmente assegnate dallo Stato;
– Dalle quote sociali versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dall’Assemblea;
– Da donazioni, lasciti, legati o successioni;
– Da altre eventuali offerte anche di terzi, purché siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi dell’Unione.

La gestione amministrativa ha inizio l’1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa su bilanci proposti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea.

Art.13 – Sono organi dell’Unione:
– l’Assemblea dei soci,
– il Consiglio Direttivo,
– il Presidente,
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.14 – L’Assemblea è composta dai rappresentanti regolarmente designati dai centri associati ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e dei programmi di lavoro.
Ogni triennio, in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali ad opera dell’Assemblea, viene convocato il Congresso Nazionale.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – L’Assemblea elegge, fra i propri componenti, per un triennio, il Consiglio Direttivo di sette persone per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Unione. L’elezione deve assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse tradizioni, adottando a tale scopo le più opportune procedure. I Consiglieri devono essere membri di centri aderenti all’UBI.

Art.16 – L’Assemblea eleggerà un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri, in carica per un Triennio.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art.17 – Il Consiglio nomina fra propri componenti un Presidente e due Vice Presidenti.
Il Presidente – che deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato – ha la rappresentanza legale dell’Unione, convoca l’Assemblea almeno una volta all’anno, ed il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri; non può essere rieletto per due trienni consecutivi, al fine di assicurare una rotazione delle varie tradizioni.

Art.18 – Le attività di presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive.

Art.19 – Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita dell’Assemblea, approvata con la maggioranza dei due terzi. Le eventuali modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto sono comunicate all’Autorità Tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’Unione sono comunicati all’Autorità Tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art.20 – Con lo scioglimento dell’Unione il patrimoni restante sarà devoluto dall’Assemblea – con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci – ad altre istituzioni in Italia aventi scopi analoghi.

Art.21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
F.to Fausto Guareschi
F.to dott. Alfiero Fonatana L.S.

Copia conforme all’originale allegato “A” all’atto a mio rogito in data 29 gennaio 1992 n.54.903/2426 del mio repertorio, registrato a Milano – Atti Pubblici – il 13 febbraio 1992 n.1937, serie 1B.
Consta di cinque mezzi fogli di carta firmati e numerati.
Milano, 19/3/1993 – diciannove marzo millenovecentonovantatre.