Statuto 19 maggio 1977
Statuto dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
I – Costituzione, sede e scopo.
Articolo 1°
E’ costituito l’ENTE PATRIMONIALE DELL’UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO, la quale fa parte della Divisione Euro-Africana della General Conference of Seventh-Day Adventiste.
La sede dell’Ente è in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 7.
Articolo 2°
L’Ente Patrimoniale ha gli scopi seguenti:
a) acquistare, possedere ed amministrare beni mobili ed immobili destinati all’esercizio del culto e delle altre attività dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno;
b) gestire istituzioni ed opere di religione, d’istruzione, di sanità, di beneficenza, di stampa e di diffusione della fede cristiana avventista, che fanno e faranno parte dell’Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° Giorno.
Articolo 3°
I mezzi finanziari per il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 2 sono costituiti dagli eventuali provventi dei beni mobili ed immobili dell’Ente, nonché dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, e dai contributi dell’Unione.
II – Ordinamento e amministrazione.
Articolo 4°
Gli organi dell’Ente sono:
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) il Tesoriere;
d) il Comitato.
Articolo 5°
La carica del Presidente viene esercitata di diritto dal Presidente dell’Unione o da altra persona designata dal Comitato dell’Unione, quelle di segretario e di Tesoriere rispettivamente dal Segretario e dal tesoriere della Unione.
Il Presidente dell’Ente Patrimoniale deve essere cittadino italiano e domiciliato in Italia.
Articolo 6°
Sono membri del Comitato dell’Ente tutti i membri del Comitato dell’Unione nominati ed eletti secondo le modalità stabilite nello statuto dell’Unione.
I componenti del Comitato comunque debbono essere in numero dispari.
Articolo 7°
Entro trenta giorni dall’avvenuta elezione o nomina, i nomi dei componenti del Comitato dell’Ente dovranno essere notificati dal presidente alla compente Autorità tutoria.
Articolo 8°
Il Comitato dell’Ente sarà convocato dal Presidente almeno due volte l’anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 31 dicembre.
In sessione straordinaria sarà convocato ogni qualvolta almeno cinque membri ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente.
Articolo 9°
Alla prima convocazione, che dovrà essere fatta dal Presidente subito dopo la elezione di tutti i componenti del Comitato dell’Ente, dovranno essere invitati a partecipare anche i membri scaduti e non rieletti onde procedere alle consegne di rito.
Articolo 10°
Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere rendono conto del loro operato ad ogni riunione di Comitato.
Articolo 11°
Al Comitato sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno solare.
Le sue delibere sono valide quando alla loro assunzione partecipano almeno cinque dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.
Il Presidente del Comitato esegue le deliberazioni di questo ed esercita l’ordinaria amministrazione dell’Ente e rende conto dell’operato del Comitato anche all’Assemblea Generale dell’Unione.
La verifica dei conti viene eseguita dai revisori nominati dall’Assemblea dell’Unione ai sensi dello art. VII Sez. 3 dello statuto della stessa Unione.
Articolo 12°
Nel caso di alienazione dei beni immobili la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato dell’Ente, dopo aver ottenuto il benestare da parte del Comitato dell’Unione.
III – Rappresentanza dell’Ente.
Articolo 13°
La rappresentanza legale dell’Ente, a tutti gli effetti, spetta al Presidente o in caso di impedimento, al Segretario o al Tesoriere.
A quest’ultimo la rappresentanza spetta solo in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Segretario.
IV – Estinzione dell’Ente.
Articolo 14°
Nel caso di estinzione dell’Ente sia per scioglimento che per esaurimento dello scopo per cui è stato creato ai sensi dell’art. 2° del presente statuto, il patrimonio dell’Ente sarà devoluto alla Società Filantropica “La Lignière” o ad altre Opere, Enti od Istituzioni Cristiane Avventiste, e secondo l’indicazione dell’Assemblea Generale dell’Unione o di altra organizzazione che la sia succeduta.
I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori, ovvero ai loro legittimi successori soltanto se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione.
Articolo 15°
Il presente statuto potrà essere completato da appositi regolamenti da approvarsi dall’Assemblea Generale dell’Unione.
Articolo 16°
Per quanto non è previsto, né disciplinato dal presente statuto si rinvia alle leggi dello Stato.
Autore:
Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7 giorno
Dossier:
_Chiesa avventista_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Beni immobili, Culto, Alienazione, Organi, Beni mobili, Acquisto, Amministrazione, Mezzi finanziari, Comitato, Rappresentanza, Estinzione
Natura:
Statuto