Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2003

Statuto 19 aprile 1990

Statuto dell’Istituto avventista di cultura biblica.

I – Costituzione, sede e scopo

Articolo 1

E’ costituito, in base agli artt. da 19 a 27 della legge 22 novembre 1988 n. 516, l’Ente Ecclesiastico denominato “Istituto Avventista di Cultura Biblica”.

Esso fa capo all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno in prosieguo denominata solo Unione.

La Sede dell’Ente è in Roma Lungotevere Michelangelo 7.

Articolo 2

SCOPO DELL’ISTITUTO AVVENTISTA DI CULTURA BIBLICA

L’Istituto Avventista di Cultura Biblica ha gli scopi seguenti:

a) Divulgare la religione ed il culto della fede cristiana avventista.

b) Formare i Ministri di culto ed i Missionari.

c) Intraprendere, proseguire, sviluppare, organizzare missioni, in Italia ed all’estero, al fine di evangelizzazione e di educazione cristiana.

d) Aiutare i membri ed i simpatizzanti delle Chiese dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno e tutti coloro che ne condividono gli scopi.

e) Mantenere relazioni con Enti, Istituzioni e organizzazioni similari della Chiesa Cristiana Avventista in Italia e all’estero.

f) Gestire istituzioni ed opere di religione, d’istruzione – compresa quella Universitaria ai sensi dell’art. 14 del suscritto D.P.R. n. 516 -, di sanità, di beneficenza, di stampa e di diffusione della fede cristiana avventista.

g) Costruire, acquistare, possedere ed amministrare beni mobili ed immobili destinati agli scopi sociali ed istituzionali.

L’Istituto potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, ivi comprese quelle bancarie, al fine di raggiungere i fini suscritti.

Articolo 3

I mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 sono costituiti dagli eventuali provventi dei beni mobili ed immobili dello Ente, nonché dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutagli, e dai contributi dell’Unione.

II – Organi dell’Ente.

Articolo 4

Gli organi dell’Ente sono:

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere;

d) il Comitato;

Articolo 5

La carica del presidente viene esercitata di diritto dal Presidente dell’Unione o da altra persona designata dal Comitato dell’Unione. Le cariche di segretario e di tesoriere verranno ricoperte, rispettivamente, dal segretario e dal Tesoriere dell’Unione.

Il Presidente dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica deve essere cittadino italiano e domiciliato in Italia.

Articolo 6

Sono membri del comitato dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica tutti i membri del Comitato dell’Unione nominati ed eletti secondo le modalità stabilite nello statuto della stessa Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

I componenti del Comitato debbono essere in numero dispari.

Articolo 7

Entro trenta giorni dall’avvenuta elezione e nomina, i nomi, e la loro durata in carica, dei componenti del comitato dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica debbono essere notificati dal Presidente alla competente Autorità tutoria.

Articolo 8

Il Comitato dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica sarà convocato dal Presidente almeno due volte l’anno in sessione ordinaria; in sessione straordinaria sarà convocato ogni qualvolta almeno cinque membri ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente.

Articolo 9

Al cambio dei componenti del Comitato il presidente dovrà invitare anche i membri decaduti e non rieletti onde procedere alle consegne di rito.

Articolo 10

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere rendono conto del loro operato ad ogni riunione di Comitato.

Articolo 11

Al Comitato sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione per ogni esercizio finanziario la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno solare.

Le sue delibere sono valide quando alla loro assunzione partecipano almeno cinque dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Il Presidente del Comitato esegue le deliberazioni di questo ed esercita l’ordinaria amministrazione dell’Istituto e rende conto dell’operato del Comitato anche all’Assemblea Generale dell’Unione.

L’eventuale verifica dei conti viene eseguita dai revisori nominati dall’Assemblea dell’Unione.

Articolo 12

Nel caso di atti di disposizione del patrimonio immobiliare la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato dello Istituto Avventista di Cultura Biblica.

Tale maggioranza viene mantenuta nel caso di rilascio di fidajussione anche per terza persona.

Il personale necessario per la realizzazione dei suddetti scopi fa capo all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno e da esse riceve una credenziale di Ministro di culto o di Missionario, equiparata a tutti gli effetti ai ministri di culto e Missionari dell’Unione.

Inoltre l’Ente può valersi, a seconda della necessità, di altro personale senza le credenziali di cui sopra.

III – Rappresentanza dell’Istituto.

Articolo 13

La rappresentanza legale dell’Ente, a tutti gli effetti, spetta al Presidente o in caso di impedimento, al Segretario o al Tesoriere. A quest’ultimo la rappresentanza spetta solo in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Segretario.

IV – Estinzione dell’Istituto.

Articolo 14

Nel caso di estinzione dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica sia per scioglimento che per esaurimento dello scopo per cui è stato creato ai sensi dell’art. 1 e 2 del presente statuto, il patrimonio dell’Istituto sarà devoluto all’Ente Patrimoniale dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, o Enti od Istituzioni Cristiane Avventiste, e secondo l’indicazione del Comitato dell’Unione.

I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori, ovvero ai loro legittimi successori soltanto se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione.

Articolo 15

Il presente statuto potrà essere emendato e completato da appositi regolamenti da approvarsi dall’Assemblea o dal Comitato dell’Unione.

Articolo 16

Per quanto non è previsto né disciplinato dal presente statuto si rinvia alle leggi dello stato.

Articolo 17

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Istituto Avventista di Cultura biblica è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esso intestati.

I fondi di cui l’Istituto dispone comprendono:

– Gli assegnamenti dell’Unione,

– Le donazioni, i testamenti, i legati pervenuti a qualunque titolo,

– Le offerte,

– Contributi dei membri e dei simpatizzanti della Chiesa Avventista.