Statuto 18 settembre 2009
DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE ECCLESIASTICISTICHE,
CANONISTICHE E CONFESSIONALI NELLE
UNIVERSITA’ ITALIANE (A.D.E.C.)
STATUTO
Art.
1. (Denominazione)
1. È costituita l’Associazione denominata
A.D.E.C., associazione senza scopo di lucro.
2. Essa è l’associazione degli studiosi della
disciplina giuridica del fenomeno religioso con riferimento alle discipline che
si richiamano al raggruppamento IUS/11 (D.M. 4 ottobre 2000, all. B, diritto
canonico ed ecclesiastico) anche nella prospettiva comparatistica e
storico-giuridica.
Art. 2. (Sede)
1. L’Associazione ha sede in Roma presso il
Dipartimento di Teoria dello Stato, Piazzale Aldo Moro, 5.
2. L’Associazione potrà avere sezioni sul
territorio nazionale. Un apposito regolamento ne disciplinerà l’organizzazione
e il funzionamento.
Art. 3. (Finalità dell’Associazione)
1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere
l’approfondimento e diffondere lo studio, la ricerca e l’insegnamento delle
discipline di cui all’art. 1.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui
al precedente comma l’Associazione pone in essere tutte le attività e le
iniziative di ordine scientifico, culturale, organizzativo,
politico-amministrativo, ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale
e in particolare:
a) convoca un forum annuale per dibattere lo
stato dello studio e della ricerca nelle discipline di cui all’art. 1, anche in
funzione e alla luce delle problematiche universitarie;
b) organizza congressi, conferenze, seminari,
dibattiti che riguardano direttamente o indirettamente lo studio, la ricerca o
l’insegnamento delle discipline di cui all’art.1 e ne cura, quando opportuno,
la pubblicazione degli atti;
c) patrocina iniziative di incontri dello
stesso tipo di cui alla lettera precedente che siano organizzate da altri
soggetti, pubblici o privati;
d) collabora, in forma stabile od occasionale,
con altre associazioni e altri organismi, italiani e stranieri, pubblici e
privati, universitari e non, che abbiano finalità analoghe a quelle indicate
nel precedente comma 1;
e) favorisce l’elaborazione e lo sviluppo di
progetti interuniversitari di ricerca nelle discipline individuate nell’art. 1
anche prestando, ove occorra, il proprio supporto per le attività di
coordinamento.
Art. 4. (Entrate e quote sociali)
1. Le entrate dell’Associazione sono
costituite da:
a) le quote sociali versate annualmente dagli
associati;
b) eventuali diritti d’autore, percepiti in
relazione alle opere di cui l’associazione abbia curato o partecipato a curare
la pubblicazione;
c) eventuali contributi, donazioni, lasciti e
altre liberalità eseguiti da persone o da enti, pubblici e privati.
2. L’importo annuale delle quote
sociali è fissato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
3. Il pagamento delle quote sociali deve
essere eseguito entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 5. (Categorie di soci)
Sono previste le seguenti categorie di
soci:
I) Soci Ordinari: sono persone fisiche la cui
domanda di partecipazione sia stata accolta dal Consiglio direttivo e che
presentino i seguenti requisiti:
A) siano professori di ruolo di prima e
seconda fascia inquadrati in una Università italiana nell’attuale settore
scientifico disciplinare IUS/11. Ai professori di ruolo sono equiparati i
professori fuori ruolo e in pensione;
B) siano ricercatori di ruolo, confermati o
non, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare.
II) Soci Aggregati: tali sono gli studiosi,
italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti per l’attenzione
dedicata allo studio e alla ricerca nelle discipline di cui all’art. 1, a
prescindere da qualsiasi inquadramento universitario.
III) Soci Onorari: tali sono gli studiosi,
italiani e stranieri, che in considerazione dell’anzianità di carriera, della
posizione assunta nella società o di altri particolari meriti abbiano dato
speciale lustro alle discipline di cui all’art. 1 e al loro insegnamento.
IV) Soci Sostenitori: tali sono le persone
fisiche e/o giuridiche che – senza avere i requisiti indicati nei precedenti
numeri I, II e III – sostengono in qualsiasi modo gli scopi dell’ Associazione.
Soltanto i Soci Ordinari godono del
diritto di voto in Assemblea.
Art. 6. (Acquisto della qualità di socio)
1. La partecipazione all’Associazione, salvo
che nel caso dei Soci Onorari, è subordinata alla presentazione di una
specifica domanda indirizzata al Presidente dell’ Associazione e comporta
l’obbligo del pagamento della quota sociale, da eseguirsi entro un mese
dall’accoglimento della domanda di partecipazione. A quest’ultimo obbligo non
sono soggetti i Soci Onorari.
2. L’ammissione all’Associazione, salvo quanto
previsto dal successivo comma 3, è disposta dal Consiglio direttivo che, nel
caso di cui all’art. 5 numero I), accerta l’esistenza dei requisiti ivi
indicati alle lettere A) ovvero B) e, nel caso di cui al numero II), valuta lo
spessore dell’attenzione dedicata dal richiedente allo studio e alla ricerca
nelle discipline di cui all’art. 1.
3. L’ammissione all’Associazione – nel caso di
Soci Aggregati e di Soci Sostenitori – è deliberata dal Consiglio direttivo con
la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
4. L’ammissione all’Associazione – nel caso di
Soci Onorari – è deliberata a maggioranza dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio direttivo. La proposta è deliberata dal Consiglio direttivo con la
maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 7. (Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni, morosità, per altri gravi e
comprovati motivi.
2. La delibera di esclusione del socio per
morosità è adottata dal Consiglio direttivo con deliberazione assunta entro 12
mesi dalla scadenza della quota non versata e dopo aver inoltrato al socio un
sollecito che sia risultato vano.
3. La delibera di esclusione del socio per
gravi e comprovati motivi è adottata dall’Assemblea – su proposta della
maggioranza del Consiglio direttivo – con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei soci presenti, escluso dal computo il socio della cui
esclusione si tratti. Essa deve essere specificamente motivata.
4. In ogni caso, il Consiglio direttivo
deve preventivamente contestare al socio del quale debba essere deliberata
l’esclusione i fatti che gli sono addebitati e invitarlo a illustrare con
memoria scritta le proprie ragioni, assegnandogli un termine a difesa non
inferiore a quindici giorni. Ove lo richieda, il socio deve essere ascoltato
personalmente dal Consiglio direttivo prima della eventuale adozione della
delibera di esclusione.
Art. 8. (Organi dell’Associazione)
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Tesoriere;
– il Vice Presidente vicario, il Segretario, i
Responsabili locali.
Art. 9. (L’Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea dei soci si riunisce in
occasione della convocazione del forum annuale di cui all’art. 3, comma 2,
lettera a) e ogni altra volta che il
Consiglio direttivo, con delibera adottata a maggioranza dei votanti, lo
ritenga necessario od opportuno o lo chieda almeno un terzo dei soci ordinari
iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L’Assemblea delibera gli indirizzi che il
Consiglio direttivo dovrà seguire nel predisporre il programma delle attività,
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le modifiche di Statuto,
esercita ogni altra competenza che ad essa sia attribuita dalla legge o dallo
Statuto e adotta qualsivoglia diversa deliberazione che sia sottoposta alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari
iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali nel caso sia stata
convocata su richiesta di questi ultimi.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente,
ovvero dal Vice Presidente vicario, previa delibera del Consiglio direttivo che
determina l’ordine del giorno a maggioranza dei votanti, con un preavviso di
almeno venti giorni. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono
comunicati ai soci a mezzo telefax o con invio di messaggio per posta
elettronica.
4. In caso di inattività del Consiglio
direttivo vi può provvedere d’ufficio il Presidente, ovvero il Vice Presidente
vicario o il Segretario.
5. I soci possono farsi rappresentare in
Assemblea da altri soci per mezzo di delega. Ciascun socio può rappresentare
per delega un numero di soci non superiore a tre; non sono ammesse deleghe a
favore dei componenti del Consiglio direttivo.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
ovvero, in caso di sua assenza o di sua impossibilità, dal Vice Presidente
vicario ovvero dal socio professore ordinario più anziano nel ruolo. All’inizio
di ciascuna seduta funge da verbalizzante il Segretario dell’Associazione
ovvero un socio nominato dal Presidente dell’Assemblea.
7. Salvo che lo Statuto o la legge non
dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate, con voto palese per
alzata di mano, a maggioranza assoluta dei votanti. Per l’elezione dei
componenti il Consiglio direttivo il voto è segreto, così come è segreto il
voto per l’elezione del Presidente.
8. Le modifiche di Statuto sono adottate
dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Tra gli aventi
diritto non sono computabili i soci che non siano in regola con il versamento
delle quote sociali per l’anno in corso.
9. La riunione dell’Assemblea è valida se vi
abbia preso parte almeno la metà degli iscritti. Ai fini della determinazione
del numero legale si computano le deleghe; non si computano i soci che abbiano
giustificato la loro assenza ed i soci che non siano in regola con il
versamento delle quote sociali per l’anno corrente.
Art. 10. (Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto
dal Presidente dell’Associazione e da sei membri eletti tra i soci ordinari in
modo che quattro appartengano alla categoria dei professori ordinari di ruolo,
fuori ruolo o in pensione e due appartengano alla categoria dei professori
associati.
2. L’elettorato attivo e passivo ai fini
dell’elezione dei sei componenti del Consiglio direttivo compete ai soci
ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, con riferimento
all’anno precedente e a quello nel quale le elezioni hanno luogo.
3. Il Consiglio direttivo dura in
carica tre anni solari e i relativi componenti sono liberamente rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo delibera il
programma delle attività, adotta il bilancio preventivo e il consuntivo, forma
l’ordine del giorno per la convocazione dell’Assemblea, propone all’Assemblea
la misura della quota sociale da fissare annualmente ed esercita ogni altra
competenza che a esso sia attribuita dalla legge o dallo Statuto.
5. L’elezione dei consiglieri – dopo la prima
elezione svoltasi contestualmente all’approvazione del presente Statuto –
avviene con la seguente modalità:
– quattro mesi prima della scadenza del
mandato del Consiglio direttivo il Presidente o il Vice Presidente vicario
convocano l’Assemblea generale dei soci.
Con l’indizione delle elezioni ciascun socio
che ne abbia diritto e volontà potrà presentare la propria candidatura
comunicandola al Presidente o a chi ne fa le veci entro e non oltre i 30 giorni
che precedono la data di svolgimento delle elezioni. Le candidature saranno
rese note a tutti i soci. Durante l’Assemblea convocata per il rinnovo del
Consiglio direttivo viene nominato dal Consiglio direttivo in carica l’ufficio
elettorale composto da 3 soci non candidati e non appartenenti al Consiglio in
scadenza; tra costoro viene nominato un Presidente.
Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo
voto – che potrà essere espresso solo in sede di Assemblea esclusa qualunque
delega – e a manifestare una sola preferenza.
Vengono eletti al Consiglio direttivo i soci
ordinari che abbiano avuto il maggior numero di voti, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 10, 1° comma.
Risulta eletto anche un componente supplente
che è il primo dei non eletti. Il supplente subentrerà automaticamente e con le
medesime scadenze ad un consigliere che cessi dalla carica per qualsiasi
ragione.
A parità di voti prevale il socio più anziano
di età.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno
due volte l’anno, con cadenza semestrale, e ogni volta che il Presidente lo
ritenga necessario o lo richieda almeno la metà dei componenti del Consiglio
stesso.
7. La convocazione è disposta dal Presidente,
che con il Segretario forma il relativo ordine del giorno, ed è comunicata ai
consiglieri a mezzo posta prioritaria, telefax o messaggio per posta
elettronica, spediti almeno quindici giorni prima della riunione.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e
verbalizzato dal Segretario. Non è ammessa la partecipazione al Consiglio a
mezzo delega.
9. Il Consiglio, salvo che non sia
diversamente disposto, delibera a maggioranza dei presenti e la riunione è
valida se vi abbia partecipato almeno la metà dei consiglieri. Ai fini del
numero legale non si computano i consiglieri che abbiano giustificato la loro
assenza.
Art. 11. ( Il Presidente)
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto
tra i soci ordinari che abbiano la qualifica di professore ordinario di ruolo,
fuori ruolo o in pensione.
2. Per godere dell’elettorato passivo i soci
ordinari debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali, con
riferimento all’anno precedente e a quello nel quale le elezioni hanno luogo.
3. L’elettorato attivo compete a tutti
i soci ordinari.
4. Il Presidente svolge compiti di impulso e
di coordinamento delle attività sociali, vigila sull’esecuzione delle
deliberazioni degli organi sociali e sull’andamento generale dell’Associazione.
Presiede l’Assemblea e convoca il Consiglio
direttivo stabilendone l’ordine del giorno.
5. Il Presidente può delegare il Segretario o
il Tesoriere per le operazioni di versamento e prelievo sui conti correnti
bancari e postali dell’Associazione, concedendo ai medesimi il relativo potere
di firma.
6. Al Presidente spetta la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, l’uso della firma sociale e
tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Egli svolge, altresì, qualsiasi
altro compito che gli sia specificamente delegato dal Consiglio direttivo o
dall’Assemblea.
7. Le modalità per l’elezione del Presidente
sono le medesime per l’elezione dei consiglieri. L’elezione del Presidente si
svolge contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo.
8. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è
rinnovabile per una sola volta.
Art. 12. (Il Vice Presidente vicario)
Il Vice Presidente vicario è nominato dal
Presidente tra i consiglieri e svolge le funzioni stabilite dal presente
Statuto o, di volta in volta, a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio
direttivo.
Art. 13. (Il Segretario)
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i
consiglieri e svolge le funzioni stabilite dal presente Statuto o, di volta in
volta, a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
Art.
14. (Il Tesoriere)
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio
direttivo, svolge le funzioni di controllo e gestione per le operazioni di
versamento e di prelievo sui conti correnti bancari e postali
dell’Associazione; il relativo potere di firma è concesso al medesimo
dall’organo che lo nomina.
Art. 15. (I Responsabili locali)
Il Consiglio direttivo nomina all’atto del
proprio insediamento, per ciascuna delle eventuali sezioni periferiche di cui
all’articolo 2 che ne abbiano fatto richiesta, un responsabile locale che
svolge compiti di raccordo tra la sezione e l’Associazione, nonché i compiti di
volta in volta delegati dal Consiglio direttivo e/o dall’Assemblea.
Art.
16. (Norma transitoria)
1. In deroga a quanto stabilito dal presente
Statuto per l’elezione delle cariche associative, al fine di consentire un
tempestivo ripristino delle medesime ed una pronta ripresa dell’attività
dell’Associazione, l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo avverrà
per il biennio 2009-2011 secondo le seguenti modalità:
a)
chiunque si voglia
candidare alla presidenza dell’Associazione deve appartenere al settore
scientifico disciplinare IUS/11 e deve rivestire la qualifica di professore di
prima fascia (anche se in pensione o fuori ruolo);
b)
chiunque si voglia
candidare al Consiglio direttivo deve appartenere al settore scientifico
disciplinare IUS/11 ed essere professore di I o di II fascia (anche se in
pensione o fuori ruolo).
2. Le candidature sia per il ruolo di
Presidente sia per quello di consigliere dovranno essere depositate in forma
scritta alla Segreteria organizzativa del convegno nazionale dell’A.D.E.C. che
si aprirà a Bari il 17 settembre 2009. Le candidature saranno ritenute valide
se presentate entro le ore 15,00 del giorno 17 settembre 2009.
3. Le votazioni, nel caso in cui il candidato
alla presidenza sia uno solo ovvero nel caso in cui il numero dei candidati al
Consiglio direttivo risulti pari o minore rispetto ai consiglieri da eleggere,
si svolgeranno con il metodo dell’acclamazione assembleare (al termine della
mattina del 18 settembre 2009 dopo l’ approvazione dello Statuto).
4. Se il numero dei candidati risulta inferiore
al numero dei consiglieri da eleggere, una volta avvenuta l’acclamazione, come
da precedente comma, gli eletti (appena insediatisi) coopteranno i restanti
membri del Consiglio, tenendo presente che almeno due consiglieri devono essere
professori associati.
5. Qualora risultino più candidati alla
presidenza ovvero il numero dei candidati al Consiglio risulti maggiore
rispetto al numero dei consiglieri da eleggersi, dovrà essere nominato
dall’Assemblea un ufficio elettorale composto da un professore ordinario che lo
presiede, un professore associato ed un ricercatore che fungerà da segretario.
6. L’ufficio elettorale consegnerà a ciascuno
dei professori di I e II fascia e dei ricercatori di ruolo appartenenti al
settore scientifico disciplinare IUS/11 che si presenteranno al seggio fino
alle ore 15,00 una scheda sulla quale potrà essere espressa una sola preferenza
per ciascuna carica. La votazione si svolgerà dopo l’approvazione dello Statuto
fino alle ore 15,00 del 18 settembre 2009 e seguirà la regola del voto segreto.
Non saranno in nessun caso ammesse deleghe. Lo spoglio avverrà successivamente
alle ore 15,00 del 18 settembre 2009 e l’ufficio elettorale proclamerà
immediatamente gli eletti.
7. Il Consiglio si riunirà senza indugio sotto
la presidenza del nuovo eletto e procederà alla nomina delle diverse cariche
associative.
8. Il Presidente e il Consiglio direttivo,
così come tutte le cariche associative nominate secondo le modalità di cui al
presente articolo, dureranno in carica, in deroga a quanto previsto dallo
Statuto, fino al 30 settembre 2011.
9. La presente norma
transitoria cessa di avere efficacia con le elezioni del Consiglio e del
Presidente come da essa disciplinate.
Dossier:
ADEC, Diritto ecclesiastico & Diritto canonico
Nazione:
Italia
Natura:
Statuto