Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Novembre 2004

Statuto 17 maggio 2004

Presidenza della C.E.I. “Statuto del Centro Studi per la Scuola Cattolica”, 17 maggio 2004.

(Omissis)

ART. 1
Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC) con sede in Roma.

ART. 2
Natura

Il Centro Studi per la Scuola Cattolica è espressione della responsabilità
che i Vescovi italiani assumono nei confronti di tutta la scuola cattolica in Italia – compresi la scuola materna autonoma di
ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana – alla luce e nello spirito della Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II Gravissimum educationis e sulla base delle norme del codice di diritto canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento dei Vescovi italiani La scuola cattolica oggi in Italia (1983).

ART. 3
Finalità e compiti

§ 1. Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire alla comunità ecclesiale, a livello scientifico e operativo, un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all’azione della scuola cattolica in
Italia.
Questo intento si articola in rapporto alla sua identità e al progetto educativo, alla consapevolezza ecclesiale, alle strutture e ai servizi e al suo cammino verso le garanzie civili, giuridiche e politiche.
§ 2. Per l’attuazione di tale scopo il Centro Studi per la Scuola Cattolica:
a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;
b) effettua, in qualità di Osservatorio, un monitoraggio costante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità e sulle priorità che si prospettano, e cura l’informazione e la documentazione attinente, a livello sia nazionale sia comparativo;
c) presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza specializzata di livello universitario alle scuole cattoliche e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;
d) in particolare, redige un rapporto periodico sullo stato della scuola cattolica e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 4
Collegamento con altri organismi

§ 1. Il Centro Studi opera in stretto collegamento con i competenti organismi della CEI e con le associazioni e le federazioni nazionali della scuola cattolica.
§ 2. Esso può intrattenere rapporti con centri similari, appartenenti a organismi e movimenti anche non italiani, interessati ai problemi
dell’educazione, della scuola e della formazione professionale.

ART. 5
Collaborazioni

§ 1. Il Centro Studi per raggiungere i suoi scopi si avvale della collaborazione
di istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili, nonché dei servizi degli organismi della CEI e delle scuole cattoliche attualmente
esistenti.
§ 2. Sentito il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, il Centro può anche utilizzare l’opera di esperti di segnalata autorevolezza, designati dalla Presidenza della CEI, nei diversi campi che riguardano dinamiche e problemi della scuola cattolica.

ART. 6
Convenzione con l’Università Pontificia Salesiana

§ 1. Per realizzare gli scopi del Centro Studi e per l’esercizio delle sue attività, la Conferenza Episcopale Italiana si avvale anche delle competenze accademiche, dell’esperienza e del patrimonio culturale della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana (UPS).
§ 2. Le relazioni tra il Centro Studi e l’Università Pontificia Salesiana sono regolate da una apposita convenzione tra la CEI, rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, e la stessa Università, rappresentata
dal Rettore pro tempore, nel rispetto delle specifiche competenze e ordinamenti.

ART. 7
Organi

Gli organi del Centro Studi sono:
a) il Consiglio di Amministrazione, che sovrintende alle attività del
Centro Studi;
b) il Comitato Tecnico-Scientifico, che ha compiti di elaborazione culturale
e garantisce la qualità scientifica delle iniziative del Centro Studi.

ART. 8
Composizione e funzioni degli organi

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:
a) il Presidente, che è il Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione,
la scuola e l’università della CEI, rappresenta il Centro Studi, ne coordina l’attività, risponde ai competenti organi della stessa Conferenza circa gli indirizzi del Centro;
b) il Direttore, indicato dall’UPS e nominato dalla Presidenza della CEI, è il responsabile scientifico del Centro Studi e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;
c) il Vice Direttore, scelto e nominato dalla Presidenza della CEI, su proposta del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, coadiuva il Direttore;
d) il Segretario, nominato dalla Presidenza della CEI, cura la parte organizzativa
del Centro Studi;
e) l’Economo, indicato e nominato dalla Presidenza della CEI, cura la gestione finanziaria.
§ 2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto di 11 membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
Esso ha compiti di elaborazione culturale e garantisce la qualità
scientifica delle iniziative del Centro Studi.

ART. 9
Struttura operativa

Il Centro Studi si avvale di una struttura operativa, articolabile in sezioni che consentano di perseguire le finalità previste all’art. 3.
Dette sezioni sono presiedute da un responsabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a fissarne composizione, struttura, membri e compiti secondo le indicazioni contenute nel
Regolamento e agiscono alle dirette dipendenze del Segretario del Centro Studi.

ART. 10
Pianificazione annuale, bilancio e verifica

§ 1. Il piano annuale degli studi e delle ricerche e il bilancio del Centro Studi, elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti dallo stesso Consiglio
con nota illustrativa, previo parere del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, all’approvazione della Presidenza della CEI
§ 2. Al termine di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, sottopone alla Presidenza della CEI la relazione di verifica elaborata dal Comitato
Tecnico-Scientifico.

ART. 11
Regolamento

Il Centro Studi, per svolgere le sue funzioni, si dà un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 12
Finanziamento

La Conferenza Episcopale Italiana assicura una sovvenzione che consente l’attuazione del piano, sia riguardo alle persone che verranno
impiegate, sia riguardo a mezzi e strumenti ritenuti necessari per l’esecuzione.

ART. 13
Norme transitorie

a) La CEI avvia il Centro Studi in forma sperimentale per un triennio, riservandosi il giudizio sul suo proseguimento. Il periodo sperimentale, se necessario, potrà essere prolungato.
b) Durante il periodo sperimentale la struttura operativa sarà attivata in relazione alle esigenze e alle risorse del bilancio.
c) Tutte le nomine e gli incarichi nell’ambito del Centro Studi dureranno per il tempo previsto nel periodo sperimentale.
d) Terminato il periodo sperimentale, il Centro Studi può essere soppresso dalla CEI qualora ne ravvisi l’opportunità.